Art. 203 Legge Fallimentare - Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata. Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli artt. da 216 a 219 e da 223 a 225. (1). L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma. (1) Periodo abrogato dall'art. 99, D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.




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