Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’articolo 1 concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso delle proprietà di beni immobili e degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater) lire 250.000.»; Nel medesimo articolo dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: «II-quater). a condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta. »; b) dopo l’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: «Art.11-bis) - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250 mila.». Articolo modificato dall'art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.