Art. 159 Legge Fallimentare - Concordato

La proposta del concordato è approvata se riporta il consenso della maggioranza di numero e di somma dei creditori che hanno diritto al voto. Il giudice, accertato il concorso delle maggioranze indicate nel comma precedente e qualora ritenga tuttora conveniente il concordato, lo approva con decreto e dispone per la sua esecuzione. Contro il decreto che approva o respinge il concordato non è ammesso gravame. Articolo abrogato dall'art. 140, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 55, comma primo, richiamato dall'art. 159, e 54, comma terzo, del presente decreto, nella parte in cui non estendevano il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro.




Leggi altri articoli in: Legge Fallimentare