La sentenza della Corte di cassazione, Sez. VI penale, 14 gennaio 2026, n. 1618, riguarda un procedimento cautelare a carico di un dirigente comunale del settore urbanistica ed edilizia, indagato per turbata libertà degli incanti ex art. 353 cod. pen. e per tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità ex artt. 56 e 319-quater cod. pen. La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso quanto al primo reato e con l’annullamento senza rinvio delle ordinanze cautelari per insussistenza della gravità indiziaria sul secondo.
2. Turbata libertà degli incanti e “gara” informale
Sul versante della turbativa d’asta, la Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 05/11/2025) 14/01/2026, n. 1618 conferma la legittimità della qualificazione operata dal Tribunale di Napoli, valorizzando la nozione ampia di procedura di gara anche informale o atipica nel contesto degli affidamenti pubblici.1
La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui il reato di cui all’art. 353 cod. pen. è configurabile ogni volta che l’amministrazione individua il contraente attraverso una procedura competitiva strutturata (anche solo informale) che consenta ai partecipanti di conoscere regole e criteri di selezione, mentre resta escluso ove si tratti di mera comparazione di offerte, priva di criteri predeterminati.1 Nel caso concreto, il dirigente avrebbe predeterminato l’esito della procedura, agevolando la ditta “Euromedical service” Srl, formalmente abilitata ma non operante nel settore, selezionata quale aggiudicataria e favorita mediante anticipazione della documentazione di gara.2
3. Induzione indebita ex art. 319-quater: struttura della fattispecie
Più innovativa è la parte della sentenza dedicata al tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità in relazione alla vicenda di un impianto sportivo abusivo, di proprietà di un ente religioso. Il dirigente, la sindaca e il comandante della polizia municipale avrebbero prospettato al rappresentante dell’ente una alternativa: procedura di sanatoria con promessa di benevola valutazione in cambio della vendita dell’impianto al Comune a prezzo di favore, oppure demolizione dell’opera abusiva, con eventuale acquisizione gratuita al demanio comunale in caso di inottemperanza.1
La Corte richiama i principi fissati dalle Sezioni Unite (sentenza 24 ottobre 2013, dep. 2014, n. 12228) in tema di distinzione tra concussione e induzione, sottolineando che l’induzione presuppone un abuso della qualità o dei poteri del pubblico agente, strumentale all’ottenimento di una prestazione vantaggiosa, e che l’elemento dell’“indebitamente” si riferisce alle modalità abusive della richiesta, non necessariamente al contenuto in sé della prestazione.3
4. Il ruolo dell’“atto dovuto” e l’assenza di offesa al bene giuridico
La Cassazione esclude tuttavia che, nel caso di specie, possa configurarsi il tentativo di induzione indebita, sulla base di tre direttrici argomentative:
- la demolizione dell’impianto costituisce atto dovuto ex art. 31, comma 2, D.P.R. 380/2001, sicché il pregiudizio minacciato (demolizione o acquisizione gratuita in caso di inottemperanza ex comma 3) è conforme alla legge;3
- la prospettazione all’ente religioso non si presenta come alternativa “secca” tra male ingiusto e prestazione indebita, essendo presente una terza via (sanatoria con “occhio di riguardo”), idonea a indebolire la forza condizionante della condotta;3
- la prestazione cui l’azione dei pubblici agenti era orientata (acquisto a prezzo vantaggioso o acquisizione gratuita dell’impianto) non mirava a un vantaggio personale del dirigente o di terzi privati, bensì a un vantaggio patrimoniale dell’ente pubblico, coerente con il buon uso delle risorse e con la normativa urbanistica.4
La Corte evidenzia come, in assenza di un vantaggio personale o di terzi estranei alla pubblica amministrazione, non sia ravvisabile la tipica offesa ai beni giuridici protetti dall’art. 319-quater, quali imparzialità, buon andamento della P.A. e patrimonio pubblico, trattandosi di condotte che, pur discutibili sul piano politico-amministrativo, rimangono nel perimetro della legalità sostanziale.4
5. “Utilità” e consenso elettorale: limiti di tipicità
Significativa è la presa di posizione della Cassazione sul tema della “utilità” non patrimoniale.
La Corte ammette che l’utilità, nella gamma dei reati contro la P.A. che la prevedono (concussione, corruzione, traffico di influenze illecite), non debba necessariamente avere natura patrimoniale e possa consistere anche in vantaggi di altra natura, purché concretamente apprezzabili dal pubblico agente.4 Tuttavia, si afferma che l’incremento del consenso elettorale costituisce, di regola, una conseguenza solo potenziale, difficilmente verificabile e non immediatamente ricollegabile alla prestazione del privato, e pertanto non rientra di per sé nel novero delle “utilità” penalmente rilevanti.4
La Corte avverte il rischio di dilatare eccessivamente l’ambito applicativo dei reati, in contrasto con i principi di legalità, tassatività, materialità e offensività, qualora si ritenga sufficiente qualsiasi conseguenza vantaggiosa, anche solo indiretta, per integrare l’elemento oggettivo della fattispecie.4
Solo laddove, in concreto, l’incremento del consenso elettorale sia conseguenza immediata e altamente probabile della prestazione imposta o sollecitata, in un contesto specifico (ad esempio, una dazione o una prestazione di rilevante interesse sociale in prossimità di una competizione elettorale), esso può assumere rilevanza penalistica.4
6. Implicazioni sistematiche e ricadute operative
La sentenza n. 1618/2026 offre indicazioni utili per la prassi degli enti locali e per la difesa nei reati contro la P.A. in materia urbanistico-edilizia.
Sul piano sistematico, la Cassazione:
- conferma una lettura ampia dell’art. 353 cod. pen. rispetto alle gare atipiche, rilevante nel nuovo contesto del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), in cui procedure formalmente qualificate come affidamenti diretti possono assumere, di fatto, connotati competitivi penalmente rilevanti;1
- contribuisce a definire i confini dell’art. 319-quater cod. pen., ribadendo che il mero esercizio di poteri doverosi (come l’ordine di demolizione di opere abusive) non integra di per sé l’abuso penalmente rilevante, anche se inserito in trattative con privati, e che la tutela penale si attiva solo in presenza di un plus di deviazione funzionale corruttivo e di un concreto vantaggio personale del pubblico agente o di terzi privati;
- chiarisce che la categoria dell’“utilità” non può essere strumentalizzata per attrarre nella sfera del penale vaghi vantaggi politico-elettorali, salvo che essi assumano a livello probatorio il carattere di conseguenze immediate e altamente probabili della prestazione richiesta al privato.4
Sul piano operativo, la decisione invita gli amministratori locali e i dirigenti tecnici a un uso particolarmente attento delle procedure di scelta del contraente, anche quando non formalmente qualificate come gara, e a una gestione trasparente dei rapporti con i privati in materia di sanatoria e acquisizione di immobili abusivi, evitando pratiche che, pur finalizzate al contenimento della spesa pubblica, possano apparire come forme di pressione condizionante.