Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si applica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni a regime fiscale degli interessati, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati. Articolo modificato dall'art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.