Art. 29 D. Lgs. 460/97 - Titoli di solidarietà

Per l’emissione di titoli da denominarsi “di solidarietà” è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito di impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del Tesoro di concerto, con il Ministro delle Finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS. 2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati ed ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente articolo. Articolo modificato dall'art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.




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