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  • Art. 63 Legge Fallimentare - Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia

Art. 200 Legge Fallimentare - Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.




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