Durante la procedura il tribunale, su istanza di ogni interessato o d'ufficio sentito il comitato dei creditori, puo' con decreto non soggetto a reclamo, affidare al commissario giudiziale in tutto o in parte la gestione dell'impresa e l'amministrazione dei beni del debitore, determinando i poteri. Il decreto e' pubblicato a norma dell'art. 166. In tal caso il commissario al termine del suo ufficio deve rendere conto della sua amministrazione a norma dell'art. 116. Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto articolo 147.