L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta. Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.