Art. 169 Legge Fallimentare - Norme applicabili

Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 (1). Si applica l’articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l’impresa ammessa al concordato preventivo.(2) (1) Comma così modificato dall'art. 144, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 300 (Gazz. Uff. 9 gennaio 1987, n. 2Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 59, richiamato dall'art. 169 del presente decreto, nella parte in cui escludeva le rivalutazioni dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. La stessa Corte, con sentenza 6-18 luglio 1989, n. 408 (Gazz. Uff. 26 luglio 1989, n. 30Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, nonché dell'art. 169 là dove richiamava l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendevano la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 275-bis, n. 5, cod. civ., che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione. (2) Comma aggiunto dall’art. 7, comma 1, lett. b-bis), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 7, del medesimo D.L. n. 83/2015.




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