Art. 52 Legge Fallimentare - Concorso dei creditori

Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge (1). Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51 (2). (1) Comma così sostituito dall'art. 49, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Vedi, per i crediti esattoriali, l'art. 206, T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 e per i crediti degli Istituti esercenti il credito fondiario, l'art. 42, T.U. 16 luglio 1905, n. 646. (2) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.




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