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Art. 20 Legge Fallimentare - Morte del fallito durante il giudizio di opposizione

Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile. Articolo abrogato dal comma 9 dell’art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.




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