Legge 481/1995 Regolazione dei servizi di pubblica utilità e Autorità di regolazione
Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Aggiornata al: 17-12-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1 Finalita'
1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita', di seguito denominati "servizi", nonche adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. 2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', (( . . . )) il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita' di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 2
Istituzione delle Autorita' per i servizi di pubblica utilita'
1. Sono istituite le Autorita' di regolazione di servizi di
pubblica utilita', competenti, rispettivamente, per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni.
Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni,
all'Autorita' per le telecomunicazioni potranno essere attribuite
competenze su altri aspetti di tale sistema.
2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi
generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorita'.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114.
4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorita' sono
definite da normative particolari che tengono conto delle
specificita' di ciascun settore sulla base dei principi generali del
presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il
settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno
disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.
5. Le Autorita' operano in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al
controllo del settore di propria competenza. Per i settori
dell'energia elettrica e del gas, al fine di tutelare i clienti
finali e di garantire mercati effettivamente concorrenziali, le
competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera.
6. Le Autorita', in quanto autorita' nazionali competenti per la
regolazione e il controllo, svolgono attivita' consultiva e di
segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai
fini della definizione, del recepimento e della attuazione della
normativa comunitaria.
7. Ciascuna Autorita' e' organo collegiale costituito dal
presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal
Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti
Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime
Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate.
In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni
parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del
parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza
assoluta.
8. I componenti di ciascuna Autorita' sono scelti fra persone
dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza nel
settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati.
A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attivita' professionale o di consulenza,
essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ne' avere
interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di
competenza della medesima Autorita'. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera
durata dell'incarico.
9. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti
e i dirigenti delle Autorita' non possono intrattenere, direttamente
o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di
impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto costituisca
reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito
e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e
l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia
violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a
300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei
casi piu' gravi o quando il comportamento illecito sia stato
reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori
di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato
dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati
responsabili esclusivamente di uffici di supporto.
10. I componenti e i funzionari delle Autorita', nell'esercizio
delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto
d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i
provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la
responsabilita' e l'autonomia nello svolgimento delle procedure
istruttorie, ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento,
nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e
controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
11. Le indennita' spettanti ai componenti le Autorita' sono deter-
minate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro.
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui
all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al
Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di
autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle
leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche,
alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative
comunitarie;
b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo
nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di
autorizzazione, delle convenzioni o dei contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di accesso per i
soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel
rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in
riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere
l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili,
garantendo altresi' il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli
impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle
convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva,
delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle
condizioni di svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti,
definendo altresi' le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione alle reti, ove previsti dalla norma vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato,
la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per
determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le
modalita' per il recupero dei costi eventualmente sostenuti
nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita',
l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli obiettivi
generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso
efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo
separato dalla tariffa qualsiasi tributo od'onere improprio; verifica
la conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte
di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia,
sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta
giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non
intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per
assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e
imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria
di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla
fornitura del servizio universale definito dalla convenzione,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione,
di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie
utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte
del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il
medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il
servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di
programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione
dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi,
definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al
complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita'
riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di
prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al
comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei
servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche
per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative
allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative
volte a migliorare le modalita' di erogazione dei servizi; presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri
una relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di
svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza,
la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori
scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti
o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei
livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il
servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno,
modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo
alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai soggetti
esercenti il servizio al fine di assicurare la parita' di trattamento
tra gli utenti, garantire la continuita' della prestazione dei
servizi, verificare periodicamente la qualita' e l'efficacia delle
prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di prestazione dei
servizi e i relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e
consumatori il piu' agevole accesso agli uffici aperti al pubblico,
ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti
semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare
la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto
dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza
della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano
consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti,
in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi
pubblici del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994,
una carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei
singoli servizi e ne verifica il rispetto.
13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle
lettere b), d) e o) del comma 12, chiede all'Autorita' una nuova
proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti
dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente,
qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorita',
propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, in difformita'
esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilita' generale.
14. A ciascuna Autorita' sono trasferite tutte le funzioni
amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e
amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle
sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad
esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla
normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel
settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle
autonomie locali.
15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli
articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di
attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235.
16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute
negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi
massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.
18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri
criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12,
lettera e), che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa
con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della
variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i
seguenti:
a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi
precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevato dall'ISTAT;
b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttivita',
prefissato per un periodo almeno triennale.
19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresi' riferimento ai
seguenti elementi:
a) recupero di qualita' del servizio rispetto a standards
prefissati per un periodo almeno triennale ;
b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo
e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle
risorse.
20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita':
a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e
documenti sulle loro attivita';
b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai
commi 36 e 37;
c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di
inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata
ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle
richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti
acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire
300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la
facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da
parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di impresa fino a 6
mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione;
d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di
comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi
del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo;
e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o
di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la
continuita' dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme
di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente
il servizio.
21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione
economico-finanziaria, indica alle Autorita' il quadro di esigenze di
sviluppo dei servizi di pubblica utilita' che corrispondono agli
interessi generali del Paese.
22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire
alle Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle loro funzioni.
23. Le Autorita' disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7
agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro
novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle
formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano
organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresi' disciplinati
audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle
associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo
svolgimento di rivelazioni sulla soddisfazione degli utenti e
sull'efficacia dei servizi.
24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
definiti:
a) le procedure relative alle attivita' svolte dalle Autorita'
idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti
istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la
verbalizzazione.
b) i criteri , le condizioni, i termini e le modalita' per
l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in
contraddittorio presso le Autorita' nei casi di controversie insorte
tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresi' i
casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano
essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e
conciliative istituite presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura ((...)). Fino alla scadenza del termine
fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di
deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in
sede giurisdizionale che, se proposto, e' improcedibile. Il verbale
di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo
esecutivo.
25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.
26. La pubblicita' di atti e procedimenti delle Autorita' e'
assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri.
27. Ciascuna Autorita' ha autonomia organizzativa, contabile e
amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della
gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
28. Ciascuna Autorita', con propri regolamenti, definisce, entro
trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti
l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del
personale di ruolo, che non puo' eccedere le centoventi unita',
l'ordinamento delle carriere, nonche', in base ai criteri fissati dal
contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed
economico del personale. Alle Autorita' non si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10
del presente articolo.
29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta
organica di ciascuna Autorita' avviene mediante pubblico concorso, ad
eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in
base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e succes-
sive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge
ciascuna Autorita' provvede mediante apposita selezione anche
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in
possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' ed
esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale
da garantire la massima neutralita' e imparzialita' comunque nella
misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta
organica.
30. Ciascuna Autorita' puo' assumere, in numero non superiore a
sessanta unita', dipendenti con contratto a tempo determinato di
durata non superiore a due anni, nonche' esperti e collaboratori
esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e
contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata
non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non piu' di
due volte.
31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto
a tempo determinato presso le Autorita' non puo' assumere altro
impiego o incarico ne' esercitare altra attivita' professionale,
anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non puo' avere
interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La
violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza
dall'impiego ed e' punita, ove il fatto non costituisca reato, con
una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni
di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e
l'importo del corrispettivo percepito.
32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu' regolamenti volti a
trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle
Autorita' dalla presente legge nonche' a riorganizzare o a sopprimere
gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni
pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e
cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti
indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.
33. Le Autorita' con riferimento agli atti e ai comportamenti delle
imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato la sussistenza
di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza,
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esprime parere
obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni
pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni,
dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione
dell'esercizio dei servizi nazionali.
35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui
durata non puo' essere superiore ad anni quaranta, possono essere
onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.
36. L'esercizio del servizio in concessione e' disciplinato da
convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra
l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei
quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi
generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da
perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo
e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalita' e le procedure
di indennizzo automatico nonche' le modalita' di aggiornamento,
revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.
37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di
servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di
quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni
delle Autorita' di cui al comma 12, lettera h), costituiscono
modifica o integrazione del regolamento di servizio.
38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle
Autorita', determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20
miliardi, per ciascuna Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede:
a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
39. IL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N. 51 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA
40. Le somme di cui al comma 38, lettera b), afferenti
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei
predetti enti.
41. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. (Disposizioni relative all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico) 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorita' di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge. 2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonche' le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorita' accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonche' dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorita' verifica la congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo. (( 3. L'autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi. )) 4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonche' degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorita' nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorita' abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorita' ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine e' prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorita' provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni. 5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorita' e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed e' sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorita'. 6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorita'. 7. I provvedimenti gia' adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validita' ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorita' competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1992, nonche' alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attivita' primaria dell'azienda. Conservano altresi' efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge. 8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attivita' elettriche gia' esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 novembre 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: DINI