Art. 94 Legge Fallimentare - Effetti della domanda

La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 79, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.




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