Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento (1) (2). La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore (3). (1) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto. (2) Articolo così sostituito dall'art. 45, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. (3) Comma aggiunto dal comma 1 dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.