Corte di Cassazione – Sezione IV Penale
Sentenza 6 febbraio 2026, n. 5037

In sintesi: La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per lesioni colpose aggravate ai danni di un dipendente rimasto ferito durante l’utilizzo di una sega circolare in un mobilificio. L’infortunio era avvenuto mentre il lavoratore stava lavorando un pezzo di legno e la lama della macchina era entrata in contatto con la mano, provocando gravi lesioni. I giudici hanno ritenuto che il datore di lavoro non avesse adempiuto agli obblighi di formazione del lavoratore e di verifica delle condizioni di sicurezza del macchinario, in particolare per l’assenza della cuffia di protezione. La difesa aveva sostenuto che tali compiti fossero stati affidati al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e che eventuali irregolarità derivassero da condotte di altri soggetti. La Cassazione ha ribadito che la nomina dell’RSPP non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di vigilanza e controllo effettivo sulla sicurezza. È stato inoltre dichiarato inammissibile il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione del quadro probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da

Presidente
Dott. Andrea Montagni

Consiglieri
Dott. Daniela Calafiore
Dott. Loredana Miccichè
Dott. Anna Luisa Angela Ricci

Relatore
Dott. Davide Lauro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A.A., nato a S. il (omissis),

avverso la sentenza del 10 marzo 2025 della Corte d’Appello di Venezia;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

udito il Sostituto Procuratore generale Sabrina Passafiume, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al diniego della sospensione condizionale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto;

udito l’Avv. ..... del foro di Vicenza, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.

FATTO

  1. Con sentenza del 10 marzo 2025 la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa il 16 gennaio 2024 dal Tribunale di Vicenza, con cui A.A. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. e condannato alla pena di mesi nove di reclusione.

1.1. Più in particolare, quale datore di lavoro di B.B., A.A. è stato ritenuto responsabile delle lesioni subite dal dipendente nell’uso di una sega circolare, per colpa consistita nella violazione degli artt. 37, comma 1, lett. b), e 71, commi 3 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

  1. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., a mezzo del proprio difensore, lamentando, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riguardo al profilo di colpa ritenuto in relazione all’art. 71 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo ai requisiti di sicurezza delle attrezzature da lavoro.

Il ricorrente lamenta che, da una valutazione complessiva delle prove testimoniali, sarebbe emerso che la società era dotata di macchinari rispondenti ai requisiti di sicurezza e che l’utilizzo concreto degli stessi era legato alle decisioni assunte dal preposto C.C. e non da A.A., il quale era presente solo sporadicamente in azienda.

Numerosi testimoni avrebbero altresì affermato che la cuffia di protezione, che doveva essere necessariamente rimossa per effettuare alcune lavorazioni, fosse nella disponibilità dei lavoratori e che le scelte relative alla produzione fossero invece ascrivibili al preposto.

A quest’ultimo competeva anche la scelta di autorizzare l’uso di altri macchinari, come i cosiddetti banchi di lavoro, che potevano garantire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza.

Nessun profilo di colpa, pertanto, potrebbe essere ascritto ad A.A., neppure sotto forma di omessa vigilanza, sia per avere delegato tali compiti al C.C., sia perché ignaro di eventuali prassi contra legem instauratesi.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione con riguardo al profilo di colpa ritenuto in relazione all’art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il ricorrente sostiene che nessun addebito colposo potrebbe essergli mosso in tema di formazione, in quanto egli riteneva di avere adempiuto ai propri obblighi mediante la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, il quale avrebbe tuttavia predisposto falsi attestati di formazione corredati da fogli riepilogativi delle presenze solo successivamente rivelatisi falsi.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen., osservando che il sensibile scostamento dal minimo edittale non sarebbe sorretto da adeguata motivazione.

2.4. Con il quarto motivo deduce violazione della legge penale sostanziale con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

DIRITTO

  1. Il ricorso, poiché infondato, deve essere rigettato.

  2. È opportuno premettere che, secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il 18 luglio 2018 B.B., dipendente di un mobilificio di cui A.A. era legale rappresentante, stava affilando un pezzo di legno mediante una sega circolare a banco.

In quel frangente la lama della sega entrava in contatto con la mano sinistra dell’operaio, cagionandogli gravi lesioni personali.

La condotta colposa attribuita ad A.A. è consistita nel non aver adempiuto all’obbligo di formazione dei lavoratori e nel non aver verificato che la sega circolare fosse dotata della cuffia di protezione prevista dalle istruzioni d’uso del macchinario.

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente sollecita in realtà una diversa ricostruzione dei fatti già esclusa dai giudici di merito attraverso la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da altri lavoratori, ritenute attendibili con motivazione adeguata.

È principio consolidato che alla Corte di cassazione sia preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata o la rivalutazione del materiale probatorio.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell’infortunio del lavoratore quando l’omessa formazione sia causalmente collegata all’evento.

La nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dai propri obblighi di vigilanza, in quanto tale figura svolge una funzione di supporto e non di sostituzione del datore di lavoro.

Il datore non può limitarsi a una vigilanza meramente formale o documentale, ma deve esercitare un controllo effettivo sulle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro.

2.3. Il terzo motivo, relativo alla dosimetria della pena, è inammissibile.

La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale ha adeguatamente motivato valorizzando l’entità delle lesioni, i precedenti penali e la condotta successiva al fatto.

2.4. Anche il quarto motivo, relativo al diniego della sospensione condizionale della pena, è inammissibile.

La prognosi negativa sulla futura astensione dal reato è stata fondata sulle modalità della condotta e sulla personalità dell’imputato, con motivazione non manifestamente illogica.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2026.

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