Art. 189 Legge Fallimentare - Adunanza dei creditori

Alla deliberazione dei creditori si applicano le disposizioni degli articoli 174, 175, 176, primo comma, 177, quarto comma, 178, primo, secondo e terzo comma. Si tiene conto a tutti gli effetti dei voti dati per lettera o per telegramma, purche' pervenuti prima della chiusura delle operazioni. La proposta del debitore e' approvata quando riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori che rappresenti la maggioranza dei crediti, esclusi i creditori aventi diritti di prelazione sui beni del debitore. Se le maggioranze prescritte non sono raggiunte cessano gli effetti del decreto di ammissione alla procedura. Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.




Leggi altri articoli in: Legge Fallimentare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto