Anche prima di ricevere la richiesta prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, il giudice di pace che abbia certa notizia della dichiarazione di fallimento, può procedere all'apposizione dei sigilli nei luoghi compresi nella sua giurisdizione. Articolo prima modificato dall'art. 159, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e poi abrogato dall'art. 71, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.