Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto (1). (1) Così sostituito dall'art. 48, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente, la sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa per effetto dell'art. 1, L. 28 dicembre 1993, n. 561. L'importo della sanzione è stato così fissato dall'art. 2 della legge sopracitata. (1) Rubrica così sostituita dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 33, D.L. 22 giugno 2012, n. 83.