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  • Art. 182 sexies Legge Fallimentare - Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

Art. 61 Legge Fallimentare - Creditore di più coobbligati solidali

Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.




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