Art. 230 Legge Fallimentare - Omessa consegna o deposito di cose del fallimento

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.




Leggi altri articoli in: Legge Fallimentare