Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. 2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale. (1) Articolo così sostituito dall’art. 100, comma 3, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 180/2015.