Contesta la multa accusando gli agenti automobilista condannato per calunniaIl Tribunale di Trento in composizione monocratica il 30 giugno 2017, depositata il 26 settembre 2017, ha pronunciato sentenza di condanna contro gli imputati ritenuti penalmente responsabili in concorso tra loro del reato di calunnia commesso ai danni degli agenti di polizia locale.

I due pur essendo consapevoli dell’innocenza degli agenti e pur essendo a conoscenza della falsità delle accuse mosse, hanno dichiarato nel ricorso avverso la contestazione di violazione delle norme sulla circolazione stradale, che gli agenti accertatori avevano prodotto un atto pubblico falso.

Il Commissariato del Governo per la provincia di Trento che ha ricevuto il ricorso ha obbligatoriamente riferito i fatti all’autorità giudiziaria facendo partire le indagini contro gli agenti accertatori per i reati falsamente attribuiti dagli imputati. Pertanto il giudice ha condannato entrambi gli imputati alla pena di due anni di reclusione e al risarcimento in solido tra loro in favore della parte civile costituita.

Guidare con il cellulare in mano può essere molto rischioso

Le violazioni del Codice della Strada sono severamente punite, per dissuadere gli automobilisti dal tenere condotte di guida che potrebbero essere molto pericolose per loro stessi e per gli altri utenti della strada.

Una delle sanzioni più rigide è quella prevista per chi utilizza il telefono cellulare durante la guida perché questo tipo di distrazione può provocare incidenti anche molto gravi. Eppure, nonostante le conseguenze che si rischiano, accade ancora con facilità di imbattersi in automobilisti che guidano nel traffico con il cellulare all’orecchio, senza dotarsi di auricolare o altri sussidi che consentano di tenere le mani saldamente ancorate al voltante.

In un pomeriggio del mese di marzo del 2014, un uomo residente in provincia di Trento si trova appunto alla guida della sua auto. Passa davanti ad una pattuglia di agenti della Polizia Locale ferma a bordo strada per effettuare i soliti controlli a campione. Gli agenti non perdono un attimo di tempo ed al passaggio dell’automobilista estraggono la paletta facendogli cenno di accostare. Nel giro di qualche minuto l’automobilista riparte recando con sé il verbale di contravvenzione, per aver fatto uso del suo cellulare durante la marcia e fuori dei casi consentiti.

Due versioni dei fatti nettamente divergenti tra conducente e verbalizzanti

Sul verbale c’è scritto chiaramente che al momento del controllo, il conducente è solo a bordo e tiene con la mano destra il cellulare appoggiato all’orecchio destro. Nello spazio delle dichiarazioni rilasciate dal conducente, si legge che egli ha ammesso l’infrazione, aggiungendo che doveva sentire dal telefono finché non avesse collegato l’auricolare.

L’automobilista non è affatto rassegnato all’idea di aver preso una multa, e decide di contestare il verbale. Per farlo, è sufficiente rivolgersi ad un ente pubblico chiamato Commissariato del Governo di Trento. Lì provvederanno ad esaminare la sua versione dei fatti e a decidere se annullare o meno la multa.

La versione dei fatti che l’automobilista racconta nel suo ricorso è però molto diversa da quella che gli agenti di polizia municipale hanno esposto nel verbale. Precisamente, egli riporta una descrizione dei fatti che ha rilasciato una persona di sua conoscenza, che si trovava a passare vicino all’automobilista appena prima che gli agenti elevassero la multa.

All’improvviso compare un conoscente che dichiara di avere assistito a tutta la scena smentendo la ricostruzione dei vigili urbani

Questo suo conoscente, riferisce che quel giorno mentre cammina sulla strada nota l’automobilista che passa al suo fianco e si salutano. Egli rammenta che l’automobilista lo saluta con la mano sinistra, libera e senza oggetti in mano, mentre la mano destra è appoggiata sul volante. Inoltre, riferisce di aver notato che gli agenti della polizia locale non erano entrambi concentrati sull’automobilista, perché uno di loro invece di essere rivolto verso la strada stava chiacchierando con un passante.

Oltre a quanto sopra, l’automobilista riporta una circostanza che sembra in contraddizione con quanto riferito dal suo conoscente: egli aveva effettivamente il cellulare in mano durante la guida allo scopo di attivare il sistema vivavoce e lo teneva con la mano sinistra essendo mancino.

Tanto è bastato perché il ricorso fosse respinto e l’automobilista definitivamente condannato al pagamento della multa per violazione del codice della strada, con l’ulteriore disagio di dover rendere conto delle incolpazioni mosse nei confronti della polizia municipale che aveva provveduto ad elevare la contravvenzione.

Processo per calunnia a carico del conducente e del suo conoscente

I due imputati vengono tratti a giudizio davanti al Tribunale di Trento con decreto ex art. 429 c.p.p. per rispondere del reato di calunnia. Il processo viene celebrato in assenza degli imputati, ex art. 420 bis co. 2 c.p.p. Le parti offese si costituiscono parti civili. Al termine della istruttoria dibattimentale, le parti concludono all'udienza del 30.06.17 e il giudice emette il dispositivo, letto in pubblica udienza.

Per la difesa manca l’elemento psicologico del reato

La difesa degli imputati insiste per l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 cpp affermando che l’elemento psicologico richiesto per la configurabilità della calunnia sarebbe escluso dalla ricorrenza della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. e che l’indagine penale nei confronti degli agenti non ha avuto inizio.

Le parti civili chiedono che venga riconosciuta la penale responsabilità degli imputati e la conseguente liquidazione del danno in ragione del pregiudizio arrecato ai due pubblici ufficiali, alla gravità delle accuse mosse, al fatto che sia stato necessario formalizzare i fatti mediante rapporto ai superiori e renderli noti attraverso il deposito del ricorso presso il Comando della Polizia municipale.

La pubblica accusa insiste per la condanna degli imputati per i reati loro ascritti.

Il Tribunale di Trento condanna gli imputati perché le loro versioni dei fatti sono contraddittorie

Il giudice monocratico del Tribunale di Trento condanna gli imputati alla pena di anni due di reclusione, escluse le attenuanti generiche. Ritenuti sussistenti gli elementi costituitivi del danno richiesto dalle parti civili, liquida in loro favore una somma omnicomprensiva in ragione delle modalità del fatto.

L’elemento oggettivo del reato, ovvero la falsa rappresentazione del reato a carico di chi si sa innocente, è dedotto dalle contraddizioni emergenti dalle dichiarazioni del conducente nonché dal fatto che l’altro imputato ha rilasciato dichiarazioni false per supportare la ricostruzione del conducente. Tutti questi elementi convergono nel tentativo di attribuire agli agenti una verbalizzazione di fatti diversi da quelli realmente verificatisi, il che concreterebbe una fattispecie di reato.

Il giudice ritiene provato che il conducente avesse il telefonino in mano

Il giudice ritiene acclarato che al momento dell’accertamento il conducente era alla guida del veicolo, in marcia, ed aveva in mano un cellulare.

Riferisce infatti l’imputato nella immediatezza della contestazione che il particolare modello del telefono richiedeva che il dispositivo vivavoce si attivasse avvicinando il microfono alla bocca. Tanto risulta dalle dichiarazioni rese a verbale dal conducente subito dopo l’accertamento del fatto. Tali dichiarazioni sono state sottoscritte dal conducente e mai smentite o contestate negli atti successivi, quali il ricorso amministrativo al Commissariato del Governo.

A tal proposito viene definita palesemente falsa la dichiarazione resa dal conoscente dell’automobilista, imputato anch’egli, che narra tutta la vicenda come se vi avesse assistito dal suo inizio, mentre le risultanze istruttorie hanno dimostrato che uno dei due agenti lo conosceva personalmente e però ha dichiarato di non averlo affatto visto sul luogo dei fatti.

Il giudice esamina poi il contenuto del ricorso, portando l’attenzione sulla quantità di elementi contraddittori nella descrizione del fatto che fanno propendere per una ricostruzione dei fatti difforme dalla realtà. A parte la dedotta giustificazione, e cioè che non vi è divieto di tenere il cellulare in mano durante la marcia se lo scopo è quello di attivare il dispositivo vivavoce, anche le altre affermazioni secondo il giudice sono da ritenersi infondate.

Ricorre anche l’elemento soggettivo della consapevolezza di dichiarare il falso

Quanto all’elemento soggettivo, cioè la consapevolezza della falsità di quanto dichiarato da entrambi gli imputati, esso non è escluso dalla ricorrenza del diritto di difesa. La condotta autodifensiva posta in essere dal conducente, si è concretata mediante l’allegazione di circostanze infamanti ed offensive, deduce il giudice.

L’imputato è andato dunque oltre i limiti concessi dalla norma che permette di confutare le accuse che si sanno essere fondate, ed ha coinvolto gli agenti di polizia municipale incolpandoli di un fatto concreto, circostanziato e specifico, idoneo a provocare una indagine penale da parte dell’autorità, pur sapendoli innocenti.

A nulla vale obiettare, per confutare l’idoneità offensiva della condotta, che l’azione penale a carico dei due agenti accertatori non è iniziata. Infatti, sulla scia di un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e uniforme, è sufficiente che vi siano gli elementi per una incriminazione, anche se solo astrattamente.

In questo caso il ricorso contiene fatti a carico dei due agenti che presentano elementi costitutivi di reati perseguibili d’ufficio e il fatto che esso fosse stato depositato presso il Comando di Polizia municipale e il Commissariato del Governo, fa sì che abbia raggiunto i destinatari obbligati ex art. 331 c.p.p. a dare impulso all’azione penale mediante denuncia.

Quando è possibile applicare alla calunnia la scriminante dell’esercizio del diritto di difesa

Uno degli aspetti maggiormente invocati nelle argomentazioni difensive degli imputati del reato di calunnia, è la scriminante dell’esercizio del diritto di difesa ai sensi dell’art. 51 cp. Essa consente all’imputato o indiziato di un reato di mentire e di riferire fatti falsi per salvaguardare il proprio diritto di difendersi.

Tuttavia, il diritto di difesa rischia di trasformarsi in una condotta penalmente rilevante quando la confutazione delle accuse comprende anche l’incolpazione di un terzo che si sa essere innocente. Quello che infatti viene preso in considerazione dal giudice per riconoscere la sussistenza della scriminante, sono le modalità di tale esercizio, il tempo e la situazione complessiva.

Ad esempio, se per difendersi l’imputato o l’indiziato attribuisce un determinato reato ad un’altra persona che sa essere innocente, e tale condotta viene attuata nell’immediatezza dell’accertamento o durante uno degli strumenti processuali messi a disposizione dell’imputato per esprimere le proprie tesi difensive, il giudice potrà valutare le accuse false più come una modalità dell’esercizio di difesa che come una condotta calunniosa.

Se invece l’imputato o indiziato elabora una serie di accuse circostanziate e precise, attribuendo ad altri fatti verosimili che potrebbero dare adito ad iniziative di carattere indagatorio esponendoli al rischio di accertamenti penali, allora in questo caso è possibile inferire la calunnia dalla sua condotta.

Altri casi di calunnia a danno degli agenti accertatori delle violazioni al codice della strada 

Non è la prima volta che un automobilista nel tentativo di annullare una contravvenzione al codice della strada finisce per dover scontare anche una condanna per calunnia nei confronti dei vigili urbani che hanno elevato la multa.

Nel 2015 un trasportatore veneto ricorre contro la multa sostenendo che i vigili urbani avevano verbalizzato una sosta di diverse ore quando invece il furgone era parcheggiato da pochi minuti mentre nel 2008 un ragazzo viene fermato al volante di una fuoriserie in evidente stato di ebbrezza ma per discolparsi nel ricorso denuncia che i vigili avrebbero verbalizzato che alla guida era lui quando invece c’era la sua ragazza. In entrambi i casi i due automobilisti sono stati condannati per reato di calunnia e al risarcimento del danno.

Tags: Dir. Penale

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