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  • Art. 9 D. Lgs. 460/97 - Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali

Art. 24 D. Lgs. 460/97 - Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza

Nell’articolo 40, primo comma, del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforme delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole «enti morali, » sono inserite le seguenti: «organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),»; b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,»; c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole «enti morali,» è inserita la seguente: «ONLUS,». Articolo modificato dall'art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.




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