Art. 183 Legge Fallimentare - Reclamo

Contro il decreto del tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio. Con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma (1). (1) Articolo così sostituito dal comma 6 dell’art. 16, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto. Precedentemente, con sentenza 7-12 novembre 1974, n. 255 (Gazz. Uff. 13 novembre 1974, n. 296) la Corte Costituzionale aveva dichiarato: a) l’illegittimità costituzionale dell'art. 183, primo comma, nella parte in cui, per le parti costituite, faceva decorrere il termine per proporre appello contro la sentenza che omologava o respingeva il concordato preventivo dall'affissione, anziché dalla data di ricezione della comunicazione della stessa; b) in applicazione dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale derivata dell'ultimo comma del medesimo art. 183 e del primo e terzo comma dell'art. 131 del presente decreto, nella parte in cui facevano decorrere dall'affissione i termini, rispettivamente, per ricorrere in cassazione contro la sentenza di appello che decideva in merito alla omologazione o reiezione del concordato preventivo, per proporre appello contro la sentenza che omologava o respingeva il concordato successivo, nonché per ricorrere in cassazione contro quest'ultima sentenza.




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