Art. 175 Legge Fallimentare - Discussione della proposta di concordato

Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto. (1) La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto (2) Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti e' disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza. (5) (3) Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. (4) (1) Comma così modificato dall’art. 3, comma 4, lett. a), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015. (2) Comma soppresso dall’art. 3, comma 4, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015. (3) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 4, lett. c), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015. (4) Comma aggiunto dall’art. 3, comma 4, lett. d), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132; per l’applicazione di tale disposizione vedi l’art. 23, comma 1 del medesimo D.L. n. 83/2015. (5) Periodo aggiunto dall'art. 6, comma 1, lettera e) del D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016 n. 119.




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