Art. 19 Legge Fallimentare - Sospensione della liquidazione dell'attivo

Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo (1). Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello. (2). L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore (3). (1) Comma così modificato dal comma 8 dell’art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto. (2) Comma abrogato dal comma 8 dell’art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto. (3) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.




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