Nell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta, dopo le parole «altre finalità di pubblica utilità» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)». Articolo modificato dall'art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.