Corte d'Appello di Roma - Sezione 3 civile - Sentenza 16 settembre 2016 n. 5454

Oggetto: responsabilità professionale dell'avvocato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, Sp.Gr. conveniva in giudizio l'avvocato, per sentirlo condannare, previo accertamento della sua responsabilità professionale, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali - quantificati in Euro 160.000,00 - subiti a cagione dell'inadempimento, da parte del convenuto, dell'incarico professionale conferitogli al fine di tutelare le sue ragioni in conseguenza di una lettera di licenziamento recapitatale dalla società Te. nell'ottobre 2001 sul presupposto del superamento del periodo di comporto.

In particolare esponeva l'attrice che, ritenendo illegittimo il licenziamento e incoraggiata da un'amica che in una situazione analoga era stata riammessa al lavoro, aveva deciso di rivolgersi all'avv. Vi.Ma., ritenuto un esperto del settore. Al primo incontro la Sp., dopo un colloquio con il legale, gli consegnò l'originale della lettera di
licenziamento e le copie di tutti i certificati medici in suo possesso e l'avvocato, dopo avere esaminato la documentazione, ebbe a rassicurarla, sostenendo che dalla documentazione non risultava che avesse superato il periodo di comporto e che il licenziamento era illegittimo; fece sottoscrivere alla cliente alcuni fogli in bianco e dopo circa due mesi, convocò la Sp. presso il suo studio per comunicarle che aveva predisposto il ricorso, poiché il tentativo di risoluzione stragiudiziale, nel frattempo esperito con la società, non aveva avuto esito positivo: a tale incontro, nello studio del legale era presente la signora Ma.Ro.
Nel periodo successivo la cliente chiedeva spiegazioni all'avvocato circa lo stato della causa e l'avv. Ma. la rassicurava, sostenendo che la causa era a buon punto, che il ritardo era dipeso dal trasferimento di un giudice; in alcuni incontri era presente Ma.So..

Stanca dell'atteggiamento dell'avvocato, che rinviava gli appuntamenti dati, non rispondeva più al telefono, la Sp. si decise di effettuare ricerche presso la cancelleria del Tribunale ed apprese, con sommo stupore, che in realtà non era mai stata iscritta alcuna causa presso il Tribunale di Rieti tra la Sp. e la Te. A quel punto la Sp. si vide costretta a revocare l'incarico all'avvocato e a richiedergli la documentazione relativa al licenziamento che l'avv. Ma. non tu in grado di restituire adducendo di non averla più reperita.
Nel frattempo l'attrice aveva presentato un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti ma l'avv. Ma., benché diffidato, non restituì più la documentazione assumendo di non averla più reperita e il tentativo di conciliazione non ebbe seguito.
Sì costituiva l'avv. Vi.Ma. opponendosi alla domanda. Il Tribunale di Rieti, al Tesilo dell'istruttoria svolta, con sentenza n. 519/11 riconosceva la responsabilità professionale del convenuto, per non aver adempiuto all'incarico affidatogli e ciò per non aver impugnato il licenziamento; rigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, condannando il convenuto al pagamento della somma di Euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per il danno esistenziale patito, oltre che alla rifusione delle spese di lite.


Avverso detta decisione lui proposto appello Sp.Gr. censurando la sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto che l'azione proposta dal l'avv. Ma. avrebbe avuto un probabile esito vantaggioso per la cliente, nonostante l'esito delle prove testimoniali: inoltre chiedeva l'ammissione di prove che non erano state proposte nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile: infine contestava in quanto riduttivo il risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in soli Euro 10.000,00. Sì costituiva l'avv. Vi.Ma. eccependo preliminarmente il difetto di notifica dell'appello; 1 - inammissibile per mancanza di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito.
Precisale le conclusioni dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza collegiale indicata in epigrafe, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.
motivi della decisione


L'eccezione di difetto di notifica ex art. 330 c.p.c. è destituita di fondamento. Infatti considerando che la sentenza risulta depositata in data 13/10/2011 (e non come assunto dall'appellato in data 15/9/2011), la notifica passata all'ufficiale giudiziario in data 27/11/12 rientro nell'anno (considerati i 46 giorni di ferie) con la conseguenza che la notificazione effettuata al procuratore costituito è certamente regolare.
Anche l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. va disattesa in quanto nel corpo dell'atto sono individuabili specifici motivi di censura coti riferimento alla sentenza impugnata.
Nel merito l'appello è infondato.
In primo luogo l'appellante lamenti che il Tribunale abbia negato il risarcimento del danno patrimoniale per aver ritenuto non provato l'esito favorevole del giudizio di impugnazione: al contrario esso doveva considerarsi provato sulla base delle deposizioni dei testi di parte attrice.
Osservava l'appellante che la teste Ma. aveva dichiarato; "il periodo di comporto non era superalo da parte della signora Sp., circostanza confermata dall'avv. Ma. in sua presenza"; lo stesso legale aveva affermato che vi era buone possibilità di risolvere positivamente la controversia e la teste Mancini aveva dichiarato che lo stesso avv. Ma. dichiarava che - - la lettera di licenziamento era arrivata alcuni giorni prima della scadenza dell'ultimo certificato medico". Occorre fare una premessa in diritto: le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi o di comportamento e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desideralo ma non ad assicurarlo non rientrando il controllo sul risultato nell'ambito dell'esigibilità".


Avuto riguardo, più in particolare, all'attività professionale dell'avvocato, l'inadempimento del professionista non può essere desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultalo utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, del cod. civ., - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione e di attenzione medie.

La responsabilità dell'avvocato, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi, che vanno dalla semplice colpa lieve al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, net qual caso la responsabilità è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 del cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave.


La responsabilità professionale dell'avvocato, dunque al di fuori delle ipotesi di cui all'art.2236, presuppone, la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., che può essere ravvisata ove questi non abbia svolto l'attività inerente al mandato o l'abbia svolta parzialmente, ovvero anche per non avere informato il cliente dell'impossibilità di espletarla.

Alla luce del combinato disposto di cui agli arlt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., nell'adempimento dell'incarico conferitogli, l'avvocato deve assolvere a quei doveri di sollecitazione, dissuasione, informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi utili o necessari in suo possesso; di sconsigliarlo dal l'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (Cass. n. 14597/04).

Ciò premesso poiché è risultato che l'avv. Ma. non solo non ha adempiuto al mandato impugnando il licenziamento ma non ha neppure informato la cliente che nessuna azione giudiziaria era stata intrapresa, ma al contrario l'ha rassicurata, facendole credere di avere depositato il ricorso, il Tribunale ha correttamente riconosciuto la responsabilità dell'avvocato per la sua condotta gravemente negligente.

Ha poi escluso che fosse configurabile un danno patrimoniale poiché "... la perdita di chance si configura come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, ma non costituisce una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, ... che il creditore ha l'onere di provare... nella fattispecie l'attrice non ha dimostralo il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno risarcibile".

Rileva la Corte che detto motivo di appello è infondato.

Sotto il profilo dell'onere probatorio, si rileva che per giurisprudenza costante da ultimo, Cass. n. 11901/02; Cass. n. 4044/94), in tema di responsabilità nei confronti di un professionista, il cliente à tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma altresì che questo sia stato causato dall'insufficiente o inadeguata o negligente attività del predetto professionista e, cioè, diti la sua difettosa prestazione professionale.

In particolare, in relazione all'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine, positivamente svolta, sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per l'assistito, non potendo presumersi dalla sola negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale, va provato non solo il danno subito ma anche il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non sussiste alcuna essenziale diversità tra inesatto adempimento del professionista e adempimento mancato.

Al criterio della ragionevole certezza è tuttavia da rilevare che di recente la Suprema Corte ha sostituito quello della mera probabilità che una corretta attività del legale avrebbe comportato l'esito vittorioso del processo, parificando in tal modo la responsabilità per perdita del processo alla responsabilità per la perdita della chance di vincere il processo (Cass. 6 febbraio 1998, n. 1286; Cass.n. 10966/2O04: Cass. n. 2638/2013).

Il Tribunale si è attenuto a tali principi rilevando che, nel caso in esame, l'attrice si è limitata a produrre la lettera di licenziamento inviatale dalla società Te.In. con la quale le si intimava il licenziamento per superamento del periodo di comporlo, né la medesima ha specificato da quali patologie era affetta né ha provato che il licenziamento le era stato intimato durante il periodo di malattia, posto che non ha prodotto alcuna documentazione a supporto della sua
tesi.

Va a tale ultimo proposito osservato che seppure l'avvocato non le aveva restituito la documentazione ella avrebbe potuto acquisirla presso l'ente pubblico cui aveva trasmesso la certificazione medica per giustificare l'assenza.

In ordine poi alla richiesta di mezzi di prova le prove orali richieste in appello sono inammissibili in quanto concernono circostanze da provare documentalmente, per quanto riguarda i documenti l'appellante non ha dimostrato di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado per causa a lei non imputabile, trattandosi di documentazione che la parte poteva acquisire dall'INPS o comunque dimostrare di non averla potuta ottenere nonostante la richiesta effettuata e pertanto vanno dichiarati inammissibili ex art. 345 c.p.c.

Infine lamenta l'appellante che il Tribunale, nel liquidare in via equitativa, il danno non patrimoniale in Euro 10.000,00, non ha tenuto conto delle enormi sofferenze patite per un così lungo periodo: per dicci anni vivendo con l'ansia di una decisione e con l'aspettativa favorevole prospettatale dal professionista e successivamente nella profonda delusione di aver perso ogni possibilità di essere riassunta c con l'amarezza conseguente alla presa di coscienza del raggiro di cui era rimasta vittima.

In realtà risulta dagli atti che solo nel 2002, a seguito di una lettera raccomandata inviata dalla Sp. alla cancelliere del Tribunale di Rieti l'appellante ebbe l'amara notizia che nessuna causa era pendente presso il Tribunale e che tutte le rassicurazioni e le giustificazioni del ritardo fornitele per oltre 10 anni dall'appellato non erano altro che menzogne.

Ovviamente la delusione, lo sconcerto e le sofferenze nel percepire che tutte le aspettative che aveva riposto in una soluzione positiva, dolosamente confermate negli anni attraverso le continue rassicurazioni dell'avvocato, hanno determinato a carico dell'appellante un danno non patrimoniale di particolare intensità.

Ritiene la Corte che tenuto conto della gravità del fatto, del lungo periodo (circa 10 anni) intercorso tra il momento in cui ha preso cognizione del raggiro e la data della sentenza in cui ha vissuto con l'angoscia di non poter essere più riassunta e di dover vivere con la sola pensione sociale, rendono più adeguato liquidare l'ulteriore importo, in via equitativa, di Euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo.


Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in base alle tariffe di cui al D.M. n. 140/2012, con riferimento all'importo liquidato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Sp.Gr. nei confronti di Ma.Vi. avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 519/11 così provvede;

- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza appellata condanna Mi.Vi. al pagamento, in favore di Sp.Gr., dell'ulteriore somma di Euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado al saldo;

- Condanna l'appellato alla rifusione, in favore di Sp.Gr., delle spese di lite del presente grado, che liquida in complessivi Euro 4,000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 16 giugno 2016.
Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2016.

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