Art. 69 Legge Fallimentare -Atti compiuti tra coniugi

Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 54, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza 10-19 marzo 1993, n. 100 (Gazz. Uff. 24 marzo 1993, n. 13Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non comprendeva nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale.




Leggi altri articoli in: Legge Fallimentare
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto