cassazione 1716 2016 focusIn una recente sentenza, la n. 1716 del 29 gennaio 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il notaio è tenuto a rifiutarsi di procedere al rogito di un atto il cui scopo sia quello di eludere le norme pubblicistiche alla cui violazione corrisponde una sanzione penale, come le norme di natura fiscale, poiché l’art. 27 della legge notarile contiene il solo obbligo a rogare l’atto richiesto dopo aver adeguatamente informato la parte sul contenuto e sugli effetti. 

Per tali motivi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte di Appello che riteneva sussistente il solo reato speciale, rinviando ad altra Sezione per la pronuncia che tenga conto del principio di diritto espresso e del fatto che tale condotta integra anche violazione dell’art. 334 del codice penale.

Tempi di crisi e di rinunce

In tempi di crisi le situazioni economiche possono vacillare pericolosamente e senza lasciare preavviso. Inoltre, si è disposti a tutto pur di mettere al sicuro i beni di famiglia, tra cui le proprietà immobiliari.

Un signore veneto, alle prese con serie difficoltà economiche e un discreto patrimonio da porre al riparo ha così pensato bene di chiedere aiuto al notaio, per risolvere entrambi i problemi. Dopo anni di benessere economico, uno stile di vita tranquillo, per questo signore della provincia di Venezia, iniziano i primi drammi.

Una crisi economica a sei zeri

Il lavoro è sempre più scarso, il costo della vita ogni giorno maggiore e i debiti della società di cui è titolare, aumentano. Si moltiplicano, esponenzialmente, e raggiungono una cifra a sei zeri. Sono ben quarantadue i milioni di euro che questo signore deve versare alle casse dello Stato.

Un pensiero si fa strada sempre più incessantemente: come sottrarre ai creditori i beni di famiglia.

I creditori sul piede di guerra

Nel mentre, dal canto loro i creditori non perdono tempo a cercare di tutelare le proprie, di ragioni, e dopo aver tentato il tutto per tutto decidono di recuperare le somme attraverso le vie giudiziali.

La bella casa di famiglia viene così subito sottratta dal patrimonio del debitore e addirittura sequestrata: non si può vendere, non si può affittare, non si possono nemmeno fare lavori di manutenzione senza prima chiedere il permesso del giudice.

Il signore veneto si ritrova come un ospite nella propria abitazione. Quel che più lo angustia, è il timore che questa situazione possa trasformarsi in un addio definitivo alla casa. Decide così di chiedere consiglio a chi di case e contratti se ne intende davvero, un notaio.

La decisione di rendere il bene difficilmente vendibile

Il notaio sembra avere la soluzione pronta al problema, un atto che rendendo la casa difficile da vendere dia filo da torcere ai creditori sul piede di guerra e pronti a mandare la casa all’asta. Soddisfatto, il signore veneto torna a casa, convinto che per un po’ potrà dormire sonni tranquilli e rimandare il trasloco, ignaro che proprio colui al quale aveva chiesto una soluzione si sarebbe trasformato in un altro, serio, problema.

Le pronunce delle tre corti

La Commissione Amministrativa regionale di disciplina del Trentino Alto Adige condanna il notaio alla pena prevista per violazione dell’art. 28 della Legge Notarile. Successivamente, la Corte di Appello di Venezia riforma parzialmente la decisione con sentenza che viene impugnata dal Procuratore Generale e, in via incidentale, dal notaio. La Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza di appello, rimandando ad altra sezione della Corte di Appello per riformulare la condanna.

Il Procuratore Generale impugna la sentenza della Corte di Appello

Il ricorrente principale, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, ha impugnato la decisione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 334 codice penale, perché oggetto di sottrazione può essere anche il vincolo di indisponibilità creato dal sequestro sul bene, rendendo difficoltoso anche se non impossibile, il conseguimento dello scopo che tale vincolo si pone.

Due motivi per il ricorso principale

Con il secondo motivo, il Procuratore contesta la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in merito alla rilevanza penale della condotta.

Ricorso incidentale per il notaio

Resiste il notaio che, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso principale, propone ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, la violazione e falsa applicazione della Legge Notarile e contradittoria motivazione, per avere giudicato la condotta anche su atti rogati ed aventi ad oggetto beni non sottoposti a sequestro.

Le ragioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso del notaio che aveva stipulato un atto di costituzione di fondo patrimoniale su un bene sottoposto a sequestro penale nonché un atto istitutivo di trust e un atto di costituzione di rendita vitalizia pur sapendo che lo scopo era di rendere inefficace la riscossione coattiva di imposte non pagate.

Commissione amministrativa regionale e Corte di Appello di Venezia

Mentre la Commissione amministrativa regionale sanziona il notaio ritenendo sussistente il reato di cui all’art. 334 cp, da considerarsi un reato di pericolo e pertanto ricorrente non solo nel caso di rendere la vendita impossibile ma anche soltanto più difficoltosa, e il reato di cui all’art. 11 del D. Lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni), la Corte di Appello di Venezia esclude la ricorrenza del reato di cui all’art. 334 cp ritenendo configurabile la sola fattispecie speciale.

Il sequestro pone un vincolo utile a configurare il reato ex art. 334 cp

La Corte di Cassazione, rigettate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso principale per genericità, lo ritiene fondato e lo accoglie.

La decisione si basa sulla idoneità dell’atto stipulato ad eludere il vincolo del sequestro o renderne difficoltosa la funzione, con conseguente irrilevanza della inopponibilità per successione nel tempo della trascrizione, che tutt’al più, giudica la Suprema Corte, renderebbe il reato tentato ma comunque penalmente rilevante.

Il notaio era consapevole delle reali intenzioni del cliente

Viene poi dato rilievo alla consapevolezza del notaio che l’atto cui era stato chiamato a dar rogito in realtà era una misura per sottrarre al Fisco beni per svariati milioni di euro. Per fondare la configurazione di entrambe le fattispecie di reato, nonostante sussista un unico elemento materiale, la Corte ha puntato sulla mancanza di tipizzazione della condotta.

Elemento materiale: la condotta sottrattiva

La condotta di chi volontariamente sottragga al Fisco i beni sottoposti a sequestro per debiti non pagati nei confronti dello Stato, commette una sottrazione del bene immobile alla sua destinazione funzionale come elemento materiale comune sia alla fattispecie dell’art. 334 codice penale che a quella dell’art. 11 del D. Lgs. 74/2000, cosicché è stata riconosciuta la sussistenza di entrambe le violazioni.

Con ciò, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di Appello per avere escluso la violazione dell’art. 28 della Legge Notarile in riferimento all’art. 334 cp disponendo il rinvio ad altra Sezione.

Non solo vendita impossibile ma anche difficoltosa

La Corte di Cassazione ha precisato che il vincolo di indisponibilità che si crea sul bene per effetto del sequestro penale, implica la necessità di preservarlo non solo dalla condotta che miri a rendere impossibile la vendita del bene, cui è preordinata la misura, ma anche a renderla più difficoltosa.

In presenza di tale indisponibilità del bene, pertanto, il notaio non può cedere all’obbligo previsto dall’art. 27 della Legge Notarile di assecondare la pretesa del cliente stipulando tutti gli atti che costui richieda senza valutarne le reali intenzioni.

Dovrà invece accertarsi che il rogito non integri un’elusione delle norme previste in materia di riscossione coattiva delle imposte.

Differenza di trattamento tra creditore pubblico e privato

Ciò comporta altresì una differente considerazione sulla validità degli atti. Essendo tali norme previste a tutela della Pubblica Amministrazione, ed avendo natura pubblicistica, l’atto rogato in loro violazione dovrà essere ritenuto nullo. Tuttavia, manterranno la loro validità se invece ad essere leso dalla condotta dovesse essere un soggetto privato, seppure nella stessa posizione dello Stato o dei suoi organi di riscossione.

Raffronto con la fattispecie colposa a carico del custode

A carico delle cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale, o dall’autorità amministrativa, si può configurare anche il delitto colposo previsto dall’art. 335 codice penale, posto a carico unicamente di chi rivesta la carica di custode e provochi la distruzione, la dispersione o ne agevoli la sottrazione o la soppressione. L’autore del reato, sebbene qualificato, è comunque sottratto alle misure interdittive previste dall’art. 31 codice penale in funzione del rimando operato dall’art. 33 codice penale ai delitti di natura colposa.

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