• Home
  • Legge Onlus
  • Art. 21 D. Lgs. 460/97 - Esenzioni in materia di tributi locali

Art. 21 D. Lgs. 460/97 - Esenzioni in materia di tributi locali

I comuni, le province e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti. Articolo modificato dall'art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.




Leggi altri articoli in: Legge Onlus
x

Utilizzando il sito si accettano i Cookies, dal medesimo utilizzati, secondo l'informativa consultabile.

Accetto