Art. 77 Legge Fallimentare - Associazione in partecipazione

La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico (1). Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150. (1) Comma così modificato dall'art. 63, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.




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