Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale ed il domicilio.

Il pignoramento di crediti ex articolo 543 del codice di procedura civile promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa.

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento è trascorso un anno senza che sia stata disposta l'assegnazione. L'ordinanza che dispone ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile l'assegnazione dei crediti in pagamento perde efficacia se il creditore procedente, entro il termine di un anno dalla data in cui è stata emessa, non provvede all'esazione delle somme assegnate.

Comma aggiunto dall'art. 147, L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi così sostituito dal comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.


Commento

Considerato che tale previsione non ha determinato il venir meno della previsione di cui all'art. 145 cpc, secondo cui la notifica dell'atto introduttivo deve essere effettuata presso la sede legale, ma ha unicamente imposto una ulteriore notifica oltre quella già prevista dalla legge, la sola notifica ex 145 cpc è inidonea a introdurre il giudizio e deve essere ordinata una nuova notifica nel termine di legge da parte del giudice.

In sostanza sono necessarie due notifiche: 

  • alla sede legale ex art 145 cpc
  • alla sede territoriale di residenza dell'attore/ricorrente
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