Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 111-bis, è introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente decreto, è aggiunto il seguente: «Articolo 111-ter - (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel proseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. 2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.». Articolo modificato dall'art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.