La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico (1). Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150. (1) Comma così modificato dall'art. 63, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.