Art. 27 Legge Fallimentare - Nomina del curatore

Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.




Leggi altri articoli in: Legge Fallimentare