Art. 97 Legge Fallimentare - Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda (1). (1) Articolo sostituito dall'art. 82, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto. Successivamente,così sostituito dall’art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.




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