Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale. Articolo modificato dall'art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.