Art. 132 Legge Fallimentare - Intervento del pubblico Ministero

Il pubblico Ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello. Articolo abrogato dall'art. 122, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.




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