Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. La corte provvede con decreto motivato. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione (1). (1) Articolo così sostituito prima dall'art. 121, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto, e poi dal comma 9 dell’art. 9, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 del medesimo decreto. Precedentemente, con sentenza 7-12 novembre 1974, n. 255 (Gazz. Uff. 13 novembre 1974, n. 296) la Corte Costituzionale aveva dichiarato: a) l’illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, nella parte in cui, per le parti costituite, faceva decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologava o respingeva il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa; b) in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del presente decreto, nella parte in cui facevano decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decideva in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologava o respingeva il concordato successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.