Allegato Riferito ad articoli 28, comma 1, e 33, comma 1 DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2003, n.259
Elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti
di uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti di uso delle numerazioni (Parte C) come precisato
agli articoli 28, comma 1 e 33, comma 1 del Codice.
A. Condizioni delle autorizzazioni generali sono:
1. contribuire al finanziamento del servizio universale in conformità al Capo IV, sezione I, del
Titolo II del Codice;
2. corrispondere i diritti amministrativi ai sensi dell'articolo 34;
3. garantire l'interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente al Capo III del
Titolo II del Codice;
4. garantire l'accessibilita' dei numeri del piano nazionale di numerazione, dei servizi di
comunicazione elettronica dei numeri dello spazio di numerazione telefonica europeo, dei numeri
verdi internazionali universali e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di
numerazione di altri Stati membri per l'utente finale nonche' le condizioni conformemente al Capo
IV del Titolo II del Codice (1);
5. rispettare la normativa ambientale e la pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni
relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative
alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente al Capo V del Titolo
II del Codice e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad
assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura;
6. rispettare gli obblighi di trasmissione conformemente al Capo IV, sezione III del Titolo II del
Codice;
7. garantire la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata specifiche al settore delle
comunicazioni elettroniche conformemente alla normativa nazionale e comunitaria in materia;
8. rispettare le norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni
elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformita' al Capo IV del Titolo II del Codice e le
condizioni relative all'accessibilita' per gli utenti disabili in conformita' all'articolo 57 del Codice
(2);
9. rispettare le restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, nel mercato interno e restrizioni relative alle trasmissioni di
contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio,
del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati appartenenti all'Unione europea concernenti l'esercizio delle attività
televisive;
10. presentare le informazioni in osservanza di una procedura di presentazione della dichiarazione
ai sensi dell'articolo 25, comma 4, e per altri scopi contemplati dall'articolo 33del Codice;
11. assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 96 del Codice, sin dall'inizio
dell'attività;
11-bis. garantire le comunicazioni delle autorita' pubbliche per avvisare il pubblico di minacce
imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamita' (3).
12. garantire le comunicazioni, in caso di catastrofi naturali o di emergenze nazionali, tra i servizi di
emergenza e le autorita', nonche' le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico (4);
13. rispettare le norme relative alla limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici
prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità alle norme comunitarie;
14. rispettare gli obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 2 del Codice
applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente
al Capo III del Titolo II dello stesso Codice;
15. mantenere l'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente al Capo III e al
Capo IV del Titolo II del Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze
elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 2
novembre 2007, n. 194, e del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 in materia di norme
armonizzate sulla compatibilità elettromagnetica (5);
16. garantire la sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla
normativa nazionale e comunitaria in materia;
17. rispettare le condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, comma 2 del
decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti
di uso individuali in conformità dell'articolo 27, commi 1 e 2 del Codice;
18. rispettare le misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 20
del Codice.
18-bis. obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazioni pubbliche che forniscono al
pubblico servizi di comunicazione elettronica al fine di garantire la connessione punto a punto,
conformemente agli obiettivi ed ai principi di cui all'articolo 13 del Codice, la divulgazione delle
eventuali condizioni che limitano l'accesso ai servizi e alle applicazioni o il loro utilizzo qualora tali
condizioni siano previste in conformita' con il diritto dell'Unione europea nonche', ove necessario e
proporzionato, l'accesso da parte delle autorita' di regolamentazione alle informazioni necessarie per
verificare l'accuratezza della divulgazione (6).
B. Condizioni della concessione di diritti di uso delle frequenze radio sono:
1. obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia per il quale sono stati concessi i
diritti d'uso della frequenza, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualita' (7);
2. uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformita' al Capo II del Titolo I del Codice (8);
3. condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del
pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione
generale;
4. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatte salve eventuali modifiche del
piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
5. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del
Titolo I del Codice;
6. contributi per l'uso in conformità all'articolo 35 del Codice;
7. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una
procedura di gara o di selezione comparativa;
8. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.
8-bis. obblighi specifici di un uso sperimentale delle radiofrequenze (9).
C. Condizioni della concessione di diritti di uso dei numeri sono:
1. la designazione del servizio per il quale e' utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione
connessa alla fornitura di tale servizio, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si
possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore
conformemente all'articolo 13 del Codice (10);
2. l'uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità al Capo II del Titolo I del Codice;
3. il rispetto delle norme in materia di portabilità del numero in conformità al Capo IV del Titolo II
del Codice;
4. obbligo di fornire le informazioni degli elenchi pubblici dei contraenti ai fini degliarticoli 55 e 75
del Codice (11);
5. durata massima, in conformità all'articolo 27 del Codice, fatti salvi gli eventuali cambi del Piano
nazionale di numerazione;
6. trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità al Capo II del
Titolo I del Codice;
7. contributi per l'uso in conformità all'articoli 35 del Codice;
8. ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti di uso abbia assunto nell'ambito di una
procedura di gara o di selezione comparativa;
9. obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.
(1) Punto sostituito dall'articolo 71, comma 1, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(2) Punto sostituito dall'articolo 71, comma 2, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(3) Punto inserito dall'articolo 71, comma 3, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(4) Punto sostituito dall'articolo 71, comma 4, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(5) Punto modificato dall'articolo 71, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(6) Punto inserito dall'articolo 71, comma 6, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(7) Punto sostituito dall'articolo 71, comma 7, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(8) Punto sostituito dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(9) Punto inserito dall'articolo 71, comma 9, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(10) Punto sostituito dall'articolo 71, comma 10, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.
(11) Punto modificato dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70.