Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania

Il Giudice

preso atto che non occorre pronunciarsi ex art. 648 c.p.c.

dà atto che l'avv. *** ha esibito l'originale dei documenti di cui chiede la verificazione e tuttavia il giudice non la acquisisce in cassaforte ritenuto opportuno risolvere prima le questioni pregiudiziale;

ordina la discussione ex art. 281sexies c.p.c. relativamente alle eccezioni pregiudiziali di incompetenza e improcedibilità.

I procuratori delle parti si riportano ai propri atti.

si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori delle parti ad allontanarsi.

All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

ORDINANZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

In via pregiudiziale, va detto che l'opposizione è tempestiva.

Invero, il decreto ingiuntivo è stato notificato via pec il 6.3.2025 la citazione in opposizione è stata notificata martedì 15/04/2025 21:27, con generazione istantanea dell'accettazione.

Le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari. Esse si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notifica si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 (art. 147  c. 2 e 3 c.p.c.).

Tale modifica è stata introdotta quindi dalla riforma recependo la sentenza della corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina della notifica via PEC nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della stessa (C. Cost. 9 aprile 2019 n. 75 ). Tale decisione comporta quindi che la notificazione, per il notificante, si considera perfezionata nel momento stesso di generazione della ricevuta di accettazione (Cass. 18 gennaio 2022 n. 1383 , Cass. 28 gennaio 2021 n. 2002 , Cass. 22 giugno 2020 n. 12224 , Cass. 13 marzo 2020 n. 7159 , Cass. 9 ottobre 2019 n. 25227 ).

A questa conclusione era già giunta una parte della giurisprudenza di merito che riteneva tempestiva la notifica avvenuta nell'ultimo giorno utile prima delle ore 24 (App. Bari 13 luglio 2018 n. 1264).

Sempre in via pregiudiziale, va accolta l'eccezione di incompetenza formulata dall'opponente e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso va revocato limitatamente alla posizione dell'opponente.

Essa deve essere scrutinata ancor prima dell'eccezione di improcedibilità poiché com'è noto, la competenza è un presupposto processuale e il luogo in cui svolgere la mediazione si determina sulla base del giudice competente ex art. 4 , comma 1 D.Lgs. n. 28 del 2010 .

Essa va scrutinata anche prima dell'eccezione di disconoscimento con contestuale istanza di verificazione, che è accertamento riservato al merito.

Nella specie, l'opponente ha rilevato che "come da espressa clausola contrattuale, le parti avrebbero convenuto che per ogni controversia relativa alla polizza sarebbe stato competente esclusivamente il Foro di Milano, sede legale della Compagnia garante. Detta clausola, ove ritenuta efficace, comporta la nullità per incompetenza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito, il quale ha pronunciato in violazione del foro convenzionale pattuito. Ne consegue che, anche ove si volesse ritenere esistente ed efficace la fideiussione disconosciuta dal P., il presente giudizio andrebbe radicato presso il Tribunale di Milano, con declaratoria di incompetenza dell'organo giudicante e conseguente rimessione degli atti.

Si insiste, dunque, affinché - in subordine all'accoglimento dei motivi principali - venga dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 28  c.p.c. e, per l'effetto, annullare il decreto ingiuntivo n. 71/2025 per essere stato pronunciato da giudice territorialmente incompetente".

D'altro lato, l'opposto si è difeso sostenendo che " il Tribunale di Vallo della Lucania è stato correttamente adito dall'esponente in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto anche nei confronti dell'altra coobbligata Signora R.M. che deve essere correttamente qualificata quale consumatore con la conseguente competenza del foro di residenza di quest'ultima ai sensi dell'art. 33  - 66 bis  Codice del Consumo  (che, essendo quest'ultima residente in S.M.L.B., è identificato nel Tribunale di Vallo della Lucania).

Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, "In tema di competenza territoriale, il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell'art. 33  c.p.c. (fra le altre, Cass. 18967/2012) e, nella fattispecie, risulta validamente derogato ex art. 33  c.p.c. in ragione del cumulo soggettivo delle domande proposte sia contro la Società contraente sia contro i coobbligati tra cui vi è la Signora M. che è qualificabile quale consumatore (non avendo sottoscritto la coobbligazione in ragione di un'attività professionale svolta), sussistendo una connessione per l'oggetto tra tali domande, e considerato che il foro del Consumatore prevale comunque sugli altri (Cass 13 luglio 2023, n. 20153 ) La Suprema Corte di Cassazione ribadisce che il foro del consumatore di cui all'art. 33 , comma 2, lett. u, c. cons.  si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile (Cass. n. 33439/2021), sicuramente quando ad adire l'autorità giudiziaria sia l'attore professionista".

Tali difese sono, tuttavia, infondate.

Risulta, infatti, dagli atti di causa che

a) la connessione oggettiva di cui all'art. 33  c.p.c. può operare solo in presenza di cumulo soggettivo effettivo nel medesimo processo: ma in questo processo l'opposizione è instaurata solo da P.A.;

b) il precedente richiamato, vale a dire Cass 13 luglio 2023, n. 20153 , non afferma affatto quanto sostenuto dall'opposta, ma si limite a chiarire soltanto che " Nell'ambito del procedimento avente ad oggetto le controversie in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, disciplinato dall'art. 14  del D.Lgs. n. 150 del 2011 , è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza che, declinando la competenza in favore del foro del consumatore, ometta di pronunciarsi sulle spese, attesa la sua decisorietà e irrevocabilità, senza che rilevi l'adesione della controparte all'eccezione di incompetenza";

c) non può dubitarsi della qualità di professionista di P.A.: infatti, egli ha assunto la propria obbligazione in ragione del collegamento funzionale che lo lega alla Società Agricola contraente e, ad ogni modo, in ragione dell'attività professionale da questo svolta (l'opponente è socio della contraente S.a.s. nella percentuale del 20% e dunque per una quota che non può essere reputata trascurabile: nella fattispecie concreta aggiungasi che tutti i soci accomandanti della contraente P.S., P.C. e P.A., detengono una quota tra loro uguale, pari al 20% ciascuno);

d) il contratto di polizza fideiussoria prevede questa clausola che non può dirsi nulla, in quanto qualificabile ai sensi dell'art. 28  c.p.c. e declinante l'interezza delle controversie instaurabili;

Omissis

e) né la clausola può dirsi abusiva ex art. 33  cod. cons. , perché l'opponente non è consumatore la nullità consumeristica è soggettivamente relativa ed è rilevabile d'ufficio solo a suo vantaggio (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12981 del 30/06/2020, secondo cui "in tema di foro del consumatore, la nullità della relativa clausola derogatoria non è rilevante se l'iniziativa dell'azione giudiziale è presa dal consumatore, che si fa attore in giudizio e non si avvale del foro a lui riferibile nella detta qualità, cioè del foro della sua residenza o domicilio elettivo; tale nullità, quindi, non potrà essere rilevata dalla controparte, a cui vantaggio non opera, né d'ufficio dal giudice, mentre, se il consumatore è convenuto di fronte ad un foro diverso da quello della sua residenza o del suo domicilio elettivo, il potere di eccepire la violazione della regola della competenza correlata a tale foro è esercitabile non solo da lui, se costituito, ma anche d'ufficio dal giudice, ove non lo sia");

f) quanto, infine, alla posizione della ingiunta M. - non opponente - la sua qualifica di consumatore è stata contestata dall'opponente e l'opposta si è difesa in modo del tutto apodittico v. Sez. 6-1, Ordinanza n. 742 del 16/01/2020, secondo cui "nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, T., e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, D.), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)"; simili principi sono affermati per il contratto autonomo di garanzia, ma pure a volerla ritenere tale, l'eccezione è comunque fondata.

L'argomento decisivo deriva da Sez. 6-3, Ordinanza n. 5705 del 12/03/2014 , secondo cui "il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, salvo che le cause non siano connesse o collegate da una relazione di evidente subordinazione. Ne consegue che, qualora una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, opera, nei confronti di tutte le restanti parti, la deroga alla competenza per territorio in favore del foro del consumatore, in quanto foro più speciale e più inderogabile di ogni altro".

Muovendo da questo presupposto, al fine dell'integrazione del cumulo soggettivo, occorre che la litispendenza si instauri nei confronti di tutte le parti tra loro connesse.

Allorquando si è nella fase monitoria, non può dirsi che gli ingiunti siano "convenuti", sicché solo dopo che il contraddittorio si è instaurato, può discorrersi di cumulo soggettivo.

Del resto, si è affermato che "nel procedimento per ingiunzione, la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del ricorso e del decreto" (Cass. civ., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20596  - nello stesso senso Cass. civ., sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 1366 ).

Infatti, "nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori solidali, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che si realizza ove lo stesso sia da loro separatamente opposto e solo uno, o alcuni, di essi eccepiscano l'incompetenza territoriale del giudice a pronunciarlo, rende tale eccezione rilevante soltanto per chi l'ha formulata, restando invece escluso - salvo il caso di tempestivo rilievo d'ufficio di quell'incompetenza, se ne sussista il potere in capo al giudice, anche per gli altri litisconsorti - che, pur riunite le opposizioni autonomamente proposte, possa dichiararsi l'incompetenza e la conseguente caducazione del decreto suddetto anche riguardo ai coobbligati non eccipienti" (v. Sez. 6-3, Ordinanza n. 20720 del 14/10/2016).

"In tema di procedimento per decreto ingiuntivo, qualora il provvedimento monitorio sia stato emesso nei confronti di distinti soggetti, l'atto di citazione in opposizione è l'unico strumento con cui gli ingiunti possono sollevare qualsiasi eccezione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, sicché, ove ciascuno di essi proponga separato atto di opposizione ex art. 645  c.p.c. notificandolo anche agli altri, senza però sollevare eccezione di incompetenza del giudice del monitorio, tale eccezione resta preclusa per ogni specie di competenza e non può essere svolta nella successiva comparsa di costituzione depositata in risposta all'opposizione altrui" (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21672 del 23/10/2015).

Alla solidarietà sostanziale ex art. 1292  c.c. non corrisponde, quindi, un litisconsorzio necessario ex art. 102  c.p.c. che importi un cumulo soggettivo necessario (v. Sez. 1 - , Sentenza n. 23422 del 17/11/2016 secondo cui "il principio secondo cui la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori è applicabile anche all'obbligazione solidale fideiussoria, tanto più che nella solidarietà fideiussoria l'interesse passivo non è collettivo, come nell'ordinaria solidarietà, ma è individuale di ciascuno dei coobbligati ed eterogeneo, sicché appare di maggiore evidenza l'autonomia della posizione del fideiussore rispetto al rapporto fra creditore e debitore principale e, dunque, l'autonomia delle azioni esperibili contro i coobbligati. E proprio perché il creditore può utilmente ed efficacemente agire contro uno solo dei coobbligati per sentirlo condannare alla prestazione dovuta, a norma dell'art. 1306  c.c., non ricorre alcuna delle ipotesi di litisconsorzio necessario e la relativa sentenza non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio).

A maggior ragione, in presenza di più garanti autonomi deve escludersi il litisconsorzio necessario.

Deve dunque affermarsi che va accolta l'eccezione di incompetenza ex art. 28  c.p.c. mossa dall'opponente in solido con altro che è qualificabile come consumatore, allorquando non si è realizzato il litisconsorzio (facoltativo) tra i presunti condebitori, compreso il debitore consumatore, non versandosi in ipotesi di cumulo soggettivo ex art. 33  c.p.c.

Il Tribunale competente è, quindi, quello di Milano e il decreto ingiuntivo opposto va revocato limitatamente alla posizione dell'opponente.

Se il giudice dell'opposizione ravvisa che il decreto ingiuntivo è stato emesso da un giudice incompetente, dichiara tale incompetenza e pronuncia l'invalidità del decreto, revocandolo (Cass. 22 dicembre 2021 n. 41230 , Cass. 26 luglio 2001 n. 10206, Trib. Milano 7 febbraio 2008, Trib. Milano 15 gennaio 2008). L'incompetenza può essere per territorio, per materia o funzionale se il giudice adito per l'opposizione è diverso da quello che ha pronunziato il decreto. Il giudice incompetente rimette quindi le parti al giudice competente. La parte interessata deve quindi riassumere il giudizio davanti al giudice competente, instaurando un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto la stessa domanda proposta con il ricorso per ingiunzione ossia la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore (Cass. 18 dicembre 2025 n. 33075 , Cass. 21 maggio 2007 n. 11748 , Cass. 14 luglio 2003 n. 10981, Trib. Monza 5 marzo 2008).

Pertanto, il giudizio riassunto avanti al giudice competente deve considerarsi non più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ma un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (Cass. 12 dicembre 2023 n. 34820 ).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014  (valori minimi).

Per quanto riguarda la fase monitoria, l'opposta deve essere condannata a pagare all'opponente solo 14 delle spese liquidate nel decreto, essendo lo stesso stato revocato limitatamente all'opponente, con la conseguente compensazione del resto.

Invece, per la fase di merito l'opposto è totalmente soccombente.

Infatti, se in sede di opposizione il giudice accerta che non sussistono le condizioni che hanno legittimato l'emanazione del decreto ingiuntivo, tale accertamento assume rilevanza per regolamentare le spese della fase monitoria (Cass. 12 gennaio 2006 n. 419 ).

Il giudice ha quindi la facoltà di non porre a carico dell'opponente, se soccombente, le spese riguardanti la fase monitoria (Cass. 18 novembre 2003 n. 17440 ).

Spese vive della fase di merito non allegate né richieste (v. Cass. 5 maggio 2022 n. 14198 , Cass. 26 novembre 2019 n. 30732 , secondo cui il giudice non può liquidare una somma superiore alla nota spese. La nota spese funge infatti da limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, anche se, nel frattempo, sono stati modificati per legge i parametri cui il giudice è tenuto a fare riferimento, in mancanza di una specifica attività della parte interessata, v. Cass. 5 marzo 2020 n. 6345 ).

P.Q.M.

a) dichiara l'incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Milano e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla posizione dell'opponente;

b) fissa il termine di un mese dal deposito del presente provvedimento per la riassunzione;

c) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di liti che si liquidano in euro Euro 100,00 per spese vive, Euro 375,00 per compensi d'avvocato (fase monitoria) ed Euro 7.052 per compensi d'avvocato (fase di merito), per tutte le somme oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.

Conclusione

Così deciso in Vallo Della Lucania, il 24 marzo 2026.

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2026.

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