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Legge 481/1995 Regolazione dei servizi di pubblica utilità e Autorità di regolazione

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilità.
 
Aggiornata al: 17-12-2018  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               
Art. 1 Finalita'
1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalita' di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilita', di seguito denominati "servizi", nonche adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresi' armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. 2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilita', (( . . . )) il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalita' di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
                               Art. 2 
   Istituzione delle Autorita' per i servizi di pubblica utilita' 
 
  1. Sono  istituite  le  Autorita'  di  regolazione  di  servizi  di
pubblica  utilita',  competenti,   rispettivamente,   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico e  per  le  telecomunicazioni.
Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle  comunicazioni,
all'Autorita' per le  telecomunicazioni  potranno  essere  attribuite
competenze su altri aspetti di tale sistema. 
  2. Le disposizioni del  presente  articolo  costituiscono  principi
generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorita'. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90,  CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 114. 
  4. La disciplina e  la  composizione  di  ciascuna  Autorita'  sono
definite  da  normative   particolari   che   tengono   conto   delle
specificita' di ciascun settore sulla base dei principi generali  del
presente articolo. La presente legge disciplina  nell'articolo  3  il
settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri  settori  saranno
disciplinati con appositi provvedimenti legislativi. 
  5. Le Autorita' operano in piena autonomia e  con  indipendenza  di
giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione  e  al
controllo  del  settore  di  propria  competenza.   Per   i   settori
dell'energia elettrica e del gas,  al  fine  di  tutelare  i  clienti
finali e  di  garantire  mercati  effettivamente  concorrenziali,  le
competenze ricomprendono tutte le attivita' della relativa filiera. 
  6. Le Autorita', in quanto autorita' nazionali  competenti  per  la
regolazione e  il  controllo,  svolgono  attivita'  consultiva  e  di
segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche  ai
fini della definizione, del  recepimento  e  della  attuazione  della
normativa comunitaria. 
  7.  Ciascuna  Autorita'  e'  organo   collegiale   costituito   dal
presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  su
proposta del Ministro  competente.  Le  designazioni  effettuate  dal
Governo  sono  previamente  sottoposte  al  parere  delle  competenti
Commissioni parlamentari. In nessun caso  le  nomine  possono  essere
effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle  predette
Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.  Le  medesime
Commissioni possono procedere all'audizione delle persone  designate.
In sede di prima  attuazione  della  presente  legge  le  Commissioni
parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla  richiesta  del
parere; decorso tale termine il parere viene espresso  a  maggioranza
assoluta. 
  8. I componenti di  ciascuna  Autorita'  sono  scelti  fra  persone
dotate di alta  e  riconosciuta  professionalita'  e  competenza  nel
settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati.
A pena di decadenza  essi  non  possono  esercitare,  direttamente  o
indirettamente,  alcuna  attivita'  professionale  o  di  consulenza,
essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati ne'
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici ne' avere
interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel  settore  di
competenza   della   medesima   Autorita'.   I    dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche sono collocati  fuori  ruolo  per  l'intera
durata dell'incarico. 
  9. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i  componenti
e i dirigenti delle Autorita' non possono intrattenere,  direttamente
o indirettamente, rapporti di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
impiego con  le  imprese  operanti  nel  settore  di  competenza;  la
violazione di tale divieto e' punita, salvo che il fatto  costituisca
reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel  minimo,  alla  maggiore
somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo  percepito
e, nel massimo, alla  maggiore  somma  tra  500  milioni  di  lire  e
l'importo del corrispettivo  percepito.  All'imprenditore  che  abbia
violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque,  non  inferiore  a
300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di  lire,  e,  nei
casi  piu'  gravi  o  quando  il  comportamento  illecito  sia  stato
reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo.  I  valori
di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  rilevato
dall'ISTAT. Le disposizioni del presente comma non  si  applicano  ai
dirigenti che negli  ultimi  quattro  anni  di  servizio  sono  stati
responsabili esclusivamente di uffici di supporto. 
  10. I componenti e i  funzionari  delle  Autorita',  nell'esercizio
delle funzioni, sono pubblici ufficiali  e  sono  tenuti  al  segreto
d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i
provvedimenti nelle materie di cui al  comma  12,  per  garantire  la
responsabilita'  e  l'autonomia  nello  svolgimento  delle  procedure
istruttorie, ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni,  si  applicano  i   principi   riguardanti
l'individuazione e le funzioni  del  responsabile  del  procedimento,
nonche' quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo  e
controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le
funzioni di gestione attribuite ai dirigenti. 
  11. Le indennita' spettanti ai componenti le Autorita' sono  deter-
minate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro del tesoro. 
  12.  Ciascuna  Autorita'  nel  perseguire  le  finalita'   di   cui
all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni: 
    a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al
Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione  o  di
autorizzazione e sulle relative forme di mercato,  nei  limiti  delle
leggi esistenti, proponendo  al  Governo  le  modifiche  normative  e
regolamentari necessarie in relazione  alle  dinamiche  tecnologiche,
alle  condizioni  di  mercato  ed  all'evoluzione   delle   normative
comunitarie; 
    b) propone ai Ministri  competenti  gli  schemi  per  il  rinnovo
nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di
autorizzazione, delle convenzioni o dei contratti di programma; 
    c) controlla che le condizioni e le modalita' di  accesso  per  i
soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano  attuate  nel
rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in
riferimento alle singole voci di costo, anche al  fine  di  prevedere
l'obbligo di prestare il servizio in condizioni  di  eguaglianza,  in
modo  che  tutte  le  ragionevoli   esigenze   degli   utenti   siano
soddisfatte, ivi  comprese  quelle  degli  anziani  e  dei  disabili,
garantendo altresi' il rispetto  dell'ambiente,  la  sicurezza  degli
impianti e la salute degli addetti; 
    d) propone la modifica delle clausole delle concessioni  e  delle
convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva,
delle autorizzazioni, dei contratti di programma in  essere  e  delle
condizioni  di  svolgimento  dei  servizi,  ove  cio'  sia  richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti,
definendo altresi' le condizioni tecnico-economiche di accesso  e  di
interconnessione alle reti, ove previsti dalla norma vigente; 
    e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato,
la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento  per
determinare le tariffe di cui ai  commi  17,  18  e  19,  nonche'  le
modalita'  per  il  recupero  dei   costi   eventualmente   sostenuti
nell'interesse  generale  in  modo   da   assicurare   la   qualita',
l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione  del  medesimo  sul
territorio  nazionale,  nonche'  la  realizzazione  degli   obiettivi
generali  di  carattere  sociale,  di  tutela  ambientale  e  di  uso
efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo  1,  tenendo
separato dalla tariffa qualsiasi tributo od'onere improprio; verifica
la conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte
di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia,
sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta
giorni dal ricevimento  della  proposta;  qualora  la  pronuncia  non
intervenga entro tale termine, le  tariffe  si  intendono  verificate
positivamente; 
    f)  emana  le  direttive   per   la   separazione   contabile   e
amministrativa e verifica  i  costi  delle  singole  prestazioni  per
assicurare,  tra  l'altro,  la  loro   corretta   disaggregazione   e
imputazione per funzione svolta, per area geografica e per  categoria
di utenza  evidenziando  separatamente  gli  oneri  conseguenti  alla
fornitura  del  servizio  universale  definito   dalla   convenzione,
provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in  altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati; 
    g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di  ispezione,
di accesso, di acquisizione  della  documentazione  e  delle  notizie
utili, determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte
del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente  ove  il
medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o  eroghi  il
servizio con livelli qualitativi inferiori  a  quelli  stabiliti  nel
regolamento di  servizio  di  cui  al  comma  37,  nel  contratto  di
programma ovvero ai sensi della lettera h); 
    h) emana le direttive concernenti la  produzione  e  l'erogazione
dei servizi da parte  dei  soggetti  esercenti  i  servizi  medesimi,
definendo in particolare i livelli generali di qualita'  riferiti  al
complesso  delle  prestazioni  e  i  livelli  specifici  di  qualita'
riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti  i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e  dei
consumatori, eventualmente differenziandoli per  settore  e  tipo  di
prestazione; tali determinazioni producono  gli  effetti  di  cui  al
comma 37; 
    i) assicura  la  piu'  ampia  pubblicita'  delle  condizioni  dei
servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche
per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative
allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi;  promuove  iniziative
volte a migliorare le modalita' di erogazione dei  servizi;  presenta
annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei  ministri
una relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta; 
    l) pubblicizza e  diffonde  la  conoscenza  delle  condizioni  di
svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima  trasparenza,
la concorrenzialita'  dell'offerta  e  la  possibilita'  di  migliori
scelte da parte degli utenti intermedi o finali; 
    m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti
o dai consumatori, singoli o associati, in  ordine  al  rispetto  dei
livelli qualitativi e tariffari da parte dei  soggetti  esercenti  il
servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno,
modifiche alle modalita' di esercizio degli stessi ovvero  procedendo
alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37; 
    n) verifica la congruita'  delle  misure  adottate  dai  soggetti
esercenti il servizio al fine di assicurare la parita' di trattamento
tra gli  utenti,  garantire  la  continuita'  della  prestazione  dei
servizi, verificare periodicamente la qualita'  e  l'efficacia  delle
prestazioni all'uopo acquisendo anche la  valutazione  degli  utenti,
garantire ogni informazione circa le  modalita'  di  prestazione  dei
servizi e i relativi  livelli  qualitativi,  consentire  a  utenti  e
consumatori il piu' agevole accesso agli uffici aperti  al  pubblico,
ridurre  il  numero   degli   adempimenti   richiesti   agli   utenti
semplificando le procedure per l'erogazione del servizio,  assicurare
la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel  rispetto
dei livelli qualitativi e tariffari; 
    o) propone al Ministro competente la sospensione o  la  decadenza
della  concessione  per  i  casi  in  cui  tali  provvedimenti  siano
consentiti dall'ordinamento; 
    p) controlla che ciascun soggetto esercente il  servizio  adotti,
in base alla  direttiva  sui  principi  dell'erogazione  dei  servizi
pubblici del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  gennaio
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994,
una carta di servizio  pubblico  con  indicazione  di  standards  dei
singoli servizi e ne verifica il rispetto. 
  13. Il Ministro competente, se respinge le  proposte  di  cui  alle
lettere b), d) e o) del comma  12,  chiede  all'Autorita'  una  nuova
proposta e indica esplicitamente i  principi  e  i  criteri  previsti
dalla presente legge ai  quali  attenersi.  Il  Ministro  competente,
qualora non intenda accogliere la  seconda  proposta  dell'Autorita',
propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere,  previa
deliberazione   del   Consiglio   dei   ministri,   in    difformita'
esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilita' generale. 
  14.  A  ciascuna  Autorita'  sono  trasferite  tutte  le   funzioni
amministrative esercitate  da  organi  statali  e  da  altri  enti  e
amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle
sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti
di cui al comma 28,  il  Ministro  competente  continua  comunque  ad
esercitare  le  funzioni  in  precedenza  ad  esso  attribuite  dalla
normativa vigente. Sono fatte salve  le  funzioni  di  indirizzo  nel
settore  spettanti  al  Governo  e  le  attribuzioni  riservate  alle
autonomie locali. 
  15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli
articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  e  le  relative  norme  di
attuazione contenute nel decreto del Presidente della  Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica  26
marzo 1977, n. 235. 
  16. Nella regione Valle d'Aosta si  applicano  le  norme  contenute
negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello  statuto  speciale,  approvato  con
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4. 
  17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i  prezzi
massimi unitari dei servizi al netto delle imposte. 
  18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3  e  unitamente  ad  altri
criteri di analisi e valutazioni, i parametri di  cui  al  comma  12,
lettera e), che l'Autorita' fissa per la determinazione della tariffa
con  il  metodo  del  pricecap,  inteso  come  limite  massimo  della
variazione di prezzo vincolata per un  periodo  pluriennale,  sono  i
seguenti: 
    a) tasso di  variazione  medio  annuo  riferito  ai  dodici  mesi
precedenti dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e
impiegati rilevato dall'ISTAT; 
    b) obiettivo di variazione del tasso  annuale  di  produttivita',
prefissato per un periodo almeno triennale. 
  19. Ai fini di cui al  comma  18  si  fa  altresi'  riferimento  ai
seguenti elementi: 
    a)  recupero  di  qualita'  del  servizio  rispetto  a  standards
prefissati per un periodo almeno triennale ; 
    b) costi derivanti da eventi  imprevedibili  ed  eccezionali,  da
mutamenti del quadro normativo  o  dalla  variazione  degli  obblighi
relativi al servizio universale; 
    c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo
e alla gestione  della  domanda  attraverso  l'uso  efficiente  delle
risorse. 
  20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorita': 
    a) richiede, ai soggetti esercenti il  servizio,  informazioni  e
documenti sulle loro attivita'; 
    b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui  ai
commi 36 e 37; 
    c) irroga, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di
inosservanza  dei  propri  provvedimenti  o  in   caso   di   mancata
ottemperanza da  parte  dei  soggetti  esercenti  il  servizio,  alle
richieste di informazioni o a quelle connesse  all'effettuazione  dei
controlli, ovvero nel caso in  cui  le  informazioni  e  i  documenti
acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a  lire
300  miliardi;  in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni  ha  la
facolta', qualora cio' non comprometta la fruibilita' del servizio da
parte degli utenti, di sospendere l'attivita' di  impresa  fino  a  6
mesi ovvero proporre al  Ministro  competente  la  sospensione  o  la
decadenza della concessione; 
    d) ordina al soggetto esercente  il  servizio  la  cessazione  di
comportamenti lesivi dei diritti degli utenti,  imponendo,  ai  sensi
del comma 12, lettera g), l'obbligo di corrispondere un indennizzo; 
    e) puo' adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione  o
di  arbitrato,  provvedimenti  temporanei  diretti  a  garantire   la
continuita' dell'erogazione del servizio ovvero a far  cessare  forme
di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente
il servizio. 
  21.  Il  Governo,  nell'ambito  del  documento  di   programmazione
economico-finanziaria, indica alle Autorita' il quadro di esigenze di
sviluppo dei servizi di  pubblica  utilita'  che  corrispondono  agli
interessi generali del Paese. 
  22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire
alle Autorita', oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per
l'adempimento delle loro funzioni. 
  23. Le Autorita' disciplinano, ai sensi del capo III della legge  7
agosto 1990, n. 241,  con  proprio  regolamento,  da  adottare  entro
novanta  giorni  dall'avvenuta  nomina,  audizioni  periodiche  delle
formazioni associative nelle quali i consumatori e gli  utenti  siano
organizzati. Nel  medesimo  regolamento  sono  altresi'  disciplinati
audizioni  periodiche   delle   associazioni   ambientaliste,   delle
associazioni  sindacali  delle  imprese  e  dei   lavoratori   e   lo
svolgimento  di  rivelazioni  sulla  soddisfazione  degli  utenti   e
sull'efficacia dei servizi. 
  24. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
definiti: 
    a) le procedure relative alle attivita'  svolte  dalle  Autorita'
idonee a garantire agli interessati la piena  conoscenza  degli  atti
istruttori, il contraddittorio,  in  forma  scritta  e  orale,  e  la
verbalizzazione. 
    b) i criteri , le  condizioni,  i  termini  e  le  modalita'  per
l'esperimento  di  procedure  di  conciliazione  o  di  arbitrato  in
contraddittorio presso le Autorita' nei casi di controversie  insorte
tra utenti e soggetti esercenti il servizio,  prevedendo  altresi'  i
casi in cui tali procedure di conciliazione o  di  arbitrato  possano
essere  rimesse  in  prima  istanza  alle  commissioni  arbitrali   e
conciliative istituite presso  le  camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura ((...)). Fino  alla  scadenza  del  termine
fissato per la presentazione delle  istanze  di  conciliazione  o  di
deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per  il  ricorso  in
sede giurisdizionale che, se proposto, e' improcedibile.  Il  verbale
di  conciliazione  o  la  decisione  arbitrale  costituiscono  titolo
esecutivo. 
  25. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
  26. La pubblicita'  di  atti  e  procedimenti  delle  Autorita'  e'
assicurata anche attraverso un apposito bollettino  pubblicato  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  27. Ciascuna Autorita'  ha  autonomia  organizzativa,  contabile  e
amministrativa.  Il  bilancio  preventivo  e  il   rendiconto   della
gestione,  soggetto  al  controllo  della  Corte  dei   conti,   sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
  28. Ciascuna Autorita', con propri  regolamenti,  definisce,  entro
trenta  giorni  dalla  sua   costituzione,   le   norme   concernenti
l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta  organica  del
personale di ruolo, che  non  puo'  eccedere  le  centoventi  unita',
l'ordinamento delle carriere, nonche', in base ai criteri fissati dal
contratto collettivo di lavoro  in  vigore  per  l'Autorita'  garante
della concorrenza e del  mercato  e  tenuto  conto  delle  specifiche
esigenze funzionali e  organizzative,  il  trattamento  giuridico  ed
economico  del  personale.  Alle  Autorita'  non  si   applicano   le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e
successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto  dal  comma  10
del presente articolo. 
  29. Il reclutamento del personale di ruolo  previsto  nella  pianta
organica di ciascuna Autorita' avviene mediante pubblico concorso, ad
eccezione delle categorie per le quali sono  previste  assunzioni  in
base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,  e  succes-
sive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente  legge
ciascuna  Autorita'  provvede  mediante  apposita   selezione   anche
nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni  in
possesso delle competenze e  dei  requisiti  di  professionalita'  ed
esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale
da garantire la massima neutralita' e  imparzialita'  comunque  nella
misura massima del 50 per  cento  dei  posti  previsti  nella  pianta
organica. 
  30. Ciascuna Autorita' puo' assumere, in  numero  non  superiore  a
sessanta unita', dipendenti con  contratto  a  tempo  determinato  di
durata non superiore a due  anni,  nonche'  esperti  e  collaboratori
esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici  obiettivi  e
contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di  durata
non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non piu' di
due volte. 
  31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto
a tempo determinato presso  le  Autorita'  non  puo'  assumere  altro
impiego o incarico  ne'  esercitare  altra  attivita'  professionale,
anche se a carattere  occasionale.  Esso,  inoltre,  non  puo'  avere
interessi  diretti  o  indiretti  nelle  imprese  del   settore.   La
violazione  di  tali   divieti   costituisce   causa   di   decadenza
dall'impiego ed e' punita, ove il fatto non  costituisca  reato,  con
una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5  milioni
di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire  e
l'importo del corrispettivo percepito. 
  32. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono emanati, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o piu'  regolamenti  volti  a
trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite  alle
Autorita' dalla presente legge nonche' a riorganizzare o a sopprimere
gli uffici e a rivedere le  piante  organiche  delle  amministrazioni
pubbliche interessate  dalla  applicazione  della  presente  legge  e
cessano  le   competenze   esercitate   in   materia   dal   Comitato
interministeriale per la programmazione economica. A decorrere  dalla
data di entrata in vigore dei regolamenti di cui  al  presente  comma
sono  abrogate  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari   che
disciplinano  gli  uffici  soppressi  riorganizzati.  I   regolamenti
indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo. 
  33. Le Autorita' con riferimento agli atti e ai comportamenti delle
imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo,  segnalano
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato la  sussistenza
di ipotesi di violazione delle disposizioni della  legge  10  ottobre
1990, n. 287. 
  34.  Per  le  materie  attinenti  alla  tutela  della  concorrenza,
l'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato  esprime  parere
obbligatorio entro il  termine  di  30  giorni  alle  amministrazioni
pubbliche competenti in ordine alla  definizione  delle  concessioni,
dei contratti di servizio e  degli  altri  strumenti  di  regolazione
dell'esercizio dei servizi nazionali. 
  35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui
durata non puo' essere superiore ad  anni  quaranta,  possono  essere
onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente. 
  36. L'esercizio del servizio  in  concessione  e'  disciplinato  da
convenzioni  ed  eventuali  contratti  di  programma  stipulati   tra
l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei
quali sono definiti, in particolare,  l'indicazione  degli  obiettivi
generali,  degli  scopi  specifici  e  degli  obblighi  reciproci  da
perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di  controllo
e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalita' e  le  procedure
di indennizzo  automatico  nonche'  le  modalita'  di  aggiornamento,
revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione. 
  37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento  di
servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente  legge  e  di
quanto stabilito negli atti di cui al  comma  36.  Le  determinazioni
delle Autorita'  di  cui  al  comma  12,  lettera  h),  costituiscono
modifica o integrazione del regolamento di servizio. 
  38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento  delle
Autorita', determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e  in  lire  20
miliardi, per ciascuna Autorita', a decorrere dal 1996, si provvede: 
    a)  per  il  1995,  mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1995-1997,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno  1995,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo   al   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato; 
    b) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  39. IL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 273 CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 23 FEBBRAIO 2006, N.  51  HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA 
  40.  Le  somme  di  cui  al  comma  38,   lettera   b),   afferenti
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas sono versate direttamente ai bilanci dei
predetti enti. 
  41. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 3.
              (Disposizioni relative all'Autorita' per
          l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni
                  concernenti il settore elettrico)
   1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della
presente legge, sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite
dall'articolo  5,  comma  2,  lettera  b), del decreto del Presidente
della  Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  che  le  esercita,  a norma del
predetto   articolo  5,  sino  alla  emanazione  del  regolamento  di
organizzazione  e funzionamento dell'Autorita' di cui all'articolo 2,
comma 28, della presente legge.
   2.  Per  le  tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia
elettrica  i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono
identici  sull'intero  territorio nazionale. Tali tariffe comprendono
anche  le  voci  derivanti  dai  costi connessi all'utilizzazione dei
combustibili  fossili  e  agli  acquisti  di  energia  da  produttori
nazionali  e  agli  acquisti  di  energia  importata  nonche' le voci
derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia
elettrica  prodotta  con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorita'
accerta,  inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti
dalla  reintegrazione  degli  oneri  connessi alla sospensione e alla
interruzione  dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed
alla  chiusura  definitiva  delle  centrali  nucleari,  nonche' dalla
copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni
fiscali  introdotte  in  attuazione  del  piano energetico nazionale,
secondo  quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991,
n.  9.  Tali  voci  vengono  specificate  nella  tariffa. L'Autorita'
verifica  la  congruita'  dei  criteri  adottati  per  determinare  i
rimborsi  degli  oneri  connessi alla sospensione e alla interruzione
dei  lavori  per  la  realizzazione di centrali nucleari nonche' alla
loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma
7 del presente articolo.
   ((  3.  L'autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di
cui  all'articolo  2,  comma  12,  lettera c), e commi 20 e 22, emana
direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le
tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi. ))
   4.  Per  l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle
voci  di  costo  di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio,
sulla  base  delle  variazioni  dei  parametri di cui all'articolo 2,
comma  18,  stabiliti  dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 2, comma
12,  lettera e), nonche' degli eventuali elementi di cui all'articolo
2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe
da  sottoporre  entro  il  30 settembre di ogni anno alla verifica da
parte   dell'Autorita'   nell'esercizio   delle   funzioni   di   cui
all'articolo  2,  comma  12.  Trascorsi  quarantacinque  giorni dalla
comunicazione  della  proposta di aggiornamento senza che l'Autorita'
abbia  verificato  la  proposta  la  stessa  si intende positivamente
verificata.  Ove  l'Autorita' ritenga necessario richiedere notizie o
effettuare  approfondimenti,  il  suddetto termine e' prorogato di 15
giorni.  Le  tariffe  relative  ai  servizi di fornitura dell'energia
elettrica,  aggiornate  entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in
vigore   dal   1   gennaio   dell'anno   successivo.  Contestualmente
l'Autorita'   provvede   a  definire  eventuali  aggiornamenti  delle
perequazioni.
   5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai
combustibili  fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori
nazionali  e  importata  avviene per effetto di meccanismi di calcolo
automatici   sulla  base  di  criteri  predefiniti  dall'Autorita'  e
correlati  all'andamento  del  mercato. L'aggiornamento delle tariffe
viene  effettuato  a  cura  dei  soggetti esercenti il servizio ed e'
sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorita'.
   6.  I  sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il
servizio  sono  disciplinati  sulla  base  dei provvedimenti generali
emanati  in  materia  dal  Ministro  competente  o, dopo l'entrata in
vigore   dei   regolamenti   di   cui   all'articolo   2,  comma  28,
dall'Autorita'.
   7.  I  provvedimenti  gia' adottati dal Comitato interministeriale
prezzi    e   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  in materia di energia elettrica e di gas conservano
piena  validita'  ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta
dal  Ministro,  anche  nell'atto  di  concessione,  o dalla Autorita'
competente.  Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e
modificato  dal  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   del  4  agosto  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata
del  contratto,  alle  iniziative  prescelte, alla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni,
anche  preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  235  del 6 ottobre 1992, nonche' alle
proposte   di  cessione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti
rinnovabili  propriamente  dette, presentate all'ENEL spa entro il 31
dicembre  1994  ed alle proposte di cessione di energia elettrica che
utilizzano  gas  d'altoforno  o  di  cokeria presentate alla medesima
data,  a  condizione  che  in tali ultimi casi permanga la necessaria
attivita'  primaria  dell'azienda.  Conservano  altresi' efficacia le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28
gennaio  1994,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo
1994.  Per  le  altre  iniziative continua ad applicarsi la normativa
vigente,  ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i
relativi  aggiornamenti  previsti  dall'articolo  22,  comma 5, della
legge  9  gennaio  1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui
all'articolo 1 della presente legge.
   8.  Per  i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la
separazione  contabile  di  cui all'articolo 2, comma 12, lettera f),
deve  essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in
vigore  della  presente legge, e concerne, in particolare, le diverse
fasi  di  generazione,  di trasmissione e di distribuzione come se le
stesse  fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano
nella  relazione  annuale  sulla gestione uno stato patrimoniale e un
conto  profitti  e  perdite  distinti  per  ogni fase. Fermo restando
quanto  previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio
1982,  n.  308, le attivita' elettriche gia' esercitate dalle imprese
elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato. I
rapporti  tra  le  imprese  elettriche degli enti locali e l'ENEL spa
restano  regolati  da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21
della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
   9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 14 novembre 1995
                              SCALFARO
                          DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: DINI

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