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  • Art. 8 Legge Fallimentare - Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile

Art. 3 Legge Fallimentare - Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge (1). (1) Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Il comma 2 dell'art. 147 dello medesimo decreto legislativo ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.




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