Art. 184 Legge Fallimentare - Effetti del concordato per i creditori

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (1). Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. (1) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Vedi, anche, il comma 3 dello stesso articolo 33.




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