Legge Negoziazione Assistita da Avvocati - D.L. 132/14

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132

 
 Vigente al: 31-5-2018  
 

Capo I 

Eliminazione dell'arretrato e trasferimento in sede arbitrale dei
procedimenti civili pendenti 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazione e adottare altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di  processo
civile, nonche' misure  urgenti  per  la  tutela  del  credito  e  la
semplificazione e accelerazione del processo di esecuzione forzata; 
  Considerata la finalita' di assicurare una  maggiore  funzionalita'
ed efficienza della giustizia civile  mediante  le  predette  urgenti
misure; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Trasferimento alla sede arbitrale di  procedimenti  pendenti  dinanzi
                      all'autorita' giudiziaria 
 
  1. Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d'appello
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non
hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono  in  materia
di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non
e' stata assunta in  decisione,  le  parti,  con  istanza  congiunta,
possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale  a  norma
delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice
di procedura civile. ((Tale facolta'  e'  consentita  altresi'  nelle
cause vertenti su diritti che abbiano  nel  contratto  collettivo  di
lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto  stesso  abbia
previsto e disciplinato la soluzione arbitrale. Per  le  controversie
di valore non superiore a 50.000 euro in materia  di  responsabilita'
extracontrattuale o aventi  ad  oggetto  il  pagamento  di  somme  di
denaro,  nei  casi  in  cui  sia  parte  del  giudizio  una  pubblica
amministrazione, il consenso di questa alla richiesta  di  promuovere
il procedimento  arbitrale  avanzata  dalla  sola  parte  privata  si
intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica  amministrazione
esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta)). 
  2. Il giudice, rilevata la sussistenza delle condizioni di  cui  al
comma 1, ferme restando le preclusioni e  le  decadenze  intervenute,
dispone la trasmissione del fascicolo  al  presidente  del  Consiglio
dell'ordine del circondario in cui ha sede  il  tribunale  ovvero  la
corte di appello per  la  nomina  del  collegio  arbitrale  ((per  le
controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le  parti  lo
decidano concordemente, di un arbitro per le controversie  di  valore
inferiore  ad  euro  100.000)).   Gli   arbitri   sono   individuati,
concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine,
((tra  gli  avvocati  iscritti  da  almeno  cinque   anni   nell'albo
dell'ordine circondariale che non hanno subito  negli  ultimi  cinque
anni condanne definitive comportanti  la  sospensione  dall'albo))  e
che,  prima  della  trasmissione  del  fascicolo,  hanno   reso   una
dichiarazione di disponibilita' al Consiglio stesso. 
  ((2-bis.  La  funzione  di  consigliere  dell'ordine  e  l'incarico
arbitrale di  cui  al  presente  articolo  sono  incompatibili.  Tale
incompatibilita' si estende anche per i consiglieri uscenti  per  una
intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato)). 
  3. Il procedimento prosegue davanti agli arbitri. Restano fermi gli
effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e
il lodo ha gli stessi effetti della sentenza. 
  4. Quando la trasmissione a norma del comma 2 e' disposta in  grado
d'appello  e  il  procedimento  arbitrale  non  si  conclude  con  la
pronuncia del lodo entro centoventi  giorni  dall'accettazione  della
nomina del collegio arbitrale,  il  processo  deve  essere  riassunto
entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni.  ((E'  in
facolta' degli arbitri, previo accordo tra le parti,  richiedere  che
il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta
giorni)). Quando il processo e' riassunto il  lodo  non  puo'  essere
piu' pronunciato. Se nessuna delle parti  procede  alla  riassunzione
nel termine, il procedimento si estingue e si applica l'articolo  338
del codice di procedura civile. Quando, a norma dell'articolo 830 del
codice di procedura civile, e' stata dichiarata la nullita' del  lodo
pronunciato entro il termine di centoventi giorni  di  cui  al  primo
periodo o,  in  ogni  caso,  entro  la  scadenza  di  quello  per  la
riassunzione, il processo deve essere riassunto entro sessanta giorni
dal passaggio in giudicato della sentenza di nullita'. 
  5. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, con decreto  regolamentare
del Ministro della giustizia ((, da  adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,)) possono essere stabilite riduzioni dei  parametri
relativi ai compensi degli arbitri. Nei medesimi casi non si  applica
l'articolo 814, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura
civile. 
  ((5-bis. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresi' stabiliti i
criteri  per  l'assegnazione  degli  arbitrati  tra   i   quali,   in
particolare,  le  competenze  professionali  dell'arbitro,  anche  in
relazione alle ragioni del contendere e alla  materia  oggetto  della
controversia, nonche' il principio della rotazione  nell'assegnazione
degli  incarichi,  prevedendo  altresi'   sistemi   di   designazione
automatica)). 

Capo II 

Procedura di negoziazione assistita da ((uno o piu' avvocati)) 

                               Art. 2 
 
 
  Convenzione di negoziazione assistita da ((uno o piu' avvocati)) 
 
  1. La  convenzione  di  negoziazione  assistita  da  ((uno  o  piu'
avvocati)) e' un accordo mediante il quale  le  parti  convengono  di
cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole
la controversia tramite l'assistenza di  avvocati  iscritti  all'albo
anche ai sensi dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 96. 
  ((1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  di  affidare  la  convenzione  di  negoziazione  alla   propria
avvocatura, ove presente)). 
  2. La convenzione di negoziazione deve precisare: 
    a) il termine concordato dalle  parti  per  l'espletamento  della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese ((e non  superiore  a
tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo  tra  le
parti)); 
    b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare  diritti
indisponibili ((o vertere in materia di lavoro)). 
  3. La convenzione e' conclusa per un periodo di  tempo  determinato
dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a). 
  4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena  di  nullita',
in forma scritta. 
  5. La convenzione e' conclusa con  l'assistenza  di  ((uno  o  piu'
avvocati)). 
  6.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  sottoscrizioni
apposte   alla   convenzione   sotto   la   propria   responsabilita'
professionale. 
  7. E' dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  cliente
all'atto  del  conferimento  dell'incarico  della   possibilita'   di
ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. 
                               Art. 3 
 
 
                          Improcedibilita' 
 
  1. Chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di
veicoli e natanti deve, tramite il  suo  avvocato,  invitare  l'altra
parte a stipulare una convenzione  di  negoziazione  assistita.  Allo
stesso modo deve procedere,  fuori  dei  casi  previsti  dal  periodo
precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo  4
marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in  giudizio  una  domanda  di
pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila
euro. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e'
condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di
decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima
udienza. Il giudice quando rileva che la  negoziazione  assistita  e'
gia' iniziata, ma non si e' conclusa,  fissa  la  successiva  udienza
dopo la scadenza del termine di cui  all'articolo  2  comma  3.  Allo
stesso modo provvede quando la negoziazione non  e'  stata  esperita,
assegnando contestualmente alle parti il termine di  quindici  giorni
per la comunicazione dell'invito. Il presente comma  non  si  applica
alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti  da
contratti conclusi tra professionisti e consumatori. 
  2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione  assistita
e'  condizione  di  procedibilita'  della   domanda   giudiziale   la
condizione si considera  avverata  se  l'invito  non  e'  seguito  da
adesione o e' seguito  da  rifiuto  entro  trenta  giorni  dalla  sua
ricezione ovvero quando  e'  decorso  il  periodo  di  tempo  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a). 
  3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica: 
    a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; 
    b) nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile; 
    c) nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione
relativi all'esecuzione forzata; 
    d) nei procedimenti in camera di consiglio; 
    e) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 
  4. L'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  nei
casi di cui al comma 1 non preclude la concessione  di  provvedimenti
urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. 
  5.  Restano  ferme   le   disposizioni   che   prevedono   speciali
procedimenti obbligatori  di  conciliazione  e  mediazione,  comunque
denominati. ((Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie  soggette
ad altri termini di procedibilita', decorre unitamente ai medesimi)). 
  6. Quando il procedimento di negoziazione assistita  e'  condizione
di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto  compenso
dalla parte  che  si  trova  nelle  condizioni  per  l'ammissione  al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi  dell'articolo  76  (L)  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di  giustizia,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A  tale
fine  la  parte  e'  tenuta  a   depositare   all'avvocato   apposita
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   di   notorieta',   la   cui
sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonche'
a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a
comprovare la veridicita' di quanto dichiarato. 
  7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte
puo' stare in giudizio personalmente. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia
decorsi  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
           Non accettazione dell'invito e mancato accordo 
 
  1. L'invito a stipulare  la  convenzione  deve  indicare  l'oggetto
della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta
all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto  puo'
essere valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio  e  di
quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del  codice  di
procedura civile. 
  2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito
avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito. 
  3.  La  dichiarazione  di  mancato  accordo  e'  certificata  dagli
avvocati designati. 
                               Art. 5 
 
 
Esecutivita' dell'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  e
                            trascrizione 
 
  1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle  parti
e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 
  2.  Gli  avvocati  certificano  l'autografia  delle  firme   e   la
conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. 
  ((2-bis. L'accordo di cui al  comma  1  deve  essere  integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,
del codice di procedura civile)). 
  3. Se con  l'accordo  le  parti  concludono  uno  dei  contratti  o
compiono uno degli atti ((soggetti a  trascrizione)),  per  procedere
alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale
di accordo deve essere autenticata da un pubblico  ufficiale  a  cio'
autorizzato. 
  4. Costituisce illecito deontologico per  l'avvocato  impugnare  un
accordo alla cui redazione ha partecipato. 
  ((4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo
2010, n. 28,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:
"L'accordo di cui al periodo  precedente  deve  essere  integralmente
trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo  480,  secondo  comma,
del codice di procedura civile")). 
                               Art. 6 
 
Convenzione di negoziazione assistita da ((uno o piu' avvocati))  per
le soluzioni consensuali  di  separazione  personale,  di  cessazione
degli effetti civili o di scioglimento del  matrimonio,  di  modifica
           delle condizioni di separazione o di divorzio. 
 
  1. La convenzione di negoziazione assistita ((da almeno un avvocato
per parte)) puo' essere conclusa tra coniugi al fine  di  raggiungere
una soluzione consensuale di  separazione  personale,  di  cessazione
degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento  del  matrimonio
nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2),  lettera  b),
della legge ((1º dicembre)) 1970, n. 898, e successive modificazioni,
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. 
  ((2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni  incapaci  o
portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  della
legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   ovvero   economicamente   non
autosufficienti, l'accordo raggiunto  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita e' trasmesso al procuratore  della  Repubblica
presso  il  tribunale  competente  il  quale,  quando   non   ravvisa
irregolarita',  comunica  agli  avvocati   il   nullaosta   per   gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza  di  figli  minori,  di
figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di  handicap  grave  ovvero
economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito  di
convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro  il
termine di dieci giorni al procuratore  della  Repubblica  presso  il
tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde
all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene  che  l'accordo
non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica
lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del  tribunale,  che
fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle  parti
e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma
3)). 
  3. L'accordo raggiunto a  seguito  della  convenzione  produce  gli
effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali  che  definiscono,
nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione  personale,
di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  di  scioglimento
del matrimonio e di modifica delle condizioni  di  separazione  o  di
divorzio. ((Nell'accordo si da' atto che gli avvocati  hanno  tentato
di conciliare le parti e le hanno  informate  della  possibilita'  di
esperire la mediazione familiare e che gli avvocati  hanno  informato
le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi  adeguati
con ciascuno dei genitori)). L'avvocato della parte  e'  obbligato  a
trasmettere, entro il termine di dieci  giorni,  all'ufficiale  dello
stato  civile  del  Comune  in  cui  il  matrimonio  fu  iscritto   o
trascritto, copia,  autenticata  dallo  stesso,  dell'accordo  munito
delle certificazioni di cui all'articolo 5. 
  4. All'avvocato che viola l'obbligo di  cui  al  comma  3,  ((terzo
periodo)), e' applicata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  ((da
euro 2.000 ad euro 10.000)). Alla irrogazione della sanzione  di  cui
al periodo che precede e' competente il Comune in cui  devono  essere
eseguite le annotazioni previste dall'articolo  69  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. 
  ((5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g)  e'  inserita  la
seguente: 
      "g-bis) gli accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di cessazione degli effetti civili del matrimonio e  di  scioglimento
del matrimonio"; 
    b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      "h-bis) gli accordi  raggiunti  a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o piu' avvocati conclusi tra coniugi al
fine  di  raggiungere  una  soluzione  consensuale   di   separazione
personale, di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni  di
separazione o di divorzio"; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d)  e'  inserita  la
seguente: 
      "d-bis) degli accordi raggiunti a  seguito  di  convenzione  di
negoziazione assistita da uno o  piu'  avvocati  ovvero  autorizzati,
conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale
di separazione personale, di  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio")). 
                               Art. 7 
 
      ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162)) 
                               Art. 8 
 
 
          Interruzione della prescrizione e della decadenza 
 
  1. Dal momento della comunicazione  dell'invito  a  concludere  una
convenzione di negoziazione  assistita  ovvero  della  sottoscrizione
della convenzione si producono sulla prescrizione gli  effetti  della
domanda giudiziale. Dalla stessa  data  e'  impedita,  per  una  sola
volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non  e'  accettato
nel termine di cui all'articolo 4, comma  1,  la  domanda  giudiziale
deve  essere  proposta  entro  il  medesimo  termine   di   decadenza
decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero
dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati. 
                               Art. 9 
 
 
         Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza 
 
  1. I  difensori  non  possono  essere  nominati  arbitri  ai  sensi
dell'articolo 810 del codice di procedura civile  nelle  controversie
aventi il medesimo oggetto o connesse. 
  2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di  comportarsi  con
lealta'  e  di  tenere  riservate  le   informazioni   ricevute.   Le
dichiarazioni  rese  e  le  informazioni  acquisite  nel  corso   del
procedimento non possono essere utilizzate  nel  giudizio  avente  in
tutto o in parte il medesimo oggetto. 
  3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento
non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni
rese e delle informazioni acquisite. 
  4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura  penale  e  si
estendono le garanzie previste per il  difensore  dalle  disposizioni
dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale  in  quanto
applicabili. 
  ((4-bis. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli
obblighi di lealta' e riservatezza di cui al comma 2 costituisce  per
l'avvocato illecito disciplinare)). 
                               Art. 10 
 
 
                           Antiriciclaggio 
 
  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo  21  novembre
2007,   n.   231,   dopo   le   parole:   «compresa   la   consulenza
sull'eventualita' di  intentare  o  evitare  un  procedimento,»  sono
inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di  negoziazione
assistita da ((uno o piu' avvocati)) ai sensi di legge,». 
                               Art. 11 
 
 
                          Raccolta dei dati 
 
  1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti  a
seguito  della  convenzione  sono  tenuti  a  trasmetterne  copia  al
Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e'  stato
raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno
degli avvocati. 
  2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense  provvede  al
monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette
i dati al Ministero della giustizia. 
  ((2-bis. Il Ministro della giustizia  trasmette  alle  Camere,  con
cadenza annuale,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al presente capo, contenente, in  particolare,  i
dati trasmessi ai sensi  del  comma  2,  distinti  per  tipologia  di
controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie  iscritte
a  ruolo  nell'anno  di  riferimento,  a  loro  volta  distinti   per
tipologia)). 

Capo III 

Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di
separazione personale e di divorzio 

                               Art. 12 
 
Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di
cessazione degli effetti  civili  del  matrimonio  e  modifica  delle
condizioni di separazione o di divorzio innanzi  all'ufficiale  dello
                            stato civile. 
 
  1. I  coniugi  possono  concludere,  ((innanzi  al  sindaco,  quale
ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,)) del comune  di
residenza di uno di loro o  del  comune  presso  cui  e'  iscritto  o
trascritto l'atto di matrimonio, ((con l'assistenza facoltativa di un
avvocato,)) un accordo di separazione personale ovvero, nei  casi  di
cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),  della  legge
((1º dicembre)) 1970, n. 898, di scioglimento o di  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica  delle  condizioni
di separazione o di divorzio. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in
presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori
di handicap grave ((ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104,)) ovvero economicamente non autosufficienti. 
  3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti
personalmente ((, con l'assistenza facoltativa di un  avvocato,))  la
dichiarazione che esse vogliono  separarsi  ovvero  far  cessare  gli
effetti civili del matrimonio o  ottenerne  lo  scioglimento  secondo
condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la
modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non
puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente
l'accordo  e'  compilato  e  sottoscritto  immediatamente   dopo   il
ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente  comma.  L'accordo
tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di
cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di  separazione  personale,   di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di  scioglimento  del
matrimonio e  di  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di
divorzio.  ((Nei  soli  casi  di  separazione  personale,  ovvero  di
cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento  del
matrimonio secondo condizioni  concordate,  l'ufficiale  dello  stato
civile, quando riceve le  dichiarazioni  dei  coniugi,  li  invita  a
comparire di fronte a se' non prima di trenta giorni dalla  ricezione
per la conferma dell'accordo anche ai fini degli adempimenti  di  cui
al comma 5. La  mancata  comparizione  equivale  a  mancata  conferma
dell'accordo)). 
  4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero
2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le
parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,
ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a
seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato
ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.». 
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.
396 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e'  aggiunta
la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di
cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti
dall'ufficiale dello stato civile;»; 
    b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la
seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di
scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio;»; 
    c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e'  aggiunta
la  seguente  lettera:«  d-ter)  ((degli  accordi))  di   separazione
personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del
matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;». 
  6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo
il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)
Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della
conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di
scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,
nonche' di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio,
ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  puo'  essere
stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per
le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato
A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
642». 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. 

Capo IV 

Altre misure per la funzionalita' del processo civile di cognizione 

                               Art. 13 
 
 
         Modifiche al regime della compensazione delle spese 
 
  ((1. All'articolo 92 del codice di  procedura  civile,  il  secondo
comma e' sostituito dal seguente: 
    "Se vi e' soccombenza  reciproca  ovvero  nel  caso  di  assoluta
novita' della questione trattata  o  mutamento  della  giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti,  il  giudice  puo'  compensare  le
spese tra le parti, parzialmente o per intero")). 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                               Art. 14 
 
 
                Passaggio dal rito ordinario al rito 
                       sommario di cognizione 
 
  1. Dopo l'articolo 183 del codice di procedura civile  e'  inserito
il seguente: 
  «183-bis  (Passaggio  dal  rito  ordinario  al  rito  sommario   di
cognizione).  - Nelle  cause  in  cui   il   tribunale   giudica   in
composizione monocratica, il  giudice  nell'udienza  di  trattazione,
valutata la complessita' della  lite  e  dell'istruzione  probatoria,
puo' disporre,  previo  contraddittorio  anche  mediante  trattazione
scritta, con ordinanza  non  impugnabile,  che  si  proceda  a  norma
dell'articolo 702-ter e invita  le  parti  ad  indicare,  a  pena  di
decadenza, nella stessa udienza i mezzi  di  prova,  ivi  compresi  i
documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova  contraria.
Se richiesto, puo' fissare una nuova udienza e termine perentorio non
superiore a quindici giorni per l'indicazione dei mezzi  di  prova  e
produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni
per le sole indicazioni di prova contraria.». 
  2. La disposizione di cui al comma 1  si  applica  ai  procedimenti
introdotti a decorrere dal trentesimo giorno  successivo  all'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                               Art. 15 
 
      ((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162)) 
                               Art. 16 
 
Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione  delle  ferie
     dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato. 
 
  1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal
1° agosto al 15 settembre di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal 1º al 31 agosto di ciascun anno». ((2)) 
  2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e'  aggiunto
il seguente: 
  «Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli  avvocati  e  procuratori
dello Stato). - Fermo quanto disposto dall'articolo 1 della legge  23
dicembre  1977,  n.  937,  i  magistrati  ordinari,   amministrativi,
contabili e militari, nonche' gli avvocati e procuratori dello  Stato
hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni.». 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  acquistano  efficacia  a
decorrere dall'anno 2015. 
  4.  Gli  organi  di  autogoverno  delle  magistrature  e   l'organo
dell'avvocatura dello Stato competente provvedono ad adottare  misure
organizzative conseguenti  all'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi 1 e 2. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art.  20,  comma  1-ter)
che il comma 1 del presente articolo si interpreta nel senso  che  si
applica  anche  al  processo  davanti  ai  tribunali   amministrativi
regionali e al Consiglio di Stato. 

Capo V 

Altre disposizioni per la tutela del credito nonche' per la
semplificazione e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata
e delle procedure concorsuali 

                               Art. 17 
 
 
          Misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti 
 
  1. All'articolo 1284 del codice civile dopo  il  terzo  comma  sono
aggiunti i seguenti: 
  «Se le parti non ne hanno determinato la misura, ((dal  momento  in
cui e' proposta domanda giudiziale)) il saggio degli interessi legali
e' pari a quello previsto dalla  legislazione  speciale  relativa  ai
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 
  La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con  cui
si promuove il procedimento arbitrale.». 
  2. Le disposizioni  del  comma  1  producono  effetti  rispetto  ai
procedimenti iniziati a decorrere dal  trentesimo  giorno  successivo
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
                               Art. 18 
 
 
    Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione 
 
  1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente: 
    «Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario  consegna  senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo  esecutivo  e  il
precetto.  Il  creditore  deve  depositare  nella   cancelleria   del
tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo,
con copie conformi degli atti di cui  al  periodo  precedente,  entro
((quindici giorni)) dalla consegna. ((La conformita' di tali copie e'
attestata dall'avvocato del  creditore  ai  soli  fini  del  presente
articolo)). Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di  cui  all'articolo
497  copia  del  processo  verbale   e'   conservata   dall'ufficiale
giudiziario  a  disposizione  del  debitore.  Il  pignoramento  perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli  atti
di cui al primo periodo del presente comma sono depositate  oltre  il
termine di ((quindici giorni)) dalla consegna al creditore.»; 
    b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente: 
    «Eseguita   l'ultima   notificazione,   l'ufficiale   giudiziario
consegna  senza  ritardo  al  creditore  l'originale   dell'atto   di
citazione.  Il  creditore  deve  depositare  nella  cancelleria   del
tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a  ruolo,
con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta giorni dalla  consegna.  ((La  conformita'  di
tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini  del
presente articolo)). Il cancelliere al momento del deposito forma  il
fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando  la
nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al  ((secondo
periodo)) sono depositate oltre il termine  di  trenta  giorni  dalla
consegna al creditore.»; 
    c) l'articolo 557 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  557  (Deposito  dell'atto  di  pignoramento).  -  Eseguita
l'ultima  notificazione,  l'ufficiale  giudiziario   consegna   senza
ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. 
    Il creditore deve  depositare  nella  cancelleria  del  tribunale
competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con  copie
conformi  del  titolo   esecutivo,   del   precetto,   dell'atto   di
pignoramento e della nota di trascrizione entro  ((quindici  giorni))
dalla consegna dell'atto di pignoramento. ((La  conformita'  di  tali
copie e' attestata dall'avvocato  del  creditore  ai  soli  fini  del
presente articolo)). Nell'ipotesi di  cui  all'articolo  555,  ultimo
comma, il creditore deve depositare la nota  di  trascrizione  appena
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. 
    Il   cancelliere   forma   il   fascicolo   dell'esecuzione.   Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e
le copie dell'atto  di  pignoramento,  del  titolo  esecutivo  e  del
precetto sono depositate oltre  il  termine  di  ((quindici  giorni))
dalla consegna al creditore.». 
  2. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il seguente: 
  «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione).  -  La  nota  d'iscrizione  a  ruolo  del   processo
esecutivo  per   espropriazione   deve   in   ogni   caso   contenere
l'indicazione  delle  parti,  nonche'  le  generalita'  e  il  codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la  causa  a  ruolo,
del difensore, della cosa o del  bene  oggetto  di  pignoramento.  Il
Ministro della giustizia,  con  proprio  decreto  avente  natura  non
regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.»; 
  ((2-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, dopo l'articolo 164-bis, introdotto dall'articolo  19,  comma
2, lettera b), del presente decreto, e' inserito il seguente: 
  "Art. 164-ter. - (Inefficacia del pignoramento per mancato deposito
della nota di iscrizione  a  ruolo).  -  Quando  il  pignoramento  e'
divenuto inefficace per mancato deposito della nota di  iscrizione  a
ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque  giorni  dalla
scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e  all'eventuale
terzo, mediante atto  notificato.  In  ogni  caso  ogni  obbligo  del
debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a  ruolo  non
e' stata depositata nei termini di legge. 
  La cancellazione della  trascrizione  del  pignoramento  si  esegue
quando  e'  ordinata  giudizialmente  ovvero  quando   il   creditore
pignorante dichiara,  nelle  forme  richieste  dalla  legge,  che  il
pignoramento e' divenuto inefficace per mancato deposito  della  nota
di iscrizione a ruolo nel termine stabilito")). 
  3. Le disposizioni di cui ((ai commi 1, 2 e 2-bis)) si applicano ai
procedimenti esecutivi iniziati a  decorrere  dal  trentesimo  giorno
successivo all'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto-legge. 
  4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
  «A decorrere dal 31 marzo 2015, il  deposito  nei  procedimenti  di
espropriazione forzata della nota di  iscrizione  a  ruolo  ha  luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione  dei  documenti  informatici.  Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo  sono  depositati,  con  le  medesime
modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli  518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma,  del  codice  di
procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis.». 
                               Art. 19 
 
 
 Misure per l'efficienza e la semplificazione del processo esecutivo 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    ((a)  all'articolo  26,  il  secondo  comma  e'  sostituito   dal
seguente: 
    "Per l'esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi
e' competente  il  giudice  del  luogo  in  cui  il  debitore  ha  la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede")); 
    b) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
    «Art.  26-bis  (Foro  relativo  all'espropriazione   forzata   di
crediti). - Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni
indicate  dall'articolo  413,  quinto  comma,  per   l'espropriazione
forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto  dalle  leggi
speciali,  il  giudice  del  luogo  dove  il  terzo  debitore  ha  la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede. 
  Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione  forzata
di crediti e' competente il giudice del luogo in cui il  debitore  ha
la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.»; 
    c) all'articolo 492 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il settimo comma e' abrogato; 
      2) all'ottavo comma, le parole «negli stessi  casi  di  cui  al
settimo comma e» sono soppresse; 
    d) dopo l'articolo 492 e' inserito il seguente: 
    «Art. 492-bis (Ricerca con  modalita'  telematiche  dei  beni  da
pignorare). - Su istanza del creditore procedente, il presidente  del
tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio,
la dimora o la sede, verificato il  diritto  della  parte  istante  a
procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca  con  modalita'
telematiche  dei  beni  da  pignorare.   L'istanza   deve   contenere
l'indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  ordinaria  ed  il
numero di fax del  difensore  nonche',  ai  fini  dell'articolo  547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. 
  Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di  accesso  ai
dati e alle  informazioni  degli  archivi  automatizzati  del  Centro
elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi
dell'articolo  8  della  legge  1°   aprile   1981,   n.   121,   con
l'autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale  o
un giudice da lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico  diretto  ai  dati  contenuti  nelle
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse
possono  accedere  e,  in  particolare,   nell'anagrafe   tributaria,
compreso l'archivio dei rapporti finanziari,  nel  pubblico  registro
automobilistico  e  in   quelle   degli   enti   previdenziali,   per
l'acquisizione   di   tutte    le    informazioni    rilevanti    per
l'individuazione di cose  e  crediti  da  sottoporre  ad  esecuzione,
comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti  dal  debitore  con
istituti di credito e datori di lavoro o  committenti.  Terminate  le
operazioni l'ufficiale giudiziario redige un unico  processo  verbale
nel quale indica tutte le  banche  dati  interrogate  e  le  relative
risultanze. 
  Se l'accesso ha consentito di individuare cose che  si  trovano  in
luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza
dell'ufficiale  giudiziario,  quest'ultimo  accede  agli  stessi  per
provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e
520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio  di  competenza  di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'  rilasciata
al creditore che, entro  ((quindici  giorni))  dal  rilascio  a  pena
d'inefficacia della richiesta, la  presenta,  unitamente  all'istanza
per  gli  adempimenti  di  cui  agli  articoli  517,   518   e   520,
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. 
  L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una  cosa  individuata
mediante l'accesso nelle banche dati di cui al secondo comma,  intima
al debitore di indicare entro quindici giorni  il  luogo  in  cui  si
trova, avvertendolo che l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a
norma dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale. 
  Se l'accesso ha consentito di individuare crediti  del  debitore  o
cose  di  quest'ultimo  che  sono  nella  disponibilita'  di   terzi,
l'ufficiale giudiziario notifica d'ufficio,  ove  possibile  a  norma
dell'articolo 149-bis o a mezzo telefax, al debitore e  al  terzo  il
verbale, che dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui
si procede, del titolo esecutivo e del  precetto,  dell'indirizzo  di
posta elettronica certificata di cui al primo comma, del luogo in cui
il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al debitore di  cui
all'articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonche' l'intimazione
al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei  limiti
di cui all'articolo 546. Il verbale  di  cui  al  presente  comma  e'
notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati  a
quest'ultimo riferibili. 
  Quando l'accesso ha consentito  di  individuare  piu'  crediti  del
debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono nella disponibilita' di
terzi l'ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i  beni  scelti
dal creditore. 
  Quando l'accesso ha consentito di individuare sia cose  di  cui  al
terzo comma che crediti o cose di cui al  quinto  comma,  l'ufficiale
giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.»; 
    ((d-bis) all'articolo 503  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
    "L'incanto puo' essere disposto solo quando  il  giudice  ritiene
probabile che la vendita con tale modalita' abbia luogo ad un  prezzo
superiore della meta' rispetto al  valore  del  bene,  determinato  a
norma dell'articolo 568"; 
    d-ter) dopo l'articolo 521 e' inserito il seguente: 
    "Art.  521-bis.  -  (Pignoramento  e  custodia  di   autoveicoli,
motoveicoli  e  rimorchi).  -   Il   pignoramento   di   autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi si esegue mediante notificazione al debitore e
successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente,
con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione
nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre
ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo  492.
Il pignoramento contiene altresi' l'intimazione  a  consegnare  entro
dieci giorni i  beni  pignorati,  nonche'  i  titoli  e  i  documenti
relativi alla proprieta' e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite
giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel
quale e' compreso il luogo in cui il debitore  ha  la  residenza,  il
domicilio, la dimora o la sede. 
    Col pignoramento il  debitore  e'  costituito  custode  dei  beni
pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti,
senza diritto a compenso. 
    Al momento della consegna l'istituto vendite  giudiziarie  assume
la custodia del bene pignorato e ne da'  immediata  comunicazione  al
creditore pignorante,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  ove
possibile. 
    Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi  di  polizia
che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al  ritiro
della carta di circolazione nonche', ove possibile, dei titoli e  dei
documenti relativi alla proprieta' e all'uso  dei  beni  pignorati  e
consegnano  il  bene  pignorato  all'istituto   vendite   giudiziarie
autorizzato ad operare nel territorio del circondario  nel  quale  e'
compreso il luogo in cui il bene pignorato  e'  stato  rinvenuto.  Si
applica il terzo comma. 
    Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore l'atto  di  pignoramento  perche'  proceda
alla trascrizione nei pubblici registri. Entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione di cui al terzo comma,  il  creditore  deve  depositare
nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione  la  nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo  esecutivo,  del
precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.  La
conformita' di tali copie e' attestata dall'avvocato del creditore ai
soli fini del presente articolo. 
    Il   cancelliere   forma   il   fascicolo   dell'esecuzione.   Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a  ruolo  e
le copie dell'atto  di  pignoramento,  del  titolo  esecutivo  e  del
precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. 
    Si applicano in quanto compatibili le disposizioni  del  presente
capo")); 
    e) all'articolo 543 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al primo comma, la parola "personalmente" e' soppressa; 
      2) al secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: 
      «4) la citazione del debitore a comparire  davanti  al  giudice
competente, con l'invito al terzo a comunicare  la  dichiarazione  di
cui all'articolo 547 al creditore procedente  entro  dieci  giorni  a
mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta  elettronica  certificata;
con l'avvertimento al terzo che  in  caso  di  mancata  comunicazione
della  dichiarazione,  la  stessa  dovra'  essere  resa   dal   terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo  non  compare
o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell'ammontare  o
nei termini indicati dal creditore, si considereranno non  contestati
ai fini del procedimento  in  corso  e  dell'esecuzione  fondata  sul
provvedimento di assegnazione»; 
      3) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
      «Quando procede  a  norma  dell'articolo  492-bis,  l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo
esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni  di  cui  al
quarto  comma.  Decorso  il  termine  di  cui  all'articolo  501,  il
creditore pignorante e ognuno dei  creditori  intervenuti  muniti  di
titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la  vendita  delle
cose mobili o l'assegnazione dei  crediti.  Sull'istanza  di  cui  al
periodo precedente il giudice fissa  l'udienza  per  l'audizione  del
creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto  con  cui  viene  fissata  l'udienza  di  cui  al  periodo
precedente e' notificato a  cura  del  creditore  procedente  e  deve
contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4)  del
secondo comma.»; 
    f) all'articolo 547, il primo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Con dichiarazione a  mezzo  raccomandata  inviata  al  creditore
procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica  certificata,  il
terzo,  personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale  o  del
difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali  cose
o di quali somme e' debitore o si trova in possesso e quando ne  deve
eseguire il pagamento o la consegna.»; 
    g) all'articolo 548, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) il primo comma e' abrogato; 
    2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la
dichiarazione,  il   giudice,   con   ordinanza,   fissa   un'udienza
successiva. L'ordinanza e' notificata al terzo  almeno  dieci  giorni
prima della nuova udienza. Se questi non compare alla  nuova  udienza
o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato
o il possesso del bene di  appartenenza  del  debitore,  nei  termini
indicati dal creditore, si  considera  non  contestato  ai  fini  del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento  di
assegnazione e il giudice provvede  a  norma  degli  articoli  552  o
553.»; 
    h) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 10 NOVEMBRE 2014, N. 162)); 
    ((h-bis) all'articolo 569, terzo comma,  il  secondo  periodo  e'
sostituito dai  seguenti:  "Il  giudice  con  la  medesima  ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata  la  cauzione  e
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza  per
la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di  cui
all'articolo 573. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita' possa aver
luogo ad un prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene,
determinato a norma dell'articolo 568"; 
    h-ter)  all'articolo  572,  terzo  comma,  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: "Se l'offerta e' inferiore a tale valore  il
giudice non puo' far luogo alla vendita quando ritiene probabile  che
la vendita con il sistema dell'incanto possa aver luogo ad un  prezzo
superiore della meta' rispetto al valore del bene determinato a norma
dell'articolo 568")); 
    i) l'articolo 609 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 609 (Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione).
- Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono  essere
consegnati, l'ufficiale  giudiziario  intima  alla  parte  tenuta  al
rilascio ovvero a colui al quale gli stessi risultano appartenere  di
asportarli, assegnandogli il relativo  termine.  Dell'intimazione  si
da' atto a verbale ovvero,  se  colui  che  e'  tenuto  a  provvedere
all'asporto non e' presente, mediante atto notificato a  spese  della
parte istante. Quando entro il termine  assegnato  l'asporto  non  e'
stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese  della
parte istante, determina, anche  a  norma  dell'articolo  518,  primo
comma, il presumibile valore  di  realizzo  dei  beni  ed  indica  le
prevedibili spese di custodia e di asporto. 
  Quando puo' ritenersi che il valore  dei  beni  e'  superiore  alle
spese di custodia e di  asporto,  l'ufficiale  giudiziario,  a  spese
della parte istante, nomina un custode e lo incarica di trasportare i
beni in altro luogo. Il custode e'  nominato  a  norma  dell'articolo
559. In difetto di istanza e di pagamento anticipato  delle  spese  i
beni, quando non appare evidente l'utilita' del tentativo di  vendita
di cui al quinto comma, sono considerati  abbandonati  e  l'ufficiale
giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne  dispone
lo smaltimento o la distruzione. 
  Se sono rinvenuti documenti inerenti lo  svolgimento  di  attivita'
imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati a  norma
del primo comma, gli stessi sono conservati, per un  periodo  di  due
anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e  previa  anticipazione
delle  spese  da  parte  di  quest'ultima,  da  un  custode  nominato
dall'ufficiale giudiziario. In difetto  di  istanza  e  di  pagamento
anticipato delle spese si  applica,  in  quanto  compatibile,  quanto
previsto dal secondo comma,  ultimo  periodo.  Allo  stesso  modo  si
procede alla scadenza del termine biennale di cui al presente comma a
cura della parte istante o del custode. 
  Decorso il termine fissato nell'intimazione di cui al primo  comma,
colui al quale i beni appartengono puo', prima della  vendita  ovvero
dello smaltimento o distruzione dei beni a norma del  secondo  comma,
ultimo periodo, chiederne la consegna al giudice dell'esecuzione  per
il rilascio. Il giudice  provvede  con  decreto  e,  quando  accoglie
l'istanza, dispone la riconsegna previa corresponsione delle spese  e
compensi per la custodia e per l'asporto. 
  Il custode provvede alla vendita senza incanto nelle forme previste
per la vendita  dei  beni  mobili  pignorati,  secondo  le  modalita'
disposte dal giudice dell'esecuzione per il rilascio.  Si  applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 530  e  seguenti  del  codice  di
procedura civile. La somma ricavata e'  impiegata  per  il  pagamento
delle spese e dei compensi per la custodia, per l'asporto  e  per  la
vendita, liquidate dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. Salvo
che i beni appartengano ad un soggetto diverso da colui che e' tenuto
al rilascio, l'eventuale eccedenza e'  utilizzata  per  il  pagamento
delle spese di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611. 
  In caso di infruttuosita' della vendita  nei  termini  fissati  dal
giudice dell'esecuzione, si procede a norma del secondo comma, ultimo
periodo. 
  Se le cose sono pignorate o  sequestrate,  l'ufficiale  giudiziario
da' immediatamente notizia dell'avvenuto  rilascio  al  creditore  su
istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il  sequestro,  e  al
giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.»; 
  2. Alle  disposizioni  per  l'attuazione  al  codice  di  procedura
civile, di cui al regio decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 155 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 155-bis (Archivio dei rapporti finanziari). - Per  archivio
dei  rapporti  finanziari  di  cui  all'articolo  492-bis,  ((secondo
comma)), del codice si intende la  sezione  di  cui  all'articolo  7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605. 
    Art. 155-ter (Partecipazione del creditore alla ricerca dei  beni
da pignorare con modalita'  telematiche).  -  La  partecipazione  del
creditore alla ricerca dei beni  da  pignorare  di  cui  all'articolo
492-bis del codice ha luogo  a  norma  dell'articolo  165  di  queste
disposizioni. 
  Nei casi di  cui  all'articolo  492-bis,  sesto  e  settimo  comma,
l'ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei  beni
con modalita' telematiche,  comunica  al  creditore  le  banche  dati
interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax
o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale. Il
creditore entro dieci giorni dalla comunicazione indica all'ufficiale
giudiziario i beni  da  sottoporre  ad  esecuzione;  in  mancanza  la
richiesta di pignoramento perde efficacia. 
  Art. 155-quater (Modalita' di accesso  alle  banche  dati).  -  Con
decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sono
individuati i casi, i  limiti  e  le  modalita'  di  esercizio  della
facolta' di accesso alle banche dati  di  cui  al  ((secondo  comma))
dell'articolo 492-bis del codice, nonche' le modalita' di trattamento
e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei
debitori. Con il  medesimo  decreto  sono  individuate  le  ulteriori
banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle  quali  le  stesse
possono  accedere,  che  l'ufficiale  giudiziario  puo'   interrogare
tramite collegamento  telematico  diretto  o  mediante  richiesta  al
titolare dei dati. 
  Il Ministro della giustizia puo' procedere al trattamento dei  dati
acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  E' istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti,
il registro cronologico denominato "Modello ricerca  beni",  conforme
al modello adottato con il decreto del Ministro  della  giustizia  di
cui al primo comma. 
  L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche  dati  di
cui all'articolo 492-bis del codice e a  quelle  individuate  con  il
decreto di cui al primo comma e' gratuito. La disposizione di cui  al
periodo precedente si applica anche all'accesso  effettuato  a  norma
dell'articolo 155-quinquies di queste disposizioni. 
  Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).  -
Quando le strutture tecnologiche, necessarie a  consentire  l'accesso
diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati  di  cui
all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto
di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il
creditore procedente, previa  autorizzazione  a  norma  dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice, puo'  ottenere  dai  gestori  delle
banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater
di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute. 
  ((Art.  155-sexies.  -  (Ulteriori  casi  di   applicazione   delle
disposizioni per la ricerca con modalita'  telematiche  dei  beni  da
pignorare). - Le disposizioni in materia  di  ricerca  con  modalita'
telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l'esecuzione
del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell'attivo  e  del
passivo nell'ambito  di  procedure  concorsuali  di  procedimenti  in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni
altrui))». 
    b) ((al titolo IV, capo I)) dopo l'articolo 164  e'  aggiunto  il
seguente: 
    «Art. 164-bis  (Infruttuosita'  dell'espropriazione  forzata).  -
Quando risulta che non e' piu' possibile  conseguire  un  ragionevole
soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto  conto  dei
costi  necessari  per  la   prosecuzione   della   procedura,   delle
probabilita' di liquidazione del bene e  del  presumibile  valore  di
realizzo,  e'  disposta   la   chiusura   anticipata   del   processo
esecutivo.». 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  13,  dopo  il  comma  1-quater  e'  inserito  il
seguente: 
    «1-quinquies. Per il procedimento introdotto con l'istanza di cui
all'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile  il
contributo dovuto e' pari ad euro 43 e non si applica l'articolo 30»; 
    b) all'articolo 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. La parte che fa istanza a  norma  dell'articolo  492-bis,
primo comma, del codice di procedura civile e'  tenuta  al  pagamento
contestuale del contributo unificato.»; 
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,  n.
1229, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 107, secondo comma, dopo le parole «sono addetti»
sono aggiunte le seguenti: 
    «, ((del verbale)) di cui  all'articolo  492-bis  del  codice  di
procedura civile»; 
    b) all'articolo  122,  dopo  il  primo  comma,  sono  aggiunti  i
seguenti: 
    «Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a
norma dell'articolo 492-bis del  codice  di  procedura  civile  o  di
pignoramento mobiliare,  gli  ufficiali  giudiziari  sono  retribuiti
mediante  un  ulteriore  compenso,  che  rientra  tra  le  spese   di
esecuzione ((ed e' dimezzato  nel  caso  in  cui  le  operazioni  non
vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta)), stabilito
dal giudice dell'esecuzione: 
      a)  in  una  percentuale  del  5  per  cento  sul   valore   di
assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni  mobili  pignorati
fino ad euro 10.000,00, in  una  percentuale  del  2  per  cento  sul
ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  mobili
pignorati  da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  e  in  una
percentuale del 1 per cento sull'importo superiore; 
      b) in una percentuale  del  6  per  cento  sul  ricavato  della
vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati
ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura  civile  fino
ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per  cento  sul  ricavato
della vendita o sul valore di assegnazione dei  beni  e  dei  crediti
pignorati da  euro  10.001,00  fino  ad  euro  25.000,00  ed  in  una
percentuale del 3 per cento sull'importo superiore. 
  In caso di conversione del pignoramento ai sensi dell'articolo  495
del codice di procedura civile, il compenso e' determinato secondo le
percentuali di cui alla lettera a) ridotte della  meta',  sul  valore
dei beni o dei crediti pignorati o, se maggiore,  sull'importo  della
somma versata. 
  In caso  di  estinzione  o  di  chiusura  anticipata  del  processo
esecutivo il compenso e' posto a carico del creditore  procedente  ed
e' liquidato dal giudice dell'esecuzione nella stessa percentuale  di
cui al comma precedente calcolata sul valore dei beni pignorati o, se
maggiore, sul valore del credito per cui si procede. 
  In ogni caso il compenso dell'ufficiale  giudiziario  calcolato  ai
sensi dei commi secondo, terzo e quarto non puo' essere superiore  ad
un importo pari al 5 per cento del valore  del  credito  per  cui  si
procede. 
  Le somme complessivamente percepite  a  norma  dei  commi  secondo,
terzo, quarto e quinto  sono  attribuite  dall'ufficiale  giudiziario
dirigente l'ufficio nella misura del sessanta per cento all'ufficiale
o al funzionario che ha proceduto alle operazioni di pignoramento. La
residua quota del quaranta per cento  e'  distribuita  dall'ufficiale
giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli altri
ufficiali  e  funzionari  preposti  al  servizio  esecuzioni.  Quando
l'ufficiale o il funzionario  che  ha  eseguito  il  pignoramento  e'
diverso  da  colui  che  ha  interrogato  le  banche  dati   previste
dall'articolo 492-bis del codice di procedura civile e dal decreto di
cui all'articolo 155-quater delle disposizioni per  l'attuazione  del
codice di procedura civile, il compenso di cui al primo  periodo  del
presente comma e' attribuito nella misura  del  cinquanta  per  cento
ciascuno.». 
  5. All'articolo 7, nono comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  605,  e'  inserito,  in  fine,  il
seguente periodo: 
  «Le   informazioni   comunicate    sono    altresi'    utilizzabili
dall'autorita' giudiziaria ai fini della ricostruzione dell'attivo  e
del passivo nell'ambito di procedure concorsuali, di procedimenti  in
materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione  di  patrimoni
altrui. Nei casi di cui al periodo precedente l'autorita' giudiziaria
si  avvale  per  l'accesso  dell'ufficiale  giudiziario  secondo   le
disposizioni relative alla ricerca con modalita' telematiche dei beni
da pignorare.». 
  ((6. L'articolo 155-quinquies delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile, di cui al regio decreto  18  dicembre
1941, n. 1368, introdotto dal  comma  2,  lettera  a),  del  presente
articolo, si applica anche ai procedimenti di cui al comma 5. 
  6-bis. Le disposizioni del presente articolo, fatta  eccezione  per
quelle  previste  al  comma  2,  lettera   a),   limitatamente   alle
disposizioni di cui all'articolo 155-sexies, e lettera b), e al comma
5, si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere  dal  trentesimo
giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto)). 
                            Art. 19-bis. 
 
 
(( (Crediti delle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere).
                                 )) 
 
  ((1. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a  pena  di  nullita'
rilevabile anche d'ufficio, le somme a disposizione dei  soggetti  di
cui all'articolo 21, comma 1, lettera  a),  della  Convenzione  delle
Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei  loro
beni, fatta a New York il 2 dicembre  2004,  di  cui  alla  legge  14
gennaio 2013, n. 5, depositate su conti correnti bancari  o  postali,
in relazione  ai  quali  il  capo  della  rappresentanza,  del  posto
consolare o il direttore,  comunque  denominato,  dell'organizzazione
internazionale in Italia,  con  atto  preventivamente  comunicato  al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
all'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria  presso
cui le medesime somme sono depositate, ha  dichiarato  che  il  conto
contiene  esclusivamente  somme  destinate   all'espletamento   delle
funzioni dei soggetti di cui al presente comma. 
  2. Effettuate le comunicazioni  di  cui  al  comma  1  non  possono
eseguirsi pagamenti per titoli diversi da quelli  per  cui  le  somme
sono vincolate. 
  3. Il pignoramento non determina a carico dell'impresa  depositaria
l'obbligo di accantonamento delle  somme  di  cui  al  comma  1,  ivi
comprese quelle successivamente accreditate, e i soggetti di  cui  al
comma 1 mantengono la piena disponibilita' delle stesse)). 
                               Art. 20 
 
Monitoraggio delle procedure esecutive individuali  e  concorsuali  e
deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalita' telematiche. 
 
  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
((dopo il comma 9-ter)), sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «((9-quater)). Unitamente  all'istanza  di  cui  all'articolo  119,
primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  il  curatore
deposita un rapporto riepilogativo finale redatto  in  conformita'  a
quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma,  del  medesimo  regio
decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione
dei beni, si procede a norma del periodo precedente,  sostituendo  il
liquidatore al curatore. 
  ((9-quinquies)).  Il  commissario  giudiziale  della  procedura  di
concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del  regio  decreto
16 marzo 1942, n. 267 ogni sei  mesi  successivi  alla  presentazione
della relazione di cui all'articolo 172, primo  comma,  del  predetto
regio  decreto  redige  un  rapporto  riepilogativo  secondo   quanto
previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e
lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171,  secondo  comma,
del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del  concordato  si
applica  il  comma  ((9-quater)),  sostituendo  il   commissario   al
curatore. 
  ((9-sexies)). Entro dieci giorni dall'approvazione del progetto  di
distribuzione,  il  professionista  delegato  a  norma  dell'articolo
591-bis  del  codice  di  procedura  civile  deposita   un   rapporto
riepilogativo finale delle attivita' svolte. 
  ((9-septies)). I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti
per le procedure  concorsuali  e  il  rapporto  riepilogativo  finale
previsto per i  procedimenti  di  esecuzione  forzata  devono  essere
depositati con modalita' telematiche  nel  rispetto  della  normativa
anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e
la  ricezione  dei  documenti  informatici,  nonche'  delle  apposite
specifiche  tecniche  del  responsabile  per  i  sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia.  I  relativi  dati  sono
estratti ed elaborati, a cura del Ministero  della  giustizia,  anche
nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali.». 
  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 40, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il commissario straordinario, redige ogni  sei  mesi  una
relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento
della gestione  in  conformita'  a  modelli  standard  stabiliti  con
decreto,  avente  natura  non  regolamentare,  del  Ministero   dello
sviluppo economico. La relazione di  cui  al  periodo  precedente  e'
trasmessa al predetto Ministero con modalita' telematiche.». 
    b) all'articolo 75, al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito
il seguente: 
    «Il bilancio finale della procedura e  il  conto  della  gestione
sono redatti in conformita' a modelli standard stabiliti con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministero di cui al periodo  che
precede, al quale sono sottoposti con modalita' telematiche.». 
  3. I dati risultanti dai rapporti riepilogativi periodici e  finali
di cui agli articoli 40 e 75, comma  1,  del  decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270, sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero
dello sviluppo  economico,  nell'ambito  di  rilevazioni  statistiche
nazionali. 
  4. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 il Ministero
competente provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  5. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure  concorsuali  ed  ai  procedimenti  di  esecuzione  forzata
pendenti, a decorrere  dal  novantesimo  giorno  dalla  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento contenente  le  specifiche
tecniche  di  cui  all'articolo  16-bis,   comma   ((9-septies,   del
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 221 del 2012)). 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano,  anche  alle
procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a decorrere  dal
novantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  dei
decreti previsti all'articolo 40, comma 1-bis, e 75, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 

Capo VI 

Misure per il miglioramento dell'organizzazione giudiziaria 

                               Art. 21 
 
 
   Disposizioni in tema di tramutamenti successivi dei magistrati 
 
  1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo  10  e'
aggiunto il seguente: 
  «Art. 10-bis (Termine per l'assunzione delle funzioni  in  caso  di
tramutamenti successivi). - Il Consiglio superiore della magistratura
espleta, di regola due volte all'anno, le procedure  di  tramutamento
successivo dei magistrati e le definisce entro quattro mesi. 
  Il Ministro della giustizia adotta un  solo  decreto  per  tutti  i
magistrati tramutati nell'ambito della medesima procedura indetta con
unica delibera del Consiglio superiore della magistratura. 
  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  nel   disporre   il
tramutamento che comporta o  rende  piu'  grave  una  scopertura  del
trentacinque per  cento  dell'organico  dell'ufficio  giudiziario  di
appartenenza del magistrato interessato alla procedura,  delibera  la
sospensione dell'efficacia del provvedimento sino  alla  delibera  di
copertura del posto lasciato vacante. La  sospensione  dell'efficacia
di cui al  periodo  che  precede  cessa  comunque  decorsi  sei  mesi
dall'adozione della delibera. Il presente comma non si applica quando
l'ufficio di destinazione oggetto della delibera di  tramutamento  ha
una scopertura uguale o  superiore  alla  percentuale  di  scopertura
dell'ufficio di provenienza. 
  Si applicano le disposizioni dell'articolo 10.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di
tramutamento avviate  con  delibera  del  Consiglio  superiore  della
magistratura adottata successivamente  all'entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
                             Art. 21-bis 
 
 
((  (Istituzione  dell'ufficio  del  giudice  di  pace  di  Ostia   e
      ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Barra). )) 
 
  ((1.  Al  decreto  legislativo  7  settembre  2012,  n.  156,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1
del presente decreto; 
    b) la tabella B e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2
del presente decreto. 
  2. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, la tabella A e'  sostituita
dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto. 
  3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio
superiore della magistratura, da adottare entro novanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono  determinate  le  piante  organiche  del  personale  di
magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace di Ostia e  di
Barra e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle  piante
organiche degli altri uffici del giudice di pace. 
  4. Il Consiglio superiore della magistratura definisce,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto,  la  procedura  di  trasferimento  dei  magistrati
onorari destinati agli uffici del giudice  di  pace  di  Ostia  e  di
Barra. 
  5. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  determinate   le   piante
organiche del personale amministrativo degli uffici  del  giudice  di
pace di Ostia e di Barra e  sono  altresi'  apportate  le  necessarie
variazioni alle piante organiche degli altri uffici  del  giudice  di
pace. 
  6. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo  degli
uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra si  provvede  mediante
le ordinarie procedure di trasferimento. A coloro i quali, alla  data
di acquisto di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  prestavano  servizio
presso gli uffici del giudice  di  pace  di  Ostia  e  di  Barra,  e'
attribuita preferenza assoluta ai fini del trasferimento previsto dal
presente comma. 
  7. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la  data  di
inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia  e
di Barra. 
  8. Gli uffici del  giudice  di  pace  di  Ostia  e  di  Barra  sono
competenti  per   i   procedimenti   civili   e   penali   introdotti
successivamente alla data di cui al comma 7. I procedimenti penali si
considerano introdotti dal momento in cui  la  notizia  di  reato  e'
acquisita o e' pervenuta agli uffici del pubblico ministero. 
  9. Per le spese di funzionamento degli uffici del giudice  di  pace
di Ostia e di Barra  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro  317.000  a
decorrere dall'anno 2015)). 

Capo VII 

Disposizioni finali 

                               Art. 22 
 
 
                  (( (Disposizioni finanziarie). )) 
 
  ((1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di  cui  agli
articoli 3, 6 e 12 del presente decreto, valutate in  euro  4.364.500
annui, e agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli
18, 20 e 21-bis del presente decreto, pari a euro 550.000 per  l'anno
2014 e a euro 417.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede: 
    a) quanto ad euro 550.000 per l'anno 2014, ad  euro  481.500  per
l'anno 2015 e ad euro 100.000 a decorrere  dall'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto ad euro 381.500 a decorrere  dall'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione  della  proiezione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
    c) quanto a 4,3 milioni di euro  annui  mediante  utilizzo  delle
maggiori entrate di cui all'articolo 19 del presente decreto. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
semestrale  delle  minori  entrate  derivanti   dall'attuazione   del
presente decreto e riferisce in merito al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o  siano  in  procinto  di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui  al  comma  1
del presente articolo, con decreto del Ministro della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  si  provvede
all'aumento  degli  importi   del   contributo   unificato   di   cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del presente
decreto, nella misura necessaria  alla  copertura  finanziaria  delle
minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere, con apposita relazione,  in  merito  alle  cause
degli scostamenti e all'adozione  delle  misure  di  cui  al  secondo
periodo del comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)). 
                               Art. 23 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 12 settembre 2014 

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