La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame. Articolo abrogato dall'art. 140, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 55, comma primo, richiamato dall'art. 159, e 54, comma terzo, del presente decreto, nella parte in cui non estendevano il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro.