Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzionendell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Vigente al: 29-12-2007  

Titolo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I
Disposizioni comuni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite; Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, recante disposizioni a integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE; Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433; Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, relativo all'estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e attivita' finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE; Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee legge comunitaria 2002, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivita' illecite; Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, ed in particolare gli articoli 21 e 22; Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure di natura patrimoniale per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 ottobre 2007, con il quale sono state avocate le attivita' svolte dall'Ufficio italiano dei cambi in funzione di ente strumentale della Banca d'Italia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007; Udito il parere delle competenti autorita' di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate; Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 25 luglio 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "codice in materia di protezione dei dati personali" indica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per la societa' e la borsa; c) "CAP" indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private; d) "DIA" indica la Direzione investigativa antimafia; e) "direttiva" indica la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; f) "GAFI" indica il Gruppo di azione finanziaria internazionale; g) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; h) "Stato comunitario" indica lo Stato membro dell'Unione europea; i) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non appartenente all'Unione europea; l) "TUB" indica il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"; m) "TUF" indica il testo unico in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) "TULPS" indica il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; o) "TUV" indica il testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148. 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "amministrazioni interessate": le autorita' e le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio attivita' di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e), e all'articolo 14 o che esercitano la vigilanza sui soggetti indicati negli articoli 12, comma 1, lettere a) e c), e 13, comma 1, lettera b); b) "archivio unico informatico": un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel presente decreto; c) "autorita' di vigilanza di settore": le autorita' preposte, ai sensi della normativa vigente, alla vigilanza o al controllo dei soggetti indicati agli articoli 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), 11 e 13, comma 1, lettera a); d) "banca di comodo": una banca, o un ente che svolge attivita' equivalenti, costituita in un Paese in cui non ha alcuna presenza fisica, che consenta di esercitare una direzione e una gestione effettive e che non sia collegata ad alcun gruppo finanziario regolamentato; e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico; f) "conti di passaggio": rapporti bancari di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela; g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA; h) "insediamento fisico": un luogo destinato allo svolgimento dell'attivita' di istituto, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il soggetto e' autorizzato a svolgere la propria attivita'. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o piu' persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attivita' svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione a operare; i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilita' finanziarie; l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui all'articolo 12, un'attivita' determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale; m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso piu' operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; n) "operazioni collegate": operazioni che, pur non costituendo esecuzione di un medesimo contratto, sono tra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui sono dirette; o) "persone politicamente esposte": le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto; p) "prestatori di servizi relativi a societa' e trust": ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 1) costituire societa' o altre persone giuridiche; 2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una societa', di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societa', un'associazione o qualsiasi altra entita' giuridica; 4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione, purche' non si tratti di una societa' ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti; q) "prestazione professionale": prestazione professionale o commerciale correlata con le attivita' svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avra' una certa durata; r) "pubblica amministrazione": tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; s) "rapporto continuativo": rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attivita' di istituto dei soggetti indicati all'articolo 11 che dia luogo a piu' operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione; t) "registro della clientela": un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui alla lettera g), acquisiti nell'adempimento dell'obbligo di identificazione secondo le modalita' previste nel presente decreto; u) "titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonche' la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attivita', individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto; v) "titolo al portatore": titolo di credito che legittima il possessore all'esercizio del diritto in esso menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo; z) "UIF": l'unita' di informazione finanziaria cioe' la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere, ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorita' competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art. 2. Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalita' del decreto
1. Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita', allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivita' a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprieta' dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivita' criminosa o da una partecipazione a tale attivita'; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 2. Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attivita' che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo. 3. La conoscenza, l'intenzione o la finalita', che debbono costituire un elemento degli atti di cui al comma 1, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive. 4. Ai fini del presente decreto per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109. 5. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario e di quello economico per finalita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il presente decreto detta misure volte a tutelare l'integrita' di tali sistemi e la correttezza dei comportamenti. 6. L'azione di prevenzione di cui al comma 5 e' svolta in coordinamento con le attivita' di repressione dei reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Art. 3. Principi generali
1. Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Essi adempiono gli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attivita' istituzionale o professionale. 2. I sistemi e le procedure adottati ai sensi del comma 1 rispettano le prescrizioni e garanzie stabilite dal presente decreto e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 3. Le misure di cui al presente decreto sono proporzionate al rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo in relazione al tipo di cliente, al rapporto continuativo, alla prestazione professionale, al prodotto o alla transazione. 4. L'applicazione delle misure previste dal presente decreto deve essere proporzionata alla peculiarita' delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della presente normativa.
Art. 4. Rapporti con il diritto comunitario
1. I provvedimenti che, in relazione alle rispettive attribuzioni definite dal presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, le altre Amministrazioni interessate e le Autorita' di vigilanza di settore possono adottare, tengono conto degli atti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva.

Capo II
Autorita'

                               Art. 5.

               Ministero dell'economia e delle finanze

  1.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' responsabile delle
politiche  di  prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario e di
quello  economico  per  fini di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose o di finanziamento del terrorismo. In tali materie promuove
la  collaborazione  tra la UIF, le autorita' di vigilanza di settore,
gli  ordini  professionali,  la  DIA e la Guardia di finanza, secondo
quanto  disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. Entro il
30  giugno  di  ogni  anno presenta una relazione al Parlamento sullo
stato dell'azione di prevenzione.
  2.  Per  l'esercizio  delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  si avvale, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, della collaborazione del Comitato di
sicurezza  finanziaria,  istituito con decreto-legge 12 ottobre 2001,
n.  369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001,
n.  431,  successivamente  disciplinato con il decreto legislativo 22
giugno  2007,  n.  109.  Su  invito  del presidente del Comitato, ove
necessario  per  acquisire elementi informativi e pareri, partecipano
alle riunioni del Comitato medesimo anche rappresentanti dei consigli
nazionali  degli ordini professionali e delle associazioni private di
categoria.
  3.  Ferme  restando le competenze di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo  22  giugno  2007,  n.  109,  il  Comitato  di  sicurezza
finanziaria svolge le seguenti attivita':
    a)  funzioni di analisi e coordinamento in materia di prevenzione
dell'utilizzo  del  sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
    b)  entro  il  30  maggio  di  ogni  anno  presenta  al  Ministro
dell'economia e delle finanze una relazione contenente la valutazione
dell'attivita' di prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del
terrorismo  e  proposte dirette a renderla piu' efficace. A tale fine
la  UIF,  le  autorita'  di  vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, gli ordini professionali, la Guardia di finanza e la DIA
forniscono,  entro  il  30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le
informazioni sulle attivita' rispettivamente svolte, nell'anno solare
precedente,  nell'ambito  delle  funzioni di vigilanza e controllo. I
dati  statistici  riguardano quanto meno il numero di segnalazioni di
operazioni  sospette  inviate  all'UIF  e  il  seguito  dato  a  tali
segnalazioni,  il  numero di casi investigati, di persone perseguite,
di persone condannate per reati di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo   e   gli   importi  dei  beni  congelati,  sequestrati  o
confiscati, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
    c) formula i pareri richiesti ai sensi del presente decreto;
    d) fornisce consulenza sulla materia oggetto del presente decreto
al Ministro dell'economia e delle finanze.
  4.  In materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
e di quello economico a fini di riciclaggio, si applicano al Comitato
di  sicurezza  finanziaria  l'articolo  3,  commi 1, 2, 3, 4 e 14 del
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
  5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con
gli  organismi  dell'Unione  europea  e internazionali, incaricati di
stabilire  le  politiche  e  di  definire gli standard, in materia di
prevenzione   dell'utilizzo  del  sistema  finanziario  e  di  quello
economico per fini di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
o  di  finanziamento  del terrorismo, assicurando l'adempimento degli
obblighi  derivanti  dalla  partecipazione dell'Italia agli organismi
anzidetti.
  6.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze esercita i poteri
sanzionatori amministrativi previsti dal presente decreto.
                               Art. 6.

                 Unita' di informazione finanziaria

  1.  Presso  la Banca d'Italia e' istituita l'Unita' di informazione
finanziaria per l'Italia (UIF).
  2.  La  UIF  esercita  le  proprie  funzioni  in  piena autonomia e
indipendenza.  In  attuazione  di  tali  principi  la  Banca d'Italia
disciplina  con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della
UIF,  ivi  compresa  la riservatezza delle informazioni acquisite. La
Banca d'Italia attribuisce alla UIF mezzi finanziari e risorse idonei
ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.
  3.  Il  Direttore  della  UIF,  al  quale  compete  in autonomia la
responsabilita'  della  gestione,  e'  nominato con provvedimento del
Direttorio  della  Banca  d'Italia, su proposta del Governatore della
medesima  Banca d'Italia, tra persone dotate di adeguati requisiti di
onorabilita',  professionalita' e conoscenza del sistema finanziario.
Il  mandato  ha  la  durata di cinque anni ed e' rinnovabile una sola
volta.
  4.  Per  l'efficace  svolgimento  dei compiti fissati dalla legge e
dagli  obblighi  internazionali,  presso  la  UIF  e'  costituito  un
Comitato  di  esperti  del  quale  fanno parte il Direttore e quattro
membri,    dotati   di   adeguati   requisiti   di   onorabilita'   e
professionalita'.  I  membri del Comitato sono nominati, nel rispetto
del  principio  dell'equilibrio  di  genere, con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito il Governatore della Banca
d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. La
partecipazione  al  Comitato non da' luogo a compensi, ne' a rimborso
spese.  Il  Comitato e' convocato dal Direttore della UIF con cadenza
almeno  semestrale.  Esso  cura la redazione di un parere sull'azione
dell'UIF  che  forma  parte integrante della documentazione trasmessa
alle Commissioni parlamentari ai sensi del comma 5.
  5.   Il   Direttore   della   UIF,  per  il  tramite  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze, trasmette annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari un rapporto sull'attivita' svolta unitamente
a  una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e
alle risorse attribuite all'UIF.
  6. La UIF svolge le seguenti attivita':
    a)  analizza  i  flussi  finanziari  al  fine  di  individuare  e
prevenire  fenomeni  di  riciclaggio di denaro o di finanziamento del
terrorismo;
    b)   riceve   le  segnalazioni  di  operazioni  sospette  di  cui
all'articolo 41 e ne effettua l'analisi finanziaria;
    c)  acquisisce  ulteriori  dati  e informazioni, finalizzati allo
svolgimento  delle  proprie funzioni istituzionali, presso i soggetti
tenuti  alle  segnalazioni di operazioni sospette di cui all'articolo
41;
    d) riceve le comunicazioni dei dati aggregati di cui all'articolo
40;
    e)  si  avvale  dei  dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei
depositi  di  cui  all'articolo  20, comma 4, della legge 30 dicembre
1991,  n.  413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 37 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
    7.   La   UIF,  avvalendosi  delle  informazioni  raccolte  nello
svolgimento delle proprie attivita':
    a)  svolge  analisi  e  studi  su  singole anomalie, riferibili a
ipotesi   di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo,  su
specifici  settori  dell'economia ritenuti a rischio, su categorie di
strumenti   di   pagamento   e   su   specifiche  realta'  economiche
territoriali;
    b)  elabora  e  diffonde  modelli  e  schemi  rappresentativi  di
comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili a
    possibili   attivita'  di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
    terrorismo;
c) puo' sospendere, anche su richiesta del Nucleo speciale di
polizia   valutaria   della   Guardia   di   finanza,   della  DIA  e
dell'autorita'   giudiziaria,   per   un  massimo  di  cinque  giorni
lavorativi,  sempre che cio' non pregiudichi il corso delle indagini,
operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,
dandone immediata notizia a tali organi.
                               Art. 7. 
 
                  Autorita' di vigilanza di settore 
 
  1. Le Autorita' di vigilanza di settore sovraintendono al  rispetto
degli obblighi stabiliti dal presente decreto da parte  dei  soggetti
rispettivamente vigilati con le modalita' di cui all'articolo  53.  I
soggetti di cui all'articolo 13,  comma  1,  lettera  a),  che  siano
contemporaneamente iscritti anche  al  Registro  dei  revisori,  sono
vigilati dalla CONSOB. 
  2.  Nel  rispetto  delle  finalita'  e   nell'ambito   dei   poteri
regolamentari previsti dai  rispettivi  ordinamenti  di  settore,  le
Autorita' di vigilanza, d'intesa tra di  loro,  emanano  disposizioni
circa le modalita' di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
del cliente, l'organizzazione, la registrazione,  le  procedure  e  i
controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli  intermediari  e
degli altri  soggetti  che  svolgono  attivita'  finanziaria  di  cui
all'articolo 11 e di  quelli  previsti  dall'articolo  13,  comma  1,
lettera a), a fini di riciclaggio o di finanziamento del  terrorismo.
Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  13,  comma  1,  lettera  a),
contemporaneamente  iscritti   al   registro   dei   revisori,   tali
disposizioni sono  emanate  dalla  CONSOB.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 11, comma 2, lettera a), tali disposizioni sono  emanate
dalla Banca d'Italia. 
                               Art. 8.

Amministrazioni interessate, ordini professionali e Forze di polizia

  1.  Il  Ministero  della  giustizia  esercita  l'alta vigilanza sui
collegi  e  gli  ordini  professionali  competenti,  in  relazione ai
compiti   di   cui   al  presente  comma.  I  collegi  e  gli  ordini
professionali  competenti, secondo i principi e le modalita' previste
dall'ordinamento  vigente,  promuovono  e controllano l'osservanza da
parte  dei professionisti indicati nell'articolo 12, comma 1, lettere
a)  e  c),  iscritti  nei  propri  albi,  nonche' dei soggetti di cui
all'articolo  13,  comma  1, lettera b), degli obblighi stabiliti dal
presente decreto.
  2.  Le  Forze  di  polizia,  nel rispetto delle proprie competenze,
partecipano  all'attivita'  di  prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario  e  di  quello  economico  a  fini  di  riciclaggio  o di
finanziamento  del  terrorismo  e svolgono le funzioni specificamente
previste nel presente decreto.
  3.  La  DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di   finanza   svolgono   gli   approfondimenti  investigativi  delle
segnalazioni  trasmesse  dalla  UIF,  ai  sensi  dell'articolo 47. Il
Nucleo  speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di  finanza
effettua,  altresi', ai sensi dell'articolo 53, i controlli diretti a
verificare  l'osservanza degli obblighi previsti dal presente decreto
e dalle relative disposizioni di attuazione.
  4. Per effettuare i necessari approfondimenti delle segnalazioni di
operazioni sospette:
    a) la DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia
di  finanza  si  avvalgono  anche  dei  dati  contenuti nella sezione
dell'anagrafe  tributaria  di  cui all'articolo 7, sesto e undicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge
4  luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248;
    b) gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia  di  finanza  esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla
normativa valutaria. Tali poteri sono estesi ai militari appartenenti
ai  reparti  della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di
polizia  valutaria puo' delegare l'assolvimento dei compiti di cui al
comma 3;
    c)  i poteri di cui agli articoli 1, quarto comma, e 1-bis, commi
1  e  4,  del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono esercitati
nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 10 all'articolo 14.
  5.  Per  i  controlli  di  competenza  di  cui all'articolo 53, nei
confronti  dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio, ivi
compresi  quelli  svolti  in  collaborazione  con  la  UIF, il Nucleo
speciale  di  polizia  valutaria  della Guardia di finanza esercita i
poteri di cui al comma 4, lettere a) e b).
                               Art. 9. 
Scambio di informazioni e collaborazione tra  Autorita'  e  Forze  di
                               polizia 
 
  1. Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle Autorita'  di
vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, degli ordini
professionali e degli altri organi di cui  all'articolo  8,  relative
all'attuazione  del  presente  decreto,  sono  coperte  dal   segreto
d'ufficio anche nei confronti della  pubblica  amministrazione.  Sono
fatti salvi i casi  di  comunicazione  espressamente  previsti  dalla
legislazione  vigente.   Il   segreto   non   puo'   essere   opposto
all'autorita' giudiziaria  quando  le  informazioni  richieste  siano
necessarie per le indagini o i  procedimenti  relativi  a  violazioni
sanzionate penalmente. 
  2. In deroga all'obbligo del segreto  d'ufficio,  le  autorita'  di
vigilanza di settore  collaborano  tra  loro  e  con  la  UIF,  anche
mediante scambio di informazioni, al fine  di  agevolare  l'esercizio
delle rispettive funzioni. 
  3. In  deroga  all'obbligo  del  segreto  d'ufficio,  la  UIF  puo'
scambiare informazioni e collaborare con analoghe autorita' di  altri
Stati  che  perseguono  le  medesime  finalita',  a   condizioni   di
reciprocita'  anche  per  quanto  riguarda  la   riservatezza   delle
informazioni, e, a tale fine, puo' stipulare protocolli d'intesa.  In
particolare, la UIF puo' scambiare  dati  e  notizie  in  materia  di
operazioni  sospette  con  analoghe   autorita'   di   altri   Stati,
utilizzando a tal fine anche le informazioni in possesso della DIA  e
del Nucleo speciale di polizia valutaria della  Guardia  di  finanza,
specificamente richieste. Al di fuori dei casi  di  cui  al  presente
comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli  9  e
12 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Le informazioni ricevute dalla
autorita' estere possono essere trasmesse dalla  UIF  alle  autorita'
italiane competenti, salvo  esplicito  diniego  dell'autorita'  dello
Stato che ha fornito le informazioni. 
  4.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  3,  al  fine  di
facilitare  le  attivita'   comunque   connesse   all'approfondimento
investigativo delle  segnalazioni  di  operazioni  sospette,  la  UIF
stipula con la Guardia di finanza e la DIA  protocolli  d'intesa  ove
sono previste le condizioni e le procedure con cui queste  scambiano,
anche direttamente, dati ed  informazioni  di  polizia  con  omologhi
organismi esteri ed internazionali, a condizioni di  reciprocita'  ed
in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. 
  5.  Le  amministrazioni  interessate  e  gli  ordini  professionali
forniscono  alla  UIF  le  informazioni   e   le   altre   forme   di
collaborazione richieste. 
  6.  Le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  le  amministrazioni
interessate e gli ordini professionali informano la UIF delle ipotesi
di omissione delle segnalazioni di  operazioni  sospette  e  di  ogni
fatto che potrebbe essere correlato a riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, rilevate nei confronti dei soggetti di cui agli  articoli
10, comma 2, 11, 12, 13 e 14. 
  7. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato  motivo  di  ritenere
che il riciclaggio o l'impiego di denaro, beni o  altre  utilita'  di
provenienza illecita siano avvenuti attraverso operazioni  effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza, ne da'  comunicazione
all'Autorita' di vigilanza competente e alla UIF,  per  gli  atti  di
loro spettanza.  Le  notizie  comunicate  sono  coperte  dal  segreto
d'ufficio.  La  comunicazione  puo'  essere  ritardata  quando   puo'
derivarne pregiudizio alle indagini. L'Autorita' di  vigilanza  e  la
UIF comunicano all'autorita' giudiziaria le iniziative  assunte  e  i
provvedimenti adottati. 
  8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche  nell'ipotesi
in cui vi sia fondato motivo di ritenere  che  operazioni  effettuate
presso gli intermediari sottoposti a vigilanza siano  preordinate  al
compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti
dal codice penale o da altre disposizioni di legge. 
  9. La UIF fornisce i risultati di carattere  generale  degli  studi
effettuati alle forze di polizia,  alle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  al  Ministero
della giustizia ed al Procuratore nazionale antimafia; fermo restando
quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale,  la
UIF fornisce alla DIA e al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza gli esiti delle analisi e degli  studi  effettuati
su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo. 
  10. La UIF e gli organi delle indagini  collaborano  per  agevolare
l'individuazione  di  ogni  circostanza  in  cui  emergono  fatti   e
situazioni la cui conoscenza  puo'  essere  comunque  utilizzata  per
prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. A  tale  fine,  gli
organi delle indagini possono fornire informazioni all'UIF. 

Capo III
Soggetti destinatari degli obblighi

                              Art. 10.

                             Destinatari

  1.  Le  disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ai
soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14.
  2.  Le disposizioni contenute nel presente decreto, fatta eccezione
per  gli  obblighi  di  identificazione  e registrazione indicati nel
Titolo II, Capi I e II, si applicano altresi':
    a) alle societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari;
    b)  alle  societa'  di  gestione  dei  mercati  regolamentati  di
strumenti  finanziari  e  ai soggetti che gestiscono strutture per la
negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;
    c)  alle  societa'  di gestione dei servizi di liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari;
    d)  alle  societa'  di  gestione  dei  sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
    e) alle seguenti attivita', il cui esercizio resta subordinato al
possesso   di  licenze,  da  autorizzazioni,  iscrizioni  in  albi  o
registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivita'
specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:
      1)  commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro
per finalita' industriali o di investimento, per il quale e' prevista
la  dichiarazione  di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000,
n. 7;
      2)    fabbricazione,    mediazione    e   commercio,   comprese
l'esportazione  e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale e'
prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
      3)  fabbricazione  di  oggetti  preziosi  da  parte  di imprese
artigiane,  all'iscrizione  nel registro degli assegnatari dei marchi
di  identificazione  tenuto  dalle  camere  di  commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
      4)   commercio  di  cose  antiche  di  cui  alla  dichiarazione
preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
      5)  esercizio  di case d'asta o galleria d'arte per il quale e'
prevista alla licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS;
    f)  alle  succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere
precedenti aventi sede legale in uno stato estero;
    g) agli uffici della pubblica amministrazione.
                              Art. 11.

Intermediari finanziari e altri    soggetti    esercenti    attivita'
                             finanziaria

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto per intermediari finanziari si
intendono:
    a) le banche;
    b) Poste italiane S.p.A.;
    c) gli istituti di moneta elettronica;
    d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
    e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
    f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
    g)  le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di
cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
    h) gli agenti di cambio;
    i)  le  societa'  che  svolgono  il  servizio  di riscossione dei
tributi;
    l)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del TUB;
    m)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco generale
previsto dall'articolo 106 del TUB;
    n)  le  succursali  italiane  dei  soggetti indicati alle lettere
precedenti  aventi  sede  in  uno  Stato estero nonche' le succursali
italiane delle societa' di gestione del risparmio armonizzate e delle
imprese di investimento;
    o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
  2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi':
    a)  le societa' fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1966;
    b)  i  soggetti  operanti  nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 4, del
TUB;
    c)  i  soggetti  operanti  nel settore finanziario iscritti nelle
sezioni dell'elenco generale previste dall'articolo 155, comma 5, del
TUB;
    d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e
c) aventi sede all'estero.
  3.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per altri soggetti esercenti
attivita' finanziaria si intendono:
    a)   i   promotori   finanziari   iscritti   nell'albo   previsto
dall'articolo 31 del TUF;
    b)  gli  intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma
2,  lettere  a)  e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1,
lettera g);
    c)    i   mediatori   creditizi   iscritti   nell'albo   previsto
dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
    d)  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  iscritti nell'elenco
previsto  dall'articolo  3 del decreto legislativo 25 settembre 1999,
n. 374.
  4. I soggetti di cui al comma 1, lettera n), e comma 2, lettera d),
osservano  gli  obblighi  di  adeguata  verifica della clientela e di
conservazione  anche  attraverso  misure  e  procedure  equivalenti a
quelle stabilite dal presente decreto, fermo restando quanto previsto
dall'articolo  5  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali.  Qualora  la  legislazione  del  Paese  terzo non consenta
l'applicazione  di  misure  equivalenti,  gli intermediari finanziari
sono tenuti a darne notizia all'autorita' di vigilanza di settore.
  5.  I  soggetti  esercenti attivita' finanziaria di cui al comma 3,
adempiono  agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui
all'articolo 36, comma 4.
  6.  Le  linee di condotta e le procedure applicate in materia degli
obblighi stabiliti dal presente decreto dagli intermediari finanziari
a  succursali  e  filiali  controllate a maggioranza situate in Paesi
terzi, sono comunicate all'autorita' di vigilanza di settore.
                              Art. 12. 
 
                           Professionisti 
 
  1. Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: 
    a)  i  soggetti  iscritti  nell'albo  dei  ragionieri  e   periti
commerciali, nell'albo dei dottori  commercialisti  e  nell'albo  dei
consulenti del lavoro; 
    b) ogni altro soggetto che rende i  servizi  forniti  da  periti,
consulenti e altri soggetti che  svolgono  in  maniera  professionale
attivita' in materia di contabilita' e tributi; 
    c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei  propri
clienti,  compiono  qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione
o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 
      1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni
immobili o attivita' economiche; 
      2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 
      3) l'apertura o la  gestione  di  conti  bancari,  libretti  di
deposito e conti di titoli; 
      4) l'organizzazione degli apporti necessari alla  costituzione,
alla gestione o all'amministrazione di societa'; 
      5)  la  costituzione,  la  gestione  o   l'amministrazione   di
societa', enti, trust o soggetti giuridici analoghi; 
    d) i prestatori  di  servizi  relativi  a  societa'  e  trust  ad
esclusione dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 
  2.  L'obbligo  di  segnalazione  di  operazioni  sospette  di   cui
all'articolo 41 non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a),
b) e c) del comma 1 per le informazioni che essi ricevono da un  loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame  della
posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei  compiti
di difesa  o  di  rappresentanza  del  medesimo  in  un  procedimento
giudiziario  o  in  relazione  a  tale  procedimento,   compresa   la
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un  procedimento,
ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo
il procedimento stesso. 
  3. Gli obblighi di cui al Titolo II, Capo I e II, non si  osservano
in relazione allo svolgimento della mera attivita' di  redazione  e/o
di trasmissione della dichiarazione dei redditi e  degli  adempimenti
in materia di amministrazione del personale di  cui  all'articolo  2,
primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12. 
                              Art. 13. 
 
                         Revisori contabili 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  per  revisori  contabili   si
intendono: 
    a) le societa' di revisione iscritte nell'albo speciale  previsto
dall'articolo 161 del TUF; 
    b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. 
  2. I soggetti indicati nel comma 1 osservano le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 2. 
                              Art. 14.

                           Altri soggetti

  1.  Ai  fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono
gli  operatori  che svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui
esercizio    resta    subordinato    al   possesso   delle   licenze,
autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva
dichiarazione  di  inizio  attivita' specificatamente richieste dalla
norme a fianco di esse riportate:
    a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza
di cui all'articolo 115 del TULPS;
    b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a
mezzo  di  guardie  particolari giurate, in presenza della licenza di
cui all'articolo 134 del TULPS;
    c)  trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego
di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo
delle  persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di
cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
    d)  gestione  di  case da gioco, in presenza delle autorizzazioni
concesse   dalle  leggi  in  vigore,  nonche'  al  requisito  di  cui
all'articolo  5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
    e)  offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche
o  di  telecomunicazione,  di giochi, scommesse o concorsi pronostici
con  vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di  Stato,  ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    f)  agenzia  di  affari  in  mediazione  immobiliare, in presenza
dell'iscrizione  nell'apposita  sezione del ruolo istituito presso la
camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi
della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Titolo II
DEGLI OBBLIGHI

Capo I
Obblighi di adeguata verifica della clientela

Sezione I
Disposizioni di carattere generale

                              Art. 15.

Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli
intermediari finanziari e degli  altri  soggetti  esercenti attivita'
                             finanziaria

  1.  Gli  intermediari  finanziari  e  gli  altri soggetti esercenti
attivita'  finanziaria  di cui all'articolo 11 osservano gli obblighi
di  adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle
operazioni  inerenti  allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o
professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:
    a) quando instaurano un rapporto continuativo;
    b)  quando  eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti
che  comportino  la  trasmissione  o  la  movimentazione  di mezzi di
pagamento    di   importo   pari   o   superiore   a   15.000   euro,
indipendentemente  dal  fatto che siano effettuate con una operazione
unica o con piu' operazioni che appaiono collegate o frazionate;
    c)  quando  vi  e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
    d)  quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati  precedentemente  ottenuti  ai  fini  dell'identificazione di un
cliente.
  2.    Gli    intermediari,   nell'ambito   della   loro   autonomia
organizzativa,  possono individuare classi di operazioni e di importo
non  significative  ai  fini  della  rilevazione delle operazioni che
appaiono collegate.
  3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati
altresi'   nei  casi  in  cui  le  banche,  gli  istituti  di  moneta
elettronica  e  le  Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano
comunque  parte  nel  trasferimento  di  denaro  contante o titoli al
portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti  diversi,  di  importo  complessivamente  pari o superiore a
15.000 euro.
  4.  Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria di cui all'articolo 11,
comma  3,  lettera  d),  osservano  gli obblighi di adeguata verifica
della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000
euro.
                              Art. 16.

Obblighi di adeguata   verifica   della   clientela   da   parte  dei
               professionisti e dei revisori contabili

  1.  I  professionisti di cui all'articolo 12 osservano gli obblighi
di  adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria
attivita' professionale in forma individuale, associata o societaria,
nei seguenti casi:
    a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di
    pagamento,  beni  od utilita' di valore pari o superiore a 15.000
euro;
    b)  quando  eseguono  prestazioni  professionali  occasionali che
comportino  la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento
di  importo  pari  o  superiore  a 15.000 euro, indipendentemente dal
fatto  che  siano  effettuate  con  una  operazione  unica o con piu'
operazioni che appaiono collegate o frazionate;
    c)  tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o
non  determinabile.  Ai  fini dell'obbligo di adeguata verifica della
clientela,  la  costituzione, gestione o amministrazione di societa',
enti,  trust  o  soggetti  giuridici  analoghi  integra  in ogni caso
un'operazione di valore non determinabile;
    d)  quando  vi  e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
    e)  quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati  precedentemente  ottenuti  ai  fini del-l'identificazione di un
cliente.
  2.  I  revisori  contabili  di  cui  all'articolo  13 osservano gli
obblighi  di  identificazione  del  cliente  e  di  verifica dei dati
acquisiti  nello svolgimento della propria attivita' professionale in
forma  individuale,  associata  o  societaria, nei casi indicati alle
lettere a), d) ed e) del comma 1.
                              Art. 17.

Obblighi di adeguata verifica della   clientela  da  parte  di  altri
                              soggetti

  1.  I  soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c)
ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in
relazione  alle  operazioni  inerenti  lo  svolgimento dell'attivita'
professionale, nei seguenti casi:
    a)  quando instaurano un rapporto continuativo o e' conferito dal
cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;
    b)  quando  eseguono  operazioni  occasionali  che  comportino la
trasmissione  o  la  movimentazione  di mezzi di pagamento di importo
pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano
effettuate  con  una  operazione  unica  o  con  piu'  operazioni che
appaiono collegate o frazionate;
    c)  quando  vi  e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia
applicabile;
    d)  quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei
dati  precedentemente  ottenuti  ai  fini del-l'identificazione di un
cliente.
                              Art. 18.

    Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

  1.  Gli  obblighi  di  adeguata verifica della clientela consistono
nelle seguenti attivita':
    a)  identificare  il cliente e verificarne l'identita' sulla base
di  documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente;
    b)  identificare  l'eventuale  titolare  effettivo  e verificarne
l'identita';
    c)  ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
    d)   svolgere  un  controllo  costante  nel  corso  del  rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
                              Art. 19.

               Modalita' di adempimento degli obblighi

  1.   L'adempimento   degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della
clientela, di cui all'articolo 18, avviene sulla base delle modalita'
di seguito descritte:
    a)  l'identificazione  e la verifica dell'identita' del cliente e
del  titolare  effettivo  e'  svolta,  in presenza del cliente, anche
attraverso  propri  dipendenti o collaboratori, mediante un documento
d'identita'  non  scaduto,  tra  quelli  di cui all'allegato tecnico,
prima  dell'instaurazione  del  rapporto continuativo o al momento in
cui e' conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale
o   dell'esecuzione  dell'operazione.  Qualora  il  cliente  sia  una
societa'  o un ente e' verificata l'effettiva esistenza del potere di
rappresentanza  e  sono  acquisite  le  informazioni  necessarie  per
individuare  e  verificare  l'identita'  dei  relativi rappresentanti
delegati alla firma per l'operazione da svolgere;
    b)  l'identificazione  e  la verifica dell'identita' del titolare
effettivo   e'  effettuata  contestualmente  all'identificazione  del
cliente  e  impone,  per  le  persone  giuridiche, i trust e soggetti
giuridici  analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla
situazione di rischio per comprendere la struttura di proprieta' e di
controllo  del cliente. Per identificare e verificare l'identita' del
titolare  effettivo  i  soggetti  destinatari di tale obbligo possono
decidere  di  fare  ricorso  a  pubblici  registri,  elenchi,  atti o
documenti   conoscibili   da  chiunque  contenenti  informazioni  sui
titolari  effettivi,  chiedere  ai  propri  clienti i dati pertinenti
ovvero ottenere le informazioni in altro modo;
    c)  il  controllo  costante nel corso del rapporto continuativo o
della  prestazione  professionale si attua analizzando le transazioni
concluse  durante  tutta  la  durata  di  tale  rapporto  in  modo da
verificare  che  tali transazioni siano compatibili con la conoscenza
che  l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio
cliente,  delle  sue  attivita'  commerciali  e  del  suo  profilo di
rischio,  avendo  riguardo,  se  necessario,  all'origine dei fondi e
tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
  2.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato
di   sicurezza  finanziaria,  puo'  adottare,  con  proprio  decreto,
disposizioni  attuative  per l'esecuzione degli adempimenti di cui al
comma 1.
                              Art. 20.

                    Approccio basato sul rischio

  1.  Gli  obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti
commisurandoli  al  rischio  associato  al  tipo di cliente, rapporto
continuativo,   prestazione  professionale,  operazione,  prodotto  o
transazione  di  cui  trattasi.  Gli  enti  e  le persone soggetti al
presente  decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorita'
competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di
cui  all'articolo 8, che la portata delle misure adottate e' adeguata
all'entita'  del  rischio  di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del
terrorismo.  Per  la  valutazione  del  rischio  di  riciclaggio o di
finanziamento   del  terrorismo,  gli  enti  e  le  persone  soggetti
osservano  le  istruzioni  di  cui all'articolo 7, comma 2, nonche' i
seguenti criteri generali:
    a) con riferimento al cliente:
      1) natura giuridica;
      2) prevalente attivita' svolta;
      3)    comportamento    tenuto   al   momento   del   compimento
dell'operazione  o  dell'instaurazione  del  rapporto  continuativo o
della prestazione professionale;
      4)  area  geografica  di  residenza  o sede del cliente o della
controparte;
    b)   con  riferimento  all'operazione,  rapporto  continuativo  o
prestazione professionale:
      1)   tipologia   dell'operazione,   rapporto   continuativo   o
prestazione professionale posti in essere;
      2)   modalita'   di   svolgimento   dell'operazione,   rapporto
continuativo o prestazione professionale;
      3) ammontare;
      4)   frequenza   delle   operazioni   e   durata  del  rapporto
continuativo o della prestazione professionale;
      5)  ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o
della  prestazione professionale in rapporto all'attivita' svolta dal
cliente;
      6)  area  geografica  di  destinazione  del  prodotto,  oggetto
dell'operazione o del rapporto continuativo.
                              Art. 21.

                        Obblighi del cliente

  1. I clienti forniscono, sotto la propria responsabilita', tutte le
informazioni  necessarie  e  aggiornate  per  consentire  ai soggetti
destinatari  del  presente  decreto  di  adempiere  agli  obblighi di
adeguata  verifica  della clientela. Ai fini dell'identificazione del
titolare  effettivo,  i  clienti  forniscono  per  iscritto, sotto la
propria   responsabilita',   tutte   le   informazioni  necessarie  e
aggiornate delle quali siano a conoscenza.
                              Art. 22.

                              Modalita'

  1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a
tutti  i  nuovi  clienti,  nonche'  previa  valutazione  del  rischio
presente, alla clientela gia' acquisita.
                              Art. 23.

                        Obbligo di astensione

  1.  Quando  gli  enti o le persone soggetti al presente decreto non
sono  in  grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela  stabiliti  dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c),
non   possono   instaurare  il  rapporto  continuativo  ne'  eseguire
operazioni   o  prestazioni  professionali  ovvero  pongono  fine  al
rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia' in essere
e  valutano  se  effettuare  una  segnalazione  alla UIF, a norma del
Titolo II, Capo III.
  3.  Gli enti e le persone soggetti al presente decreto si astengono
dall'eseguire  le  operazioni  per  le  quali  sospettano  vi sia una
relazione  con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo e
inviano  immediatamente  alla  UIF  una  segnalazione  di  operazione
sospetta.
  4.  Nei  casi  in  cui  l'astensione  non  sia  possibile in quanto
sussiste  un  obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione
dell'operazione   per   sua   natura  non  possa  essere  rinviata  o
l'astensione  possa  ostacolare  le  indagini,  gli enti e le persone
soggetti  al  presente  decreto  informano la UIF immediatamente dopo
aver eseguito l'operazione.
  5. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c),
e  all'articolo  13,  non  sono obbligati ad applicare il comma 1 nel
corso  dell'esame  della  posizione  giuridica  del  loro  cliente  o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza di questo
cliente  in  un  procedimento  giudiziario  o  in  relazione  a  tale
procedimento, compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o
evitare un procedimento.
                              Art. 24.

                            Case da gioco

  1.  Gli  operatori  che svolgono l'attivita' di gestione di case da
gioco,  indicati  nell'articolo  14,  comma  1, lettera d), procedono
all'identificazione  e  alla  verifica dell'identita' di ogni cliente
che  compia operazioni di acquisto e di cambio di "fiches" o di altri
mezzi di gioco per importo pari o superiore a 2.000 euro.
  2. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si considerano
comunque  assolti  se  le  case  da  gioco  pubbliche  procedono alla
registrazione, all'identificazione e alla verifica dell'identita' dei
clienti   fin   dal   momento   dell'ingresso   o   prima   di  esso,
indipendentemente  dall'importo  dei gettoni da gioco acquistati e, a
decorrere  dal  30  aprile  2008,  adottano  le  modalita'  idonee  a
ricollegare  i  dati  identificativi alle operazioni di acquisto e di
cambio  dei  gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o
superiore a quello di cui al comma 1.
  3.  Sono  acquisite  e  conservate  secondo  le modalita' di cui al
successivo articolo 39 le informazioni relative:
      a) ai dati identificativi;
      b) alla data dell'operazione;
      c)   al   valore   dell'operazione  e  ai  mezzi  di  pagamento
utilizzati.
  4.  Gli  operatori  che svolgono l'attivita' di gestione di case da
gioco  on  line,  indicati  nell'articolo  14,  comma  1, lettera e),
procedono  all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni
cliente per importo superiore a 1.000 euro e consentono operazioni di
ricarica  dei  conti  di  gioco, di acquisto e di cambio dei mezzi di
gioco,  esclusivamente attraverso mezzi di pagamento, ivi compresa la
moneta  elettronica,  per i quali e' possibile assolvere gli obblighi
di  identificazione  previsti  dal presente decreto. A tale fine, gli
operatori devono registrare e acquisire le informazioni relative:
    a)   ai  dati  identificativi  dichiarati  dal  cliente  all'atto
dell'apertura  dei conti di gioco o della richiesta delle credenziali
di accesso ai giochi on line;
    b) alla data delle operazioni di apertura e ricarica dei conti di
gioco e di riscossione sui medesimi conti;
    c)  al  valore  delle  operazioni  sopra  indicate  e ai mezzi di
pagamento utilizzati;
    d)  all'indirizzo  IP,  alla  data,  all'ora  e alla durata delle
connessioni  telematiche  nel corso delle quali il cliente, accedendo
ai sistemi del gestore della casa da gioco on line, pone in essere le
suddette operazioni.
  5.  In  deroga a quanto stabilito dall'articolo 36 i dati di cui al
comma  4, lettera d), sono soggetti a conservazione per un periodo di
due  anni  dalla  data  della  comunicazione  da  parte  dei soggetti
previsti  dall'articolo 14, comma 1, lettera e). Gli stessi dati sono
conservati,  per  il periodo previsto dall'articolo 36, dai fornitori
di  comunicazione  elettronica e possono essere richiesti agli stessi
dagli organi di controllo di cui all'articolo 53.
  6. Le autorita' di vigilanza di settore e gli organi incaricati del
controllo,  compreso  il  Nucleo  speciale di polizia valutaria della
Guardia   di   finanza,   nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
riferiscono  al  Comitato  di sicurezza finanziaria, almeno una volta
l'anno,  sull'adeguatezza  dei sistemi di prevenzione e contrasto del
riciclaggio  di  denaro  e  di finanziamento del terrorismo, adottati
dalle singole case da gioco.

Sezione II
Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

                              Art. 25.

                        Obblighi semplificati

  1.  I  destinatari  del  presente  decreto  non  sono soggetti agli
obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il cliente e':
    a)  uno  dei  soggetti  indicati  all'articolo  11,  commi 1 e 2,
lettere b) e c);
    b)  un  ente  creditizio  o finanziario comunitario soggetto alla
direttiva;
    c)  un  ente  creditizio  o  finanziario  situato  in  uno  Stato
extracomunitario,  che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti
dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
  2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza finanziaria, individua gli Stati
extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente.
  3. L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente
e' un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o
un  organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato
sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunita' europee o al diritto
comunitario derivato.
  4.  Nei  casi di cui ai commi 1 e 3, gli enti e le persone soggetti
al  presente decreto raccolgono comunque informazioni sufficienti per
stabilire  se  il  cliente  possa  beneficiare di una delle esenzioni
previste in tali commi.
  5.  Gli  obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela
non   si   applicano   qualora   si  abbia  motivo  di  ritenere  che
l'identificazione  effettuata  ai sensi del presente articolo non sia
attendibile  ovvero  qualora  essa  non consenta l'acquisizione delle
informazioni necessarie.
  6.  Gli  enti  e  le  persone  soggetti  al  presente  decreto sono
autorizzati  a  non applicare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela, in relazione a:
    a)  contratti  di  assicurazione-vita,  il cui premio annuale non
ecceda  i  1.000  euro  o  il  cui  premio  unico  sia di importo non
superiore a 2.500 euro;
    b)  forme  pensionistiche  complementari disciplinate dal decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  a  condizione che esse non
prevedano  clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo
14  del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un
prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa vigente;
    c)  regimi  di  pensione  obbligatoria  e complementare o sistemi
simili  che versino prestazioni di pensione, per i quali i contributi
siano  versati  tramite  deduzione  dal  reddito  e le cui regole non
permettano  ai  beneficiari,  se non dopo il decesso del titolare, di
trasferire i propri diritti;
    d)  moneta  elettronica  quale definita nell'articolo 1, comma 2,
lettera  h-ter),  del  TUB, nel caso in cui, se il dispositivo non e'
ricaricabile,  l'importo  massimo  memorizzato  sul  dispositivo  non
ecceda  150  euro,  oppure  nel  caso  in  cui,  se il dispositivo e'
ricaricabile, sia imposto un limite di 2.500 euro sull'importo totale
trattato  in  un  anno  civile,  fatta eccezione per i casi in cui un
importo  pari  o  superiore  a 1.000 euro sia rimborsato al detentore
nello  stesso  anno  civile  ai sensi dell'articolo 3 della direttiva
2000/46/CE  ovvero  sia  effettuata una transazione superiore a 1.000
euro,  ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1781/2006;
    e)  qualunque  altro prodotto o transazione caratterizzato da uno
basso  rischio  di  riciclaggio o di finanziamento del terrorismo che
soddisfi  i  criteri  tecnici  stabiliti  dalla Commissione europea a
norma  dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva, se
autorizzato  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  con  le
modalita' di cui all'articolo 26.
                              Art. 26.

Criteri tecnici e procedure semplificate  di  adeguata verifica della
                              clientela

  1.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,  puo'  autorizzare
l'applicazione,  in  tutto o in parte, degli obblighi semplificati di
adeguata   verifica   della  clientela  a  soggetti  e  prodotti  che
presentano  un basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita'
criminose  o  di  finanziamento del terrorismo, in base ai criteri di
cui all'Allegato tecnico.
                              Art. 27.

                             Esclusioni

  1.  Quando  la  Commissione  europea  adotta, con riferimento ad un
Paese  terzo  una  decisione  a  norma dell'articolo 40, paragrafo 4,
della  direttiva,  gli enti e le persone soggetti al presente decreto
non  possono  applicare  obblighi  semplificati  di adeguata verifica
della  clientela  agli enti creditizi e finanziari o societa' quotate
del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni
che  rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea
a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della direttiva.

Sezione III
Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

                              Art. 28.

                         Obblighi rafforzati

  1.  Gli  enti e le persone soggetti alla direttiva applicano misure
rafforzate  di  adeguata  verifica  della clientela in presenza di un
rischio piu' elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e,
comunque, nei casi indicati ai commi 2, 4 e 5.
  2.  Quando  il  cliente  non e' fisicamente presente, gli enti e le
persone  soggetti  al  presente  decreto adottano misure specifiche e
adeguate per compensare il rischio piu' elevato applicando una o piu'
fra le misure di seguito indicate:
    a) a) accertare l'identita' del cliente tramite documenti, dati o
informazioni supplementari;
    b)   adottare   misure   supplementari   per  la  verifica  o  la
certificazione  dei documenti forniti o richiedere una certificazione
di  conferma  di  un  ente  creditizio  o  finanziario  soggetto alla
direttiva;
    c) assicurarsi che il primo pagamento relativo all'operazione sia
effettuato  tramite  un  conto  intestato  al  cliente presso un ente
creditizio.
  3.  Gli  obblighi  di  identificazione  e  adeguata  verifica della
clientela  si  considerano  comunque assolti, anche senza la presenza
fisica del cliente, nei seguenti casi:
    a)  qualora  il  cliente  sia gia' identificato in relazione a un
rapporto   in   essere,   purche'  le  informazioni  esistenti  siano
aggiornate;
    b)  per  le operazioni effettuate con sistemi di cassa continua o
di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che
svolgono  attivita'  di  trasporto  di  valori  o  mediante  carte di
pagamento;  tali  operazioni  sono  imputate al soggetto titolare del
rapporto al quale ineriscono;
    c)   per   i  clienti  i  cui  dati  identificativi  e  le  altre
informazioni  da  acquisire  risultino da atti pubblici, da scritture
private  autenticate  o  da certificati qualificati utilizzati per la
generazione  di  una firma digitale associata a documenti informatici
ai  sensi  dell'articolo  24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
    d)   per   i  clienti  i  cui  dati  identificativi  e  le  altre
informazioni   da   acquisire   risultino   da   dichiarazione  della
rappresentanza   e  dell'autorita'  consolare  italiana,  cosi'  come
indicata  nell'articolo  6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
153.
  4.  In  caso  di conti di corrispondenza con enti corrispondenti di
Stati extracomunitari, gli enti creditizi devono:
    a)  raccogliere sull'ente corrispondente informazioni sufficienti
per  comprendere  pienamente  la  natura  delle  sue  attivita' e per
determinare,  sulla  base  di  pubblici  registri,  elenchi,  atti  o
documenti  conoscibili  da chiunque, la sua reputazione e la qualita'
della  vigilanza  cui  e'  soggetto;  base,  la  sua reputazione e la
qualita';
    b)  valutare la qualita' dei controlli in materia di contrasto al
riciclaggio   o   al   finanziamento   del   terrorismo   cui  l'ente
corrispondente e' soggetto;
    c)  ottenere  l'autorizzazione  del  Direttore  generale,  di suo
incaricato  ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente
prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
    d)  definire  in  forma scritta i termini dell'accordo con l'ente
corrispondente e i rispettivi obblighi;
    e)   assicurarsi  che  l'ente  di  credito  corrispondente  abbia
verificato  l'identita'  dei  clienti che hanno un accesso diretto ai
conti  di  passaggio, che abbia costantemente assolto gli obblighi di
adeguata  verifica della clientela e che, su richiesta, possa fornire
all'intermediario  finanziario  controparte i dati ottenuti a seguito
dell'assolvimento di tali obblighi.
  5.  Per quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi o le
prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti
in  un  altro  Stato  comunitario  o in un Paese terzo, gli enti e le
persone soggetti al presente decreto devono:
    a)   stabilire   adeguate   procedure   basate  sul  rischio  per
determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta;
    b)  ottenere  l'autorizzazione  del  Direttore  generale,  di suo
incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente,
prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti;
    c)  adottare  ogni  misura  adeguata  per stabilire l'origine del
patrimonio   e  dei  fondi  impiegati  nel  rapporto  continuativo  o
nell'operazione;
    d)  assicurare  un  controllo  continuo e rafforzato del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
  6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere conti
di  corrispondenza  con  una  banca  di  comodo  o  con una banca che
notoriamente  consenta  a  una banca di comodo di utilizzare i propri
conti.
  7.  Gli  enti  e  le  persone soggetti al presente decreto prestano
particolare  attenzione  a  qualsiasi  rischio  di  riciclaggio  o di
finanziamento del terrorismo connesso a prodotti o transazioni atti a
favorire  l'anonimato  e  adottano le misure eventualmente necessarie
per  impedirne l'utilizzo per scopi di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.

Sezione IV
Esecuzione da parte di terzi

                              Art. 29.

                      Ambito e responsabilita'

  1.  Al  fine  di  evitare  il ripetersi delle procedure di adeguata
verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
b)  e  c), gli enti e le persone soggetti al presente decreto possono
fare   affidamento   sull'assolvimento  degli  obblighi  di  adeguata
verifica  della  clientela  effettuato  da terzi. Responsabili finali
dell'assolvimento  di tali obblighi continuano a essere gli enti e le
persone soggetti al presente decreto che ricorrono a terzi.
                              Art. 30.

  Modalita' di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della
                     clientela da parte di terzi

  1.  Gli  obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela  di cui
all'articolo  18,  comma  1,  lettere  a),  b)  e  c), si considerano
comunque  assolti,  pur  in  assenza  del  cliente, quando e' fornita
idonea  attestazione  da  parte  di  uno dei soggetti seguenti, con i
quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano
conferito  incarico  a  svolgere  una  prestazione professionale e in
relazione ai quali siano stati gia' identificati di persona:
    a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1;
    b)  enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione
europea,  cosi'  come  definiti  nell'articolo  3,  paragrafi  1 e 2,
lettere b), c), e d), della direttiva;
    c)  banche  aventi  sede  legale  e  amministrativa  in Paesi non
appartenenti  all'Unione europea purche' aderenti al Gruppo di azione
finanziaria  internazionale  (GAFI)  e  succursali  in  tali Paesi di
banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI;
    d)  professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, nei confronti
di altri professionisti.
  2.  L'attestazione  deve essere idonea a confermare l'identita' tra
il  soggetto  che deve essere identificato e il soggetto titolare del
conto   o   del  rapporto  instaurato  presso  l'intermediario  o  il
professionista  attestante,  nonche'  l'esattezza  delle informazioni
comunicate a distanza.
  3.  L'attestazione puo' consistere in un bonifico eseguito a valere
sul  conto  per il quale il cliente e' stato identificato di persona,
che  contenga  un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che
deve procedere all'identificazione.
  4. In nessun caso l'attestazione puo' essere rilasciata da soggetti
che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.
  5. Le autorita' di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi
dell'articolo  7,  comma  2,  ulteriori forme e modalita' particolari
dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche
di comunicazione a distanza.
  6.   Nel   caso   in   cui   sorgano  in  qualunque  momento  dubbi
sull'identita'  del  cliente,  i  soggetti  obbligati  ai  sensi  del
presente  decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza
sulla sua identita'.
  7.   Per   i   clienti  il  cui  contatto  e'  avvenuto  attraverso
l'intervento  di  un  soggetto esercente attivita' finanziaria di cui
all'articolo    11,   comma   3,   l'intermediario   puo'   procedere
all'identificazione   acquisendo  dal  soggetto  esercente  attivita'
finanziaria  le  informazioni  necessarie,  anche  senza  la presenza
contestuale del cliente.
  8.  Nel  caso  di  rapporti continuativi relativi all'erogazione di
credito  al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o
di   altre   tipologie   operative  indicate  dalla  Banca  d'Italia,
l'identificazione  puo'  essere  effettuata  da collaboratori esterni
legati  all'intermediario  da apposita convenzione, nella quale siano
specificati  gli  obblighi  previsti  dal presente decreto e ne siano
conformemente regolate le modalita' di adempimento.
                              Art. 31.

 Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di
              terzi degli obblighi di adeguata verifica

    1.  Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a),
i  soggetti  di  cui  all'articolo  11  riconoscono i risultati degli
obblighi  di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo
18,  comma  1,  lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o
finanziario   di   un  altro  Stato  comunitario,  a  condizione  che
soddisfino  i  requisiti  di  cui  agli  articoli 32 e 34, anche se i
documenti  o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi
da  quelli  richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente e'
introdotto.
    2.  Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d),
i  soggetti  di  cui  all'articolo  12, comma 1, lettere a), b) e c),
riconoscono  i  risultati  degli  obblighi di adeguata verifica della
clientela  previsti  dall'articolo  18, comma 1, lettere a), b) e c),
eseguiti  da  un  soggetto  di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3,
lettere  a),  b)  e  c),  della  direttiva  situato in un altro Stato
comunitario,  a  condizione  che  soddisfi  i  requisiti  di cui agli
articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati
tali   requisiti   sono  diversi  da  quelli  richiesti  nello  stato
comunitario nel quale il cliente e' introdotto.
                              Art. 32.

             Requisiti obbligatori per i soggetti terzi

  1.  Ai  fini  della  presente sezione, si intendono per "terzi" gli
enti  o le persone enumerati nell'articolo 2 della direttiva o enti e
persone  equivalenti  situati  in  uno  Stato  extracomunitario,  che
soddisfino le condizioni seguenti:
    a)  sono  soggetti  a  registrazione  professionale obbligatoria,
riconosciuta dalla legge;
    b)  applicano  misure  di  adeguata  verifica  della  clientela e
obblighi  di  conservazione  dei  documenti  conformi o equivalenti a
quelli  previsti  dalla  direttiva e siano soggetti alla sorveglianza
intesa  a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo
il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno
Stato  extracomunitario  che  imponga  obblighi  equivalenti a quelli
previsti dal presente decreto.
                              Art. 33.

                             Esclusioni

  1.  Quando  la  Commissione  europea  adotta  una decisione a norma
dell'articolo  40,  paragrafo  4,  della direttiva, i destinatari del
presente  decreto  non  possono  ricorrere a soggetti terzi del Paese
terzo   in   questione  per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettere a), b), e c).
                              Art. 34.

                         Obblighi dei terzi

  1.  I  terzi  mettono immediatamente a disposizione dei destinatari
del   presente   decreto   ai  quali  il  cliente  e'  introdotto  le
informazioni  richieste  in virtu' degli obblighi di cui all'articolo
18, comma 1, lettere a), b) e c).
  2.  Le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e
di  qualsiasi  altro documento pertinente riguardante l'identita' del
cliente  o  del  titolare effettivo sono trasmesse, senza ritardo, su
richiesta,  dal  terzo  all'ente  o alla persona soggetti al presente
decreto ai quali il cliente e' introdotto.
  3.  Il  ricorso a terzi stranieri e' consentito a condizione che la
legislazione applicabile ai terzi imponga loro obblighi equivalenti a
quelli previsti dai due commi 1 e 2.
                              Art. 35.

             Rapporti di esternalizzazione o di agenzia

  1.   La   presente   sezione   non   si   applica  ai  rapporti  di
esternalizzazione  o di agenzia nel quadro dei quali il fornitore del
servizio  esternalizzato  o  l'agente  sono considerati, ai sensi del
contratto,  parte  integrante  dell'ente  o della persona soggetti al
presente decreto.

Capo II
Obblighi di registrazione

                              Art. 36.

                      Obblighi di registrazione

  1.  I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14 conservano i
documenti  e  registrano  le  informazioni  che  hanno  acquisito per
assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinche'
possano   essere  utilizzati  per  qualsiasi  indagine  su  eventuali
operazioni  di  riciclaggio  o  di finanziamento del terrorismo o per
corrispondenti  analisi  effettuate  dalla  UIF  o da qualsiasi altra
Autorita' competente. In particolare:
    a)  per  quanto  riguarda  gli  obblighi di adeguata verifica del
cliente, conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti,
per  un  periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o
della prestazione professionale;
    b)  per  quanto riguarda le operazioni, i rapporti continuativi e
le   prestazioni   professionali,   conservano   le  scritture  e  le
registrazioni,  consistenti  nei  documenti  originali  o nelle copie
aventi  analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per
un  periodo  di  dieci  anni  dall'esecuzione dell'operazione o dalla
cessazione    del   rapporto   continuativo   o   della   prestazione
professionale.
  2.  I soggetti indicati negli articoli 11, 12, 13 e 14, registrano,
con  le  modalita'  indicate  nel  presente Capo, e conservano per un
periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
    a)  con  riferimento ai rapporti continuativi ed alla prestazione
professionale:  la  data  di instaurazione, i dati identificativi del
cliente, unitamente alle generalita' dei delegati a operare per conto
del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
    b)  con  riferimento  a  tutte  le  operazioni  di importo pari o
superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di
un'operazione  unica  o  di  piu' operazioni che appaiono collegate o
frazionate:   la   data,   la   causale,   l'importo,   la  tipologia
dell'operazione,  i  mezzi  di  pagamento e i dati identificativi del
soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale
eventualmente opera.
  3.   Le   informazioni   di   cui   al   comma  2  sono  registrate
tempestivamente   e,   comunque,   non  oltre  il  trentesimo  giorno
successivo  al compimento dell'operazione ovvero dall'apertura, dalla
variazione  e  dalla  chiusura del rapporto continuativo o dalla fine
della prestazione professionale.
  4.  Per  i  soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di
cui  al  comma  3  decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da
parte  dei  soggetti  di  cui all'articolo 11, comma 3, o dagli altri
soggetti  terzi  che  operano per conto degli intermediari i quali, a
loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.
  5.  Per  gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera
b),  del  CAP, gli obblighi di comunicazione dei dati, afferenti alle
operazioni  di  incasso  del premio e di pagamento delle somme dovute
agli  assicurati,  sussistono  esclusivamente  se tali attivita' sono
espressamente   previste   nell'accordo   sottoscritto  o  ratificato
dall'impresa.
  6.  I dati e le informazioni registrate ai sensi delle norme di cui
al  presente  Capo  sono  utilizzabili  ai  fini  fiscali  secondo le
disposizioni vigenti.
                              Art. 37.

                     Archivio unico informatico

  1.  Ai  fini  del  rispetto  degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo  36,  gli intermediari finanziari indicati nell'articolo
11,  commi  1  e  2,  lettera  a),  le societa' di revisione indicate
nell'articolo  13, comma 1, lettera a), e gli altri soggetti indicati
nell'articolo 14, comma 1, lettera e), istituiscono un archivio unico
informatico.
  2.  L'archivio  unico informatico e' formato e gestito in modo tale
da  assicurare  la  chiarezza,  la completezza e l'immediatezza delle
informazioni,  la  loro  conservazione  secondo  criteri uniformi, il
mantenimento  della storicita' delle informazioni, la possibilita' di
desumere evidenze integrate, la facilita' di consultazione. Esso deve
essere  strutturato  in modo tale da contenere gli oneri gravanti sui
diversi  destinatari,  tenere  conto delle peculiarita' operative dei
diversi destinatari e semplificare le registrazioni.
  3.  L'istituzione  dell'archivio  unico informatico e' obbligatoria
solo qualora vi siano dati o informazioni da registrare.
  4.  Per  l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'archivio unico
informatico e' possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio,
ferme  restando  le specifiche responsabilita' previste dalla legge a
carico del soggetto obbligato e purche' sia assicurato a quest'ultimo
l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.
  5.  Gli intermediari finanziari facenti parte di un medesimo gruppo
possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi, di un
unico  centro di servizio affinche' un delegato possa trarre evidenze
integrate  a  livello  di  gruppo  anche  ai sensi di quanto previsto
all'articolo 41. Deve essere comunque garantita la distinzione logica
e   la   separazione   delle   registrazioni   relative   a   ciascun
intermediario.
  6.  I  dati  identificativi  e  le  altre  informazioni relative ai
rapporti   continuativi,   alle   prestazioni  professionali  e  alle
operazioni,  possono  anche  essere contenuti in archivi informatici,
diversi dall'archivio unico, a condizione che sia comunque assicurata
la  possibilita' di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni
integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.
  7.  La Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorita' di vigilanza
e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico
informatico.
  8. Per i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera o), e 2,
lettere   b),  c)  e  d),  la  Banca  d'Italia  stabilisce  modalita'
semplificate di registrazione.
                              Art. 38.

       Modalita' di registrazione per i professionisti di cui
 all'articolo 12 e per i revisori contabili di cui all'articolo 13,
                         comma 1, lettera b)

  1.  Ai  fini  del  rispetto  degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo  36,  i  professionisti  indicati  nell'articolo  12 e i
soggetti  indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), istituiscono
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo
quanto previsto dal comma 2.
  2.  In  alternativa  all'archivio,  i  soggetti indicati al comma 1
possono  istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio
nel   quale   conservano   i  dati  identificativi  del  cliente.  La
documentazione,  nonche'  gli  ulteriori  dati  e  informazioni  sono
conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.
  3.  Il  registro  della  clientela  e'  numerato progressivamente e
siglato  in  ogni  pagina  a  cura del soggetto obbligato o di un suo
collaboratore  delegato  per  iscritto,  con  l'indicazione alla fine
dell'ultimo  foglio  del  numero  delle  pagine di cui e' composto il
registro  e  l'apposizione  della  firma  delle  suddette persone. Il
registro  deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi
e abrasioni.
  4.  I  dati e le informazioni registrati con le modalita' di cui al
comma 2 sono resi disponibili entro tre giorni dalla richiesta.
  5.  Qualora  i  soggetti  indicati  nei commi 1 svolgano la propria
attivita'  in  piu'  sedi,  possono istituire per ciascuna di esse un
registro della clientela.
  6.  La  custodia  dei  documenti,  delle  attestazioni e degli atti
presso  il  notaio  e la tenuta dei repertori notarili, a norma della
legge  16  febbraio  1913,  n.  89,  del  regolamento di cui al regio
decreto  10 settembre 1914, n. 1326, e successive modificazioni, e la
descrizione  dei  mezzi di pagamento ai sensi dell'articolo 35, comma
22,   decreto-legge   4   luglio   2006,   n.  223,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248, costituiscono
idonea modalita' di registrazione dei dati e delle informazioni.
  7.  Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali,
adotta disposizioni applicative del presente articolo.
                              Art. 39.

Modalita' di registrazione  per i soggetti indicati nell'articolo 14,
                comma 1, lettere a), b), c) d) ed f)

  1.  Ai  fini  del  rispetto  degli obblighi di registrazione di cui
all'articolo  36,  i  soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, dalla
lettera  a)  alla  lettera  d)  e  lettera  f),  utilizzano i sistemi
informatici  di  cui  sono  dotati  per  lo svolgimento della propria
attivita' elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.
  2.  I  dati e le informazioni registrate con le modalita' di cui al
comma  1  sono  rese  disponibili  entro  tre  giorni  dalla relativa
richiesta.
  3.  In  alternativa  alle  modalita' di cui al comma 1, puo' essere
istituito   l'archivio   unico   informatico  ovvero  possono  essere
utilizzate le modalita' indicate nell'articolo 38.
  4.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero  dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta
specifiche  tecniche  del  presente  articolo,  nonche'  del  comma 3
dell'articolo 24.
  5.   Per   i   destinatari   del  presente  articolo  il  Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   puo'   stabilire  modalita'  di
registrazione  differenti  da quelle ivi previste, di concerto con il
Ministero dell'interno.
                              Art. 40.

                           Dati aggregati

  1.  Gli intermediari finanziari indicati nell'articolo 11, comma 1,
dalla  lettera  a)  alla  lettera g), lettere l), n) e o), e comma 2,
lettera  a),  e  le  societa' di revisione indicate nell'articolo 13,
comma  1, lettera a), trasmettono alla UIF, con cadenza mensile, dati
aggregati  concernenti la propria operativita', al fine di consentire
l'effettuazione  di  analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni
di  riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo nell'ambito di
determinate zone territoriali.
  2.  La UIF individua le tipologie di dati da trasmettere secondo un
approccio  basato  sul  rischio e definisce le modalita' con cui tali
dati  sono  aggregati  e  trasmessi,  anche  mediante accesso diretto
all'archivio unico informatico.

Capo III
Obblighi di segnalazione

                              Art. 41.

                 Segnalazione di operazioni sospette

  1.  I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14
inviano  alla  UIF,  una  segnalazione  di operazione sospetta quando
sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano
in  corso  o  che  siano  state  compiute  o  tentate  operazioni  di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto
dalle   caratteristiche,   entita',   natura   dell'operazione  o  da
qualsivoglia  altra  circostanza conosciuta in ragione delle funzioni
esercitate,   tenuto   conto   anche   della  capacita'  economica  e
dell'attivita'  svolta  dal  soggetto  cui  e' riferita, in base agli
elementi   a   disposizione  dei  segnalanti,  acquisiti  nell'ambito
dell'attivita'  svolta  ovvero  a  seguito  del  conferimento  di  un
incarico.
  2. Al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette,
su  proposta  della  UIF  sono  emanati  e  periodicamente aggiornati
indicatori di anomalia:
    a)  per  i  soggetti  indicati  nell'articolo  10, comma 2, dalla
lettera  a)  alla  lettera  d),  e  lettera  f), per gli intermediari
finanziari e gli altri soggetti che svolgono attivita' finanziaria di
cui  all'articolo 11 e per i soggetti indicati all'articolo 13, comma
1,  lettera a), ancorche' contemporaneamente iscritti al registro dei
revisori, con provvedimento della Banca d'Italia;
    b)  per  i professionisti di cui all'articolo 12 e per i revisori
contabili  indicati all'articolo 13, comma 1, lettera b), con decreto
del Ministro della giustizia, sentiti gli ordini professionali;
    c)  per i soggetti indicati nell'articolo 10, comma 2, lettere e)
e g), e per quelli indicati nell'articolo 14 con decreto del Ministro
dell'interno.
  3.  Gli  indicatori di anomalia elaborati ai sensi del comma 2 sono
sottoposti  prima  della  loro  emanazione  al  Comitato di sicurezza
finanziaria per assicurarne il coordinamento.
  4.  Le  segnalazioni  sono  effettuate senza ritardo, ove possibile
prima  di  eseguire  l'operazione,  appena  il  soggetto  tenuto alla
segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto.
  5.  I  soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal
compiere  l'operazione  finche' non hanno effettuato la segnalazione,
tranne  che  detta  astensione  non  sia possibile tenuto conto della
normale operativita', o possa ostacolare le indagini.
  6. Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per
gli  effetti  del  presente  capo, non costituiscono violazione degli
obblighi  di  segretezza,  del  segreto  professionale o di eventuali
restrizioni  alla  comunicazione  di  informazioni  imposte  in  sede
contrattuale   o   da   disposizioni   legislative,  regolamentari  o
amministrative  e, se poste in essere per le finalita' ivi previste e
in buona fede, non comportano responsabilita' di alcun tipo.
                              Art. 42. 
 
Modalita' di segnalazione da parte degli  intermediari  finanziari  e
     delle societa' di gestione di cui all'articolo 10, comma 2 
 
  1. I soggetti di cui agli articoli 10, comma 2,  dalla  lettera  a)
alla lettera d)  e  11,  commi  1  e  2,  nell'ambito  dell'autonomia
organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del  personale
nell'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 41 e possono
predisporre procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo
di strumenti  informatici  e  telematici,  di  ausilio  al  personale
stesso,  anche  sulla  base  delle   evidenze   dell'archivio   unico
informatico. 
  2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di  altro  punto
operativo, unita' organizzativa o  struttura  dell'intermediario  cui
compete l'amministrazione e la gestione concreta dei rapporti con  la
clientela  ha  l'obbligo  di  segnalare  senza  ritardo  al  titolare
del-l'attivita' o al legale rappresentante o a  un  suo  delegato  le
operazioni di cui all'articolo 41. 
  3.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  11,  comma   3,   adempiono
all'obbligo di segnalazione di cui ai commi 1 e  2,  trasmettendo  la
segnalazione al titolare dell'attivita' o al legale rappresentante, o
a  un  suo  delegato,  dell'intermediario  di  riferimento,  per   le
finalita' di cui all'articolo 41, comma 1. 
  4. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante  o  un  suo
delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora  le  ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme degli elementi a sua disposizione,
anche desumibili dall'archivio unico informatico, le  trasmette  alla
UIF prive del nominativo del segnalante. 
                              Art. 43.

        Modalita' di segnalazione da parte dei professionisti

  1.  I  professionisti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) e
c),  trasmettono  la segnalazione di cui all'articolo 41 direttamente
alla UIF ovvero agli ordini professionali di cui al comma 2.
  2.  Gli  ordini  professionali  che  possono ricevere, ai sensi del
comma  1,  la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti
sono  individuati  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia.
  3.  Gli  ordini che hanno ricevuto la segnalazione provvedono senza
ritardo  a  trasmetterla  integralmente alla UIF priva del nominativo
del segnalante.
  2.  Gli  ordini  che hanno ricevuto la segnalazione custodiscono il
nominativo  del  segnalante  per le finalita' di cui all'articolo 45,
comma 3.
                              Art. 44.

Modalita' di segnalazione da parte delle societa' di revisione di cui
                all'articolo 13, comma 1, lettera a)

  1.  Per  le  societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1,
lettera  a),  il  responsabile dell'incarico, cui compete la gestione
del  rapporto  con  il  cliente  e  che partecipa al compimento della
prestazione,  ha  l'obbligo  di  segnalare  senza  ritardo  al legale
rappresentante  o a un suo delegato le operazioni di cui all'articolo
41.
  2.   Il   legale  rappresentante  o  un  suo  delegato  esamina  la
segnalazione pervenutagli e, qualora la ritenga fondata tenendo conto
dell'insieme  degli  elementi  a  sua  disposizione, anche desumibili
dalle   informazioni   acquisite   in   adempimento  dell'obbligo  di
registrazione di cui all'articolo 36, la trasmette alla UIF priva del
nominativo del segnalante.
                              Art. 45.

                      Tutela della riservatezza

  1. I soggetti obbligati alla segnalazione ai sensi dell'articolo 41
adottano  adeguate  misure  per  assicurare  la  massima riservatezza
dell'identita' delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti
e  i  documenti  in  cui sono indicate le generalita' di tali persone
sono   custoditi   sotto  la  diretta  responsabilita'  del  titolare
dell'attivita' o del legale rappresentante o del loro delegato.
  2.  Gli  ordini  professionali  di  cui  all'articolo  43, comma 2,
adottano  adeguate  misure  per  assicurare  la  massima riservatezza
dell'identita' dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli
atti  e  i  documenti  in  cui  sono  indicate le generalita' di tali
persone   sono   custoditi   sotto  la  diretta  responsabilita'  del
presidente o di un soggetto da lui delegato.
  3.  La  UIF,  la  Guardia  di  finanza  e la DIA possono richiedere
ulteriori  informazioni  ai  fini dell'analisi o dell'approfondimento
investigativo   della  segnalazione  ai  sensi  dell'articolo  47  al
soggetto  che  ha  effettuato  la  segnalazione  secondo  le seguenti
modalita':
    a)  nel  caso  di segnalazione effettuata con le modalita' di cui
agli   articoli   42   e   44,   le   informazioni   sono   richieste
all'intermediario  finanziario  o  alla  societa' di revisione di cui
all'articolo 13, comma 1, lettera a);
    b)  nel  caso  degli  ordini  professionali  individuati ai sensi
dell'articolo  43, comma 2, le informazioni sono richieste all'ordine
competente;
    c)  nel caso di segnalazione effettuata da professionista che non
si  avvale  dell'ordine professionale, ovvero dagli altri soggetti di
cui agli articoli 10, comma 2, lettere e), 13, comma 1, lettera b), e
14,  le informazioni sono richieste al segnalante, adottando adeguate
misure al fine di assicurare la riservatezza di cui al comma 5.
  4.  La  trasmissione  delle segnalazioni di operazioni sospette, le
eventuali   richieste  di  approfondimenti,  nonche'  gli  scambi  di
informazioni,  attinenti  alle  operazioni sospette segnalate, tra la
UIF,  la  Guardia di finanza, la DIA, le autorita' di vigilanza e gli
ordini  professionali  avvengono  per  via  telematica, con modalita'
idonee  a  garantire  la riferibilita' della trasmissione dei dati ai
soli  soggetti  interessati,  nonche' l'integrita' delle informazioni
trasmesse.
  5.  La  UIF,  la  Guardia di finanza e la DIA adottano, anche sulla
base  di  protocolli  d'intesa  e  sentito  il  Comitato di sicurezza
finanziaria,  adeguate  misure per assicurare la massima riservatezza
dell'identita' dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
  6.  In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331 e
347 del codice di procedura penale, l'identita' delle persone fisiche
che  hanno  effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta,
non e' menzionata.
  7.  L'identita'  delle  persone  fisiche  puo' essere rivelata solo
quando  l'autorita'  giudiziaria,  con  decreto  motivato, lo ritenga
indispensabile  ai  fini  dell'accertamento  dei reati per i quali si
procede.
  8.  Fuori  dalle ipotesi di cui al comma 7, in caso di sequestro di
atti  o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la
riservatezza   dell'identita'   delle   persone   fisiche  che  hanno
effettuato le segnalazioni.
                              Art. 46.

                      Divieto di comunicazione

  1.  E'  fatto  divieto  ai soggetti tenuti alle segnalazioni di cui
all'articolo  41  e  a  chiunque ne sia comunque a conoscenza di dare
comunicazione  dell'avvenuta segnalazione fuori dai casi previsti dal
presente decreto.
  2.  Il  divieto  di  cui  al comma 1 non comprende la comunicazione
effettuata   ai   fini   di   accertamento   investigativo,   ne'  la
comunicazione  rilasciata  alle autorita' di vigilanza di settore nel
corso delle verifiche previste dall'articolo 53 e negli altri casi di
comunicazione previsti dalla legge.
  3. I soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al
soggetto  interessato o a terzi l'avvenuta segnalazione di operazione
sospetta  o  che  e'  in  corso  o  puo' essere svolta un'indagine in
materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
  4.  Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra
gli  intermediari  finanziari appar-tenenti al medesimo gruppo, anche
se  situati  in  Paesi  terzi,  a  condizione  che  applichino misure
equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
  5.  Il divieto di cui al comma 1 non impedisce la comunicazione tra
i  soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), che
svolgono  la propria prestazione professionale in forma associata, in
qualita'  di  dipendenti  o  collaboratori, anche se situati in Paesi
terzi,  a  condizione  che  applichino  misure  equivalenti  a quelle
previste dal presente decreto.
  6.  In  casi  relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni
che  coinvolgano due o piu' intermediari finanziari ovvero due o piu'
soggetti  di  cui  all'articolo  12, comma 1, lettere a), b) e c), il
divieto  di  cui  al  comma  1 non impedisce la comunicazione tra gli
intermediari  o  tra  i soggetti in questione, a condizione che siano
situati  in  un  Paese terzo che impone obblighi equivalenti a quelli
previsti  dal presente decreto, fermo restando quanto stabilito dagli
articoli  42,  43  e  44 del Codice in materia di protezione dei dati
personali.   Le  informazioni  scambiate  possono  essere  utilizzate
esclusivamente   ai   fini  di  prevenzione  del  riciclaggio  o  del
finanziamento del terrorismo.
  7.  Il  tentativo di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma
1,  lettere  a),  b) e c), di dissuadere il cliente dal porre in atto
un'attivita'  illegale  non  concretizza la comunicazione vietata dal
comma precedente.
  8.  Quando  la  Commissione  europea  adotta  una decisione a norma
dell'articolo  40,  paragrafo  4,  della  direttiva,  e'  vietata  la
comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 6.
                              Art. 47.

                     Analisi della segnalazione

  1. La UIF, in relazione alle segnalazioni ricevute:
    a)  effettua,  avvalendosi  dei  risultati  delle analisi e degli
studi  compiuti  nonche'  tramite ispezioni, approfondimenti sotto il
profilo   finanziario   delle  segnalazioni  ricevute  nonche'  delle
operazioni  sospette  non  segnalate  di cui viene a conoscenza sulla
base  di dati e informazioni contenuti in archivi propri ovvero sulla
base  delle  informazioni  comunicate  dagli organi delle indagini ai
sensi  dell'articolo  9,  comma  10,  dalle autorita' di vigilanza di
settore, dagli ordini professionali e dalle UIF estere;
    b)  effettua,  sulla base di protocolli d'intesa, approfondimenti
che coinvolgono le competenze delle autorita' di vigilanza di settore
in collaborazione con le medesime le quali integrano le informazioni
    con  gli  ulteriori  elementi  desumibili  dagli  archivi in loro
    possesso;
c) archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone
evidenza   per  dieci  anni,  secondo  procedure  che  consentano  la
consultazione  agli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma
3, sulla base di protocolli d'intesa;
    d)  fuori  dei  casi  previsti  dalla  lettera c), fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo  331  del codice di procedura penale,
trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli d'intesa, le
segnalazioni,  completate  ai sensi del presente comma e corredate da
una  relazione  tecnica  contenente  le  informazioni  relative  alle
operazioni  sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
alla  DIA  e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza, che ne informano il Procuratore nazionale antimafia, qualora
siano attinenti alla criminalita' organizzata.
                              Art. 48.

                Flusso di ritorno delle informazioni

  1.  L'inoltro  della  segnalazione agli organi investigativi di cui
all'articolo 8, comma 3, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa
sono comunicate, qualora cio' non rechi pregiudizio per l'esito delle
indagini,  dalla  UIF  direttamente  al segnalante ovvero tramite gli
ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2.
  2.  Gli  organi  investigativi  di  cui  all'articolo  8,  comma 3,
informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi
ulteriore corso investigativo.
  3.  La  UIF, la Guardia di finanza e la DIA forniscono, nell'ambito
della  comunicazione  di  cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), al
Comitato  di  sicurezza  finanziaria informazioni sulle tipologie e i
fenomeni   osservati   nell'anno   solare   precedente,   nell'ambito
dell'attivita'  di prevenzione del riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo,  nonche'  sull'esito  delle  segnalazioni  ripartito  per
categoria   dei   segnalanti,   tipologia  delle  operazioni  e  aree
territoriali.
  4.  Il  flusso  di  ritorno  delle  informazioni e' sottoposto agli
stessi  divieti  di  comunicazione  ai  clienti  o  ai  terzi  di cui
all'articolo 46, comma 1.

Titolo III
MISURE ULTERIORI

                              Art. 49. 
 
     Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore 
 
  1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti  di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al  portatore  in
euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo  tra  soggetti
diversi, quando  il  valore  dell'operazione,  anche  frazionata,  e'
complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento puo'
tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta
elettronica e Poste Italiane S.p.A. 
  2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui
al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per
iscritto dagli stessi, previa consegna ai  medesimi  della  somma  in
contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione,  il  beneficiario  ha  diritto  di   ottenere   il
pagamento nella provincia del proprio domicilio. 
  3.  La  comunicazione  da   parte   del   debitore   al   creditore
dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo
comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi  di  mora  del
creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210
dello stesso codice. 
  4. I moduli di assegni bancari  e  postali  sono  rilasciati  dalle
banche e da Poste  Italiane  S.p.A.  muniti  della  clausola  di  non
trasferibilita'.  Il  cliente  puo'  richiedere,  per  iscritto,   il
rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 
  5. Gli  assegni  bancari  e  postali  emessi  per  importi  pari  o
superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome  o  della
ragione   sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
trasferibilita'. 
  6. Gli assegni bancari e  postali  emessi  all'ordine  del  traente
possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a  Poste
Italiane S.p.A. 
  7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e  la
clausola di non trasferibilita'. 
  8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e  cambiari  di
importo inferiore a 5.000 euro puo' essere richiesto,  per  iscritto,
dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'. 
  9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia  cambiario  o  mezzo
equivalente, intestato a terzi ed  emesso  con  la  clausola  di  non
trasferibilita', puo'  chiedere  il  ritiro  della  provvista  previa
restituzione del titolo all'emittente. 
  10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale  richiesto  in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale  o
cambiario rilasciato in forma libera e'  dovuta  dal  richiedente,  a
titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50  euro.  Ciascuna  girata
deve recare, a pena di nullita', il codice fiscale del girante. 
  11. I soggetti autorizzati a utilizzare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo  7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  e  successive  modificazioni,
possono chiedere  alla  banca  o  a  Poste  Italiane  S.p.A.  i  dati
identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano  stati
rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero
che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali  o  cambiari
in  forma  libera  nonche'  di  coloro  che  li  abbiano   presentati
all'incasso.  Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate sono individuate le modalita' tecniche  di  trasmissione  dei
dati di cui al presente comma.  La  documentazione  inerente  i  dati
medesimi, costituisce prova documentale ai  sensi  dell'articolo  234
del codice di procedura penale. 
  12. Il  saldo  dei  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al
portatore non puo' essere pari o superiore a 5.000 euro. 
  13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo
pari o superiore a 5.000 euro, esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, sono estinti  dal  portatore  ovvero  il
loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il  predetto
importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e  Poste  Italiane  S.p.A.
sono  tenute  a  dare  ampia  diffusione  e   informazione   a   tale
disposizione. 
  14. In caso di trasferimento di  libretti  di  deposito  bancari  o
postali al portatore, il cedente  comunica,  entro  30  giorni,  alla
banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario
e la data del trasferimento. 
  15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non  si  applicano  ai
trasferimenti in cui siano parte  banche  o  Poste  Italiane  S.p.A.,
nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio  o  per
il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma  1,
lettera c). 
  16. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
trasferimenti di certificati rappresentativi di quote  in  cui  siano
parte uno o piu' soggetti indicati all'articolo 11, comma 1,  lettere
a) e b), e dalla lettera d) alla lettera g). 
  17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti  effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici e  alle  erogazioni  da  questi
comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi'  fatta  salva  la
possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del  codice  di
procedura civile. 
  18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari
o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite  degli  esercenti
attivita'  di  prestazione  di  servizi  di  pagamento  nella   forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni
per le quali si avvalgono di agenti in attivita'  finanziaria,  salvo
quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti
della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d). 
  19.  Il  trasferimento  di  denaro  contante  per  importi  pari  o
superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,  effettuato  per  il
tramite di esercenti attivita' di prestazione di servizi di pagamento
nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
in attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono,
e' consentito solo se il soggetto che  ordina  l'operazione  consegna
all'intermediario copia di  documentazione  idonea  ad  attestare  la
congruita' dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante. 
  20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano  in  vigore
il 30 aprile 2008. 
                              Art. 50.

Divieto di conti e libretti di risparmio  anonimi  o con intestazione
                              fittizia

  1.  L'apertura  in qualunque forma di conti o libretti di risparmio
in forma anonima o con intestazione fittizia e' vietata.
  2.  L'utilizzo  in qualunque forma di conti o libretti di risparmio
in  forma  anonima  o  con  intestazione fittizia aperti presso Stati
esteri e' vietata.
                              Art. 51. 
 
Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e  delle  finanze
             delle infrazioni di cui al presente Titolo 
 
  1. I destinatari del presente decreto che,  in  relazione  ai  loro
compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attivita',
hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49,
commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro
trenta giorni al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  la
contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. In caso  di  infrazioni  riguardanti  assegni  bancari,  assegni
circolari, libretti al portatore o titoli similari, la  comunicazione
deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che  li
accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne
effettua l'estinzione salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione
abbia certezza che la stessa  e'  stata  gia'  effettuata  dall'altro
soggetto obbligato. 
  3.   Qualora   oggetto   dell'infrazione   sia   un'operazione   di
trasferimento segnalata  ai  sensi  dell'articolo  41,  comma  1,  il
soggetto che ha effettuato la segnalazione di operazione sospetta non
e' tenuto alla comunicazione di cui al comma 1. 

Titolo IV
VIGILANZA E CONTROLLI

                              Art. 52.

                         Organi di controllo

  1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal codice civile e da leggi
speciali,  il  collegio  sindacale,  il consiglio di sorveglianza, il
comitato  di  controllo  di gestione, l'organismo di vigilanza di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione
comunque  denominati  presso  i  soggetti  destinatari  del  presente
decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.
  2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:
    a)  comunicano,  senza  ritardo,  alle  autorita' di vigilanza di
settore  tutti  gli  atti  o  i  fatti  di  cui  vengono a conoscenza
nell'esercizio   dei  propri  compiti,  che  possano  costituire  una
violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma
2;
    b)  comunicano,  senza  ritardo,  al titolare dell'attivita' o al
legale  rappresentante  o  a  un  suo  delegato,  le  infrazioni alle
disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
    c)  comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e
delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49,
commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
    d)  comunicano,  entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle
disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.
                              Art. 53.

                              Controlli

  1.   Le   autorita'  di  vigilanza  di  settore  nell'ambito  delle
rispettive   competenze   verificano   l'adeguatezza   degli  assetti
organizzativi e procedurali e il rispetto degli obblighi previsti dal
presente decreto e dalle relative disposizioni di attuazione da parte
dei  soggetti  indicati  nell'articolo  10, comma 2, dalla lettera a)
alla lettera d), e lettera f), degli intermediari finanziari indicati
nell'articolo  11,  comma 1, degli altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria  indicati  all'articolo  11,  comma 3, lettere a) e b), e
delle  societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
a).  I  controlli  nei confronti degli intermediari finanziari di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe
intese  con l'Autorita' di vigilanza di riferimento, anche dal Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
  2.  I  controlli  sul rispetto degli obblighi previsti dal presente
decreto  e  dalle  relative  disposizioni  di attuazione da parte dei
soggetti  elencati  nell'articolo 10, comma 2, lettere e) e g), degli
intermediari  di  cui  all'articolo 11, comma 2, degli altri soggetti
esercenti  attivita'  finanziaria  di  cui  all'articolo 11, comma 3,
lettere  c) e d), dei professionisti di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera  b)  e d), e degli altri soggetti di cui all'articolo 14 sono
effettuati  dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.
  3.  Gli  ordini  professionali  di  cui  all'articolo  8,  comma 1,
svolgono  l'attivita'  ivi  prevista  fermo  restando  il  potere  di
eseguire  controlli da parte del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
  4.  La  UIF  verifica  il  rispetto  delle  disposizioni in tema di
prevenzione  e  contrasto  del  riciclaggio  o  del finanziamento del
terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai
casi  di  omessa segnalazione di operazione sospetta. A tal fine puo'
chiedere  la  collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria
della Guardia di finanza.
  5.  Le  autorita'  di  vigilanza,  il  Nucleo  speciale  di polizia
valutaria  della  Guardia  di  finanza possono effettuare ispezioni e
richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti, nonche'
di  ogni  altra  informazione  utile.  A fini di economia dell'azione
amministrativa   e   di   contenimento  degli  oneri  gravanti  sugli
intermediari vigilati, le autorita' di vigilanza e il Nucleo speciale
di   polizia  valutaria  della  Guardia  di  finanza  programmano  le
rispettive  attivita'  di  controllo  e  concordano  le modalita' per
l'effettuazione degli accertamenti.
                              Art. 54.

                      Formazione del personale

  1. I destinatari degli obblighi e gli ordini professionali adottano
misure  di  adeguata  formazione del personale e dei collaboratori al
fine  della  corretta  applicazione  delle  disposizioni del presente
decreto.
  2.  Le misure di cui al comma 1 comprendono programmi di formazione
finalizzati   a  riconoscere  attivita'  potenzialmente  connesse  al
riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
  3.  Le  autorita'  competenti, in particolare la UIF, la Guardia di
finanza  e  la DIA, forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi
seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Titolo V
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Capo I
Sanzioni penali

                              Art. 55. 
 
                           Sanzioni penali 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
contravviene alle disposizioni  contenute  nel  Titolo  II,  Capo  I,
concernenti l'obbligo di identificazione, e' punito con la  multa  da
2.600 a 13.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  l'esecutore
dell'operazione che omette di indicare le  generalita'  del  soggetto
per conto del quale eventualmente esegue  l'operazione  o  le  indica
false e' punito con la reclusione da sei mesi a  un  anno  e  con  la
multa da 500 a 5.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  l'esecutore
dell'operazione che non fornisce informazioni  sullo  scopo  e  sulla
natura  prevista  dal  rapporto  continuativo  o  dalla   prestazione
professionale o le fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi
a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 
  4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la registrazione  di
cui all'articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o  incompleto
e' punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro. 
  5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione  di
cui all'articolo 52, comma 2, e' punito con la reclusione fino  a  un
anno e con la multa da 100 a 1.000 euro. 
  6. Qualora gli obblighi di identificazione  e  registrazione  siano
assolti  avvalendosi  di  mezzi  fraudolenti,  idonei  ad  ostacolare
l'individuazione del soggetto  che  ha  effettuato  l'operazione,  la
sanzione di cui ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata. 
  7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1, lettera  h),
e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la comunicazione  prevista
dall'articolo 36, comma 4, o la eseguano tardivamente  o  in  maniera
incompleta, si applica la sanzione di cui al comma 4. 
  8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chi,  essendovi
tenuto, viola i divieti di comunicazione di  cui  agli  articoli  46,
comma 1, e 48, comma 4, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno
o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro. 
  9. Chiunque, al fine di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo  che  abiliti  al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine  di
trarne profitto per se' o per altri,  falsifica  o  altera  carte  di
credito o di  pagamento  o  qualsiasi  altro  documento  analogo  che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o  alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte
o  documenti  di  provenienza  illecita  o  comunque  falsificati   o
alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi. 

Capo II
Sanzioni amministrative

                              Art. 56.

   Organizzazione amministrativa e procedure di controllo interno

  1.  Nei  casi  di  inosservanza  delle  disposizioni  richiamate  o
adottate  ai  sensi  degli  articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si
applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  10.000  euro a
200.000  euro  nei  confronti  dei soggetti indicati all'articolo 10,
comma  2,  dalla  lettera  a)  alla  lettera  d),  degli intermediari
finanziari  di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere a), b) e c),
degli   altri   soggetti   esercenti  attivita'  finanziaria  di  cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera b), e delle societa' di revisione
di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).
  2.  L'autorita'  di  vigilanza  di  settore  dei  soggetti indicati
dall'articolo  11,  commi 1, lettera m), e 3, lettere c) e d), attiva
il  procedimento di cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106
del  TUB,  per  gravi  violazioni degli obblighi imposti dal presente
decreto legislativo.
  3.  Salvo  quanto  previsto  dai commi 4 e 5, all'irrogazione della
sanzione  prevista  dal  comma  1  provvede  la  Banca  d'Italia;  si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145
del TUB.
  4. Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera  g),  e gli altri soggetti esercenti attivita' finanziaria di
cui  all'articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria
applicata  per  l'irrogazione  della  sanzione  di  cui al comma 1 e'
quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP.
  5.  Nei  confronti  delle societa' di revisione di cui all'articolo
13,  comma  1,  lettera a), la sanzione e' applicata dalla CONSOB; si
applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 195
del TUF.
                              Art. 57.

   Violazioni del Titolo I, Capo II e del Titolo II, Capi II e III

  1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del
provvedimento  di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera
c),  e'  punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
200.000 euro.
  2.  L'omessa  istituzione  dell'archivio  unico  informatico di cui
all'articolo  37 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
da  50.000  a  500.000  euro. Nei casi piu' gravi, tenuto conto della
gravita'  della  violazione  desunta dalle circostanze della stessa e
dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della
sanzione  e' ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del
decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale
di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.
  3.  L'omessa  istituzione  del  registro  della  clientela  di  cui
all'articolo  38  ovvero  la  mancata  adozione  delle  modalita'  di
registrazione  di  cui  all'articolo  39  e'  punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
  4.  Salvo  che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di
operazioni   sospette  e'  punita  con  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria   dall'1   per   cento   al   40  per  cento  dell'importo
dell'operazione  non  segnalata.  Nei  casi  piu' gravi, tenuto conto
della  gravita'  della  violazione  desunta  dalle  circostanze della
stessa  e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il
provvedimento   di   irrogazione   della   sanzione  e'  ordinata  la
pubblicazione  per  estratto  del decreto sanzionatorio su almeno due
quotidiani  a  diffusione  nazionale  di  cui uno economico, a cura e
spese del sanzionato.
  5. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF
sono  punite  con  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro.
                              Art. 58.

                      Violazioni del Titolo III

  1.  Fatta  salva  l'efficacia  degli  atti,  alle  violazioni delle
disposizioni  di  cui  all'articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7, si applica
una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  dall'1 per cento al 40 per
cento dell'importo trasferito.
  2.  La  violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma
12,  e'  punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento del saldo.
  3.  La  violazione  della  prescrizione contenuta nell'articolo 49,
commi  13  e  14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore.
  4.  La  violazione  delle  prescrizioni contenute nell'articolo 49,
commi  18  e  19, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.
  5.  La  violazione  del divieto di cui all'articolo 50, comma 1, e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al
40 per cento del saldo.
  6.  La  violazione  del divieto di cui all'articolo 50, comma 2, e'
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al
40 per cento del saldo.
  7.  La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del
presente decreto e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
dal  3  per  cento  al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del
saldo del libretto ovvero del conto.
                              Art. 59.

                 Responsabilita' solidale degli enti

  1.   Per   le  violazioni  indicate  agli  articoli  57  e  58,  la
responsabilita'  solidale  dei  soggetti  di cui all'articolo 6 della
legge  24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della
violazione  non  e' stato identificato ovvero quando lo stesso non e'
piu' perseguibile ai sensi della legge medesima.
                              Art. 60. 
 
                              Procedure 
 
  1. LA UIF, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni
interessate, la Guardia di finanza e la DIA accertano,  in  relazione
ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni,  le  violazioni
indicate agli articoli 57 e 58 e  provvedono  alla  contestazione  ai
sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e  58,
provvede, con proprio decreto, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, udito il parere della commissione prevista  dall'articolo  1
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  114.
Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689.
L'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si  applica  solo
per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7,  il  cui  importo
non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta  non
e' esercitabile da chi si e' gia' avvalso della medesima facolta' per
altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7,  il  cui  atto  di
contestazione sia stato  ricevuto  dall'interessato  nei  365  giorni
precedenti  la  ricezione  dell'atto  di  contestazione   concernente
l'illecito per cui si procede. 
  3. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le  sanzioni
amministrative  previste  dal  presente   decreto   e   dal   decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, si applicano  i  criteri  sanciti
dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina con  proprio
decreto i compensi per i componenti della commissione di cui al comma
2, con  le  modalita'  indicate  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica recante il regolamento di attuazione dell'articolo 29  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
  5. Le informazioni e i dati relativi ai soggetti nei cui  confronti
sia stato emanato provvedimento sanzionatorio definitivo in  base  al
presente articolo sono conservati nel sistema informativo  della  UIF
per un periodo di dieci anni. 
  6. I provvedimenti con i quali  sono  state  irrogate  le  sanzioni
amministrative  pecuniarie  previste  dal   presente   decreto   sono
comunicati alle autorita'  di  vigilanza,  alla  UIF  e  agli  ordini
professionali per le iniziative di rispettiva competenza. 
  7. La trasmissione delle  informazioni  di  cui  ai  commi  5  e  6
avvengono per via telematica. 

Capo III
Disposizioni finali

                              Art. 61.

                    Regolamento (CE) n. 1781/2006

  1.  Per  i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 2, numero 7),
del  regolamento  (CE)  n.  1781/2006,  restano fermi gli obblighi di
verifica    della   completezza   dei   dati   informativi   relativi
all'ordinante,  nonche'  quelli  relativi  alla  loro registrazione e
conservazione previsti dal medesimo regolamento.
  2.  Al  fine  di  assicurare un approccio adeguato al rischio delle
misure  di  prevenzione  del  riciclaggio  dei  proventi da attivita'
illecite  o del finanziamento del terrorismo, i prestatori di servizi
di  pagamento  di cui all'articolo 2, numero 5), del regolamento (CE)
n.  1781/2006,  non  sono  tenuti  ad adottare i provvedimenti di cui
all'articolo  9,  paragrafo 2, del medesimo regolamento nei confronti
dei  prestatori  di servizi di pagamento dei Paesi che hanno previsto
una   soglia  di  esenzione  per  gli  obblighi  di  invio  dei  dati
informativi  relativi  all'ordinante,  previsti dalla raccomandazione
speciale  VII del Gruppo d'azione finanziaria internazione (GAFI). La
presente  disposizione  non  si  applica nel caso di trasferimento di
fondi superiore a mille euro o mille USD.
  3.  La  Banca  d'Italia  emana  istruzioni  per  l'applicazione del
regolamento (CE) n. 1781/2006 nei confronti dei prestatori di servizi
di pagamento.
                              Art. 62.

            Disposizioni sull'Ufficio italiano dei cambi

  1.  Alla  Banca  d'Italia sono trasferiti le competenze e i poteri,
con  le relative risorse strumentali, umane e finanziarie, attribuiti
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  (UIC)  dal  decreto legislativo 26
agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n.
385  del  1993,  dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  5  luglio  1991,  n.  197,  e  dai
successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
  2.  Ogni riferimento all'Ufficio italiano dei cambi contenuto nelle
leggi o in atti normativi si intende effettuato alla Banca d'Italia.
  3.  L'Ufficio  italiano  dei cambi e' soppresso. Ai sensi e per gli
effetti  dell'articolo  5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto
1998,  n.  319,  la Banca d'Italia succede nei diritti e nei rapporti
giuridici  di cui l'Ufficio italiano cambi e' titolare. Ai fini delle
imposte sui redditi si applica, in quanto compatibile, l'articolo 172
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, ad eccezione
del   comma  7.  La  successione  avviene  applicando  ai  dipendenti
dell'Ufficio  italiano  dei Cambi la medesima disciplina del rapporto
di  impiego  prevista  per  il  personale  della  Banca d'Italia, con
mantenimento delle anzianita' di grado e di servizio maturate e senza
pregiudizio   del   trattamento   economico   e   previdenziale  gia'
riconosciuto ai dipendenti medesimi dall'Ufficio.
  4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma
2,  i  compiti  e le funzioni attribuiti alla UIF sono esercitati, in
via  transitoria,  dal Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio
italiano dei cambi.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il
1° gennaio 2008.
                              Art. 63. 
 
             Modifiche a disposizioni normative vigenti 
 
  1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 605, all'articolo 7,  sesto  comma,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) dopo le parole: "l'esistenza dei rapporti"  sono  inserite  le
seguenti: "e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente
periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo"; 
    b) dopo le parole: "dati anagrafici dei titolari"  sono  inserite
le seguenti: "e dei soggetti  che  intrattengono  con  gli  operatori
finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori  di
un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a  nome
di terzi". 
  2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n. 605, all'articolo 7, undicesimo comma, quarto periodo, le  parole:
"sia in fase di indagini preliminari" sono sostituite dalle  seguenti
"sia ai  fini  delle  indagini  preliminari  e  dell'esercizio  delle
funzioni previste  dall'articolo  371-bis  del  codice  di  procedura
penale". 
  3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  dopo  l'articolo
25-septies e' inserito il seguente: 
  "Art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio  e  impiego  di  denaro,
beni o utilita' di provenienza illecita). - 1. In relazione ai  reati
di cui agli articoli 648, 648-bis cp e 648-ter  del  codice  penale,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel  caso
in cui il denaro, i beni o le altre utilita'  provengono  da  delitto
per il quale e' stabilita la  pena  della  reclusione  superiore  nel
massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000
quote. 
  2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al  comma  1  si
applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non superiore a due anni. 
  3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2,  il  Ministero
della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le  osservazioni
di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.
231.". 
  4. Dopo  l'articolo  648-ter  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente articolo: 
  "Art.  648-quater  (Confisca).  -  Nel  caso  di  condanna   o   di
applicazione  della  pena  su  richiesta   delle   parti,   a   norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
previsti dagli articolo 648-bis e  648-ter,  e'  sempre  ordinata  la
confisca dei beni che ne costituiscono il  prodotto  o  il  profitto,
salvo che appartengano a persone estranee al reato. 
  Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al
primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la  disponibilita',
anche per interposta persona, per un valore equivalente al  prodotto,
profitto o prezzo del reato. 
  In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis  e  648-ter,  il
pubblico ministero puo' compiere,  nel  termine  e  ai  fini  di  cui
all'articolo 430 del codice di procedura penale,  ogni  attivita'  di
indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o  le  altre
utilita' da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.". 
  5. All'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248, le parole: "al comma 4"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
sesto  comma  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605". 
  6. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, dopo le parole: "dalla Commissione nazionale per le  societa'
e la borsa" sono  inserite  le  seguenti:  ",  dall'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo". 
                              Art. 64.

                           Norme abrogate

  1. Sono abrogati:
    a)  a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3
maggio  1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio  1991,  n.  197,  ad eccezione dell'articolo 5, commi 14 e 15,
nonche'  gli  articoli  10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di
attuazione;
    b)  gli  articoli  1,  4,  5,  6  e  7 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374;
    c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    d)  il  decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi
regolamenti di attuazione;
    e)  l'articolo  5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
    f)  i  commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n.
146,   recante   ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione  e  dei
Protocolli   delle   Nazioni  Unite  contro  il  crimine  organizzato
transnazionale,  adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000
e il 31 maggio 2001.
    g)  il secondo periodo dell'articolo 1, comma 882, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
    h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l'articolo 13, commi 4 e
5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
                              Art. 65.

                          Allegato tecnico

  1.  Ai  fini  della  corretta  individuazione  dei  soggetti di cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettere  o) e u), nonche' della corretta
applicazione  degli  articoli  19,  comma  1, lettera a), e 26, si fa
riferimento  a  quanto  previsto  nell'Allegato  tecnico  al presente
decreto.
  2.  L'Allegato tecnico di cui al comma 1, e' modificato o integrato
con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Comitato di sicurezza finanziaria.
                              Art. 66.

                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Le  disposizioni  emanate  in  attuazione  di  norme abrogate o
sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  provvedimenti attuativi del
presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e
39,  comma  4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  3.  La  trasmissione  delle  informazioni  e  dei  dati di cui agli
articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4.  La  definizione  di cui all'articolo 1, comma 2, lettera r), e'
modificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
  5.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,
d'intesa  con  la Banca d'Italia, puo' individuare ulteriori mezzi di
pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio,
oltre  a quelli indicati all'articolo 1, comma 2, lettera i), nonche'
stabilire limiti per l'utilizzo degli stessi.
  6.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,
sentito  il  Comitato  di  sicurezza finanziaria, individua ulteriori
persone  fisiche  ai  fini  della  definizione di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera p).
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze puo' con proprio
decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall'articolo 49.
  8.  All'articolo  22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n.
689,   dopo   la   lettera   g)  e'  aggiunta  la  seguente:  "g-bis)
antiriciclaggio.".
  9.  L'intermediario  finanziario  di  cui all'articolo 11, comma 1,
lettera  o),  adempie  a quanto previsto dall'articolo 37 a decorrere
dalla  data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7
e  8  del  medesimo  articolo  e secondo le modalita' e i termini ivi
previsti.
                              Art. 67.

                       Norme di coordinamento

  1.  All'articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109, per legge antiriciclaggio si intende il presente
decreto.
  2. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n.  109, per soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo
20  febbraio  2004,  n.  56, devono intendersi i soggetti di cui agli
articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
                              Art. 68.

                       Clausola di invarianza

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono  all'attuazione  dei
compiti  derivanti  dalle  disposizioni  del  presente decreto con le
risorse  umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 novembre 2007

                             NAPOLITANO

                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                     Ministri
                                  Bonino,  Ministro  per le politiche
                                     europee
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                     dell'economia e delle finanze
                                  D'Alema,   Ministro   degli  affari
                                     esteri
                                  Mastella, Ministro della giustizia
                                  Amato, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Mastella
                          Allegato tecnico 
 
                               Art. 1. 
 
    Articolo 1, comma 2, lettera o) Persone politicamente esposte 
 
  1. Per persone fisiche che occupano  o  hanno  occupato  importanti
cariche pubbliche s'intendono: 
    a) i capi di Stato, i capi  di  Governo,  i  Ministri  e  i  Vice
Ministri o Sottosegretari; 
    b) i parlamentari; 
    c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e  di
altri organi giudiziari di alto livello le  cui  decisioni  non  sono
generalmente soggette  a  ulteriore  appello,  salvo  in  circostanze
eccezionali; 
    d)  i  membri  delle  Corti  dei  conti   e   dei   consigli   di
amministrazione delle banche centrali; 
    e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli  ufficiali  di
alto livello delle forze armate; 
    f)  i  membri  degli  organi  di  amministrazione,  direzione   o
vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. 
  In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari
di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da  a)
a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo
e internazionale. 
  2. Per familiari diretti s'intendono: 
    a) il coniuge; 
    b) i figli e i loro coniugi; 
    c) coloro che nell'ultimo  quinquennio  hanno  convissuto  con  i
soggetti di cui alle precedenti lettere; 
    d) i genitori. 
  3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le  persone
di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti  legami  si  fa
riferimento a: 
    a) qualsiasi persona fisica che ha  notoriamente  la  titolarita'
effettiva congiunta di entita' giuridiche o qualsiasi  altra  stretta
relazione d'affari con una persona di cui al comma 1; 
    b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare  effettiva  di
entita' giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di  fatto
a beneficio della persona di cui al comma 1. 
  4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di
obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando  una
persona ha cessato di occupare importanti  cariche  pubbliche  da  un
periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto
non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta 
                               Art. 2. 
 
         Articolo 1, comma 2, lettera u). Titolare effettivo 
 
  1. Per titolare effettivo s'intende: 
    a) in caso di societa': 
      1) la persona fisica  o  le  persone  fisiche  che,  in  ultima
istanza, possiedano o controllino un'entita' giuridica, attraverso il
possesso o il  controllo  diretto  o  indiretto  di  una  percentuale
sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di
voto in seno a  tale  entita'  giuridica,  anche  tramite  azioni  al
portatore, purche'  non  si  tratti  di  una  societa'  ammessa  alla
quotazione su un mercato regolamentato e  sottoposta  a  obblighi  di
comunicazione  conformi  alla  normativa  comunitaria  o  a  standard
internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto  ove
la percentuale corrisponda al 25 per cento piu' uno di partecipazione
al capitale sociale; 
      2) la persona fisica o le persone  fisiche  che  esercitano  in
altro modo il controllo sulla direzione di un'entita' giuridica; 
    b) in caso  di  entita'  giuridiche  quali  le  fondazioni  e  di
istituti giuridici quali i trust, che amministrano  e  distribuiscono
fondi: 
      1) se i futuri beneficiari  sono  gia'  stati  determinati,  la
persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per  cento  o
piu' del patrimonio di un'entita' giuridica; 
      2) se le persone che  beneficiano  dell'entita'  giuridica  non
sono ancora state  determinate,  la  categoria  di  persone  nel  cui
interesse principale e' istituita o agisce l'entita' giuridica; 
      3) la persona fisica o le persone  fisiche  che  esercitano  un
controllo sul 25 per  cento  o  piu'  del  patrimonio  di  un'entita'
giuridica. 
                               Art. 3. 
 
Articolo  19,   comma   1,   lettera   a).   Documenti   validi   per
                          l'identificazione 
 
  1.  Sono  considerati  validi  per  l'identificazione  i  documenti
d'identita' e di riconoscimento di cui  agli  articoli  1  e  35  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
Per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori
d'eta' si  applicano  le  disposizioni  vigenti;  con  riferimento  a
nascituri e concepiti, l'identificazione e' effettuata nei  confronti
del rappresentante legale. L'identificazione puo' essere svolta anche
da un pubblico ufficiale a cio' abilitato ovvero a mezzo di una  foto
autenticata;  in  quest'ultimo  caso  sono  acquisiti   e   riportati
nell'archivio unico informatico, ovvero nel registro della clientela,
gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato. 
                               Art. 4. 
 
Articolo 26. Criteri tecnici e  procedure  semplificate  di  adeguata
                      verifica della clientela 
 
  1. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  26,  per  soggetti  e
prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio dei  proventi
di  attivita'  criminose   o   di   finanziamento   del   terrorismo,
s'intendono: 
    a) autorita' o organismi pubblici che agiscano  come  clienti,  a
condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
      1) il  cliente  sia  stato  incaricato  di  funzioni  pubbliche
conformemente al trattato  sull'Unione  europea,  ai  trattati  sulle
Comunita' europee o  alla  legislazione  secondaria  della  Comunita'
europea; 
      2)  l'identita'  del  cliente  sia  pubblicamente  disponibile,
trasparente e certa; 
      3) le  attivita'  del  cliente,  cosi'  come  le  sue  pratiche
contabili, siano trasparenti; 
      4) il cliente renda conto del proprio operato a  un'istituzione
europea o alle autorita' di uno Stato  comunitario,  ovvero  esistano
procedure di controlli  e  contrappesi  che  assicurino  la  verifica
dell'attivita' del cliente; 
    b)  entita'  giuridiche  diverse  dalle  autorita'  o   organismi
pubblici di  cui  alla  precedente  lettera  a),  che  agiscano  come
clienti,  a  condizione  che  siano  soddisfatti  tutti  i   seguenti
requisiti: 
      1) il cliente sia un'entita' che eserciti attivita' finanziarie
che  esulino  dall'ambito  di  applicazione  dell'articolo  2   della
direttiva 2005/60/CE ma alle quali sia stata estesa  la  legislazione
nazionale conformemente all'articolo 4 di tale direttiva; 
      2)  l'identita'  del  cliente  sia  pubblicamente  disponibile,
trasparente e certa; 
      3) in base al diritto  nazionale,  il  cliente  abbia  ottenuto
un'autorizzazione  per  esercitare   le   attivita'   finanziarie   e
l'autorizzazione possa essere rifiutata se  le  autorita'  competenti
non  ottengano  soddisfacente  convinzione  circa  la  competenza   e
l'onorabilita'   delle   persone   che   dirigono    o    dirigeranno
effettivamente  l'attivita'  di  tale  entita'  o  del  suo  titolare
effettivo; 
    4) il cliente sia soggetto a controllo,  ai  sensi  dell'articolo
37, paragrafo 3, della direttiva 2005/60/CE, da parte delle autorita'
competenti  per  quanto  riguarda  l'osservanza  della   legislazione
nazionale  adottata  conformemente  a  tale  direttiva   e,   laddove
applicabile, degli obblighi aggiuntivi  previsti  dalla  legislazione
nazionale; 
    5) la mancata osservanza degli obblighi di cui al  numero  1)  da
parte del cliente sia soggetta a sanzioni effettive, proporzionate  e
dissuasive,   compresa   la   possibilita'   di    adeguate    misure
amministrative o l'imposizione di sanzioni amministrative; 
    c) prodotti o operazioni collegate a tali prodotti che soddisfino
tutti i seguenti requisiti: 
      1) il prodotto abbia una base contrattuale scritta; 
      2) le operazioni in questione siano eseguite tramite  un  conto
del  cliente  presso  un  ente  creditizio  soggetto  alla  direttiva
2005/60/CE o presso un ente creditizio situato in un paese terzo  che
imponga obblighi equivalenti a quelli stabiliti da tale direttiva; 
      3) il prodotto o l'operazione in questione non siano anonimi  e
la loro natura sia tale  da  consentire  la  tempestiva  applicazione
dell'articolo 7, lettera c), della direttiva 2005/60/CE; 
      4) vi sia un limite predeterminato di  valore  massimo  per  il
prodotto; 
      5) i vantaggi del prodotto o dell'operazione in  questione  non
possano andare a beneficio  di  terzi,  salvo  in  caso  di  decesso,
invalidita', sopravvivenza  a  una  predeterminata  eta'  avanzata  o
eventi analoghi; 
      6)  nel  caso  di   prodotti   o   operazioni   che   prevedono
l'investimento di fondi in attivita' finanziarie o crediti,  compresa
l'assicurazione o altro tipo di crediti potenziali,  i  vantaggi  del
prodotto o dell'operazione  siano  realizzabili  soltanto  nel  lungo
termine, il prodotto o l'operazione  non  possano  essere  utilizzati
come garanzia, non vengano fatti pagamenti  anticipati,  non  vengano
utilizzate clausole di riscatto  e  non  vi  sia  recesso  anticipato
durante la relazione contrattuale. 
  1. Il criterio di cui al punto 1, lettera a), numero 1, si  applica
soltanto al cliente, non alle sue controllate, a meno  che  anch'esse
non soddisfino i criteri per proprio conto. 
  2. Ai fini dell'applicazione del punto 1,  lettera  a),  numero  3,
l'attivita' esercitata dal cliente e' soggetta a vigilanza  da  parte
delle autorita' competenti.  In  questo  contesto  per  vigilanza  si
intende quella basata sui poteri di controllo piu' intensi,  compresa
la possibilita' di effettuare ispezioni  sul  posto.  Tali  ispezioni
possono includere la  revisione  di  politiche,  procedure,  libri  e
registrazioni e comprendere verifiche a campione. 
  3. Ai fini dell'applicazione del punto 1, lettera c), numero 4,  le
soglie stabilite all'articolo 25, comma 6, lettera a),  del  presente
decreto si applicano in caso di polizze assicurative  o  prodotti  di
risparmio di natura analoga. Senza pregiudizio  del  seguente  comma,
negli altri casi la soglia  massima  e'  15.000  euro.  E'  possibile
derogare a questa soglia nel caso di prodotti che siano collegati  al
finanziamento di attivita' materiali e quando la  titolarita'  legale
ed effettiva delle attivita' non venga  trasferita  al  cliente  fino
alla conclusione della  relazione  contrattuale,  purche'  la  soglia
stabilita per le operazioni collegate  a  questo  tipo  di  prodotto,
indipendentemente dal fatto che siano  effettuate  con  un'operazione
unica o con diverse operazioni che  appaiono  collegate,  non  superi
25.000 euro all'anno. 
  4. Si puo' derogare ai criteri di  cui  al  punto  1,  lettera  c),
numeri 5) e 6), nel caso di prodotti  le  cui  caratteristiche  siano
determinate dal Ministro dell'economia e delle finanze per  finalita'
di interesse generale, che  beneficino  di  speciali  vantaggi  dallo
Stato sotto forma di erogazioni dirette o rimborsi fiscali e  il  cui
utilizzo  sia  sottoposto  a  controllo  da  parte  delle   autorita'
pubbliche, purche' i vantaggi dei prodotti  siano  realizzabili  solo
nel lungo termine e la soglia  stabilita  ai  fini  dell'applicazione
della lettera c), numero 4), sia sufficientemente bassa. Se del caso,
questa soglia puo' essere  stabilita  nella  forma  di  un  ammontare
massimo su base annuale. 
  6. Nel valutare se i clienti o i prodotti e le  operazioni  di  cui
alle lettere a), b) e c), presentino un basso rischio di  riciclaggio
o di finanziamento del terrorismo, il  Ministro  dell'economia  delle
finanze presta particolare attenzione a qualsiasi attivita'  di  tali
clienti o a qualsiasi tipo  di  prodotti  o  operazioni  che  possono
essere  considerati  come  particolarmente  suscettibili,  per   loro
natura, di uso  o  abuso  a  fini  di  riciclaggio  dei  proventi  di
attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo. I clienti o  i
prodotti e le operazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e c),  non
possono  essere  considerati  a  basso  rischio  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo  se
le informazioni a disposizione indicano che il rischio di riciclaggio
dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo
puo' non essere basso. 
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