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Decreto Legge n. 6/20 del 23 febbraio 2020 - contenimento gestione emergenza Corona Virus

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19. (20G00020)

(GU n.45 del 23-2-2020)

  Vigente al: 23-2-2020  

      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Tenuto conto che l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30

gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di

sanita' pubblica di rilevanza internazionale;

  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento

dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione  mondiale  della

sanita';

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare

disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19,

adottando misure di contrasto  e  contenimento  alla  diffusione  del

predetto virus;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 22 febbraio 2020;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

  Art. 1 - Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni  o

nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale

non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un

caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia'

interessata  dal  contagio  del  menzionato   virus,   le   autorita'

competenti sono tenute ad adottare  ogni  misura  di  contenimento  e

gestione adeguata  e  proporzionata  all'evolversi  della  situazione

epidemiologica.

  2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere  adottate  anche

le seguenti:

  a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata  da

parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune   o

nell'area;

  b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;

  c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura,

di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato,

anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se

svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

  d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole

di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita'

scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,

salvo le attivita' formative svolte a distanza;

  e) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e

degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101

del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle

disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali

istituti e luoghi;

  f)  sospensione   dei   viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle

istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul

territorio  nazionale  sia  all'estero,  trovando   applicazione   la

disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo

23 maggio 2011, n. 79;

  g) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di

personale;

  h) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza

attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi

confermati di malattia infettiva diffusiva;

  i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto

ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come

identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di

comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione

dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a

comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della

misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

  j) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi

commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';

  k) chiusura o limitazione  dell'attivita'  degli  uffici  pubblici,

degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi  pubblici

essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990,  n.

146, specificamente individuati;

  l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli

esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'  sia

condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o

all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate

dall'autorita' competente;

  m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del  trasporto

di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e

nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico

locale, anche non di linea, salvo  specifiche  deroghe  previste  dai

provvedimenti di cui all'articolo 3;

  n)  sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  a

esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica

utilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita'

domiciliare;

  o) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attivita'

lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita'

lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuori

del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in

ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento  del

lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.

                             

 Art. 2 - Ulteriori misure di gestione dell'emergenza

  1. Le autorita' competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di

contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la

diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori  dai  casi  di  cui

all'articolo 1, comma 1.

                              

Art. 3 -  Attuazione delle misure di contenimento

  1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza  nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della

salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa,

il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  gli  altri  Ministri

competenti  per  materia,  nonche'   i   Presidenti   delle   regioni

competenti, nel  caso  in  cui  riguardino  esclusivamente  una  sola

regione o alcune  specifiche  regioni,  ovvero  il  Presidente  della

Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in  cui  riguardino

il territorio nazionale.

  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema

necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono

essere adottate ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23  dicembre

1978, n. 833, dell'articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo

1998, n.  112,  e  dell'articolo  50  del  testo  unico  delle  leggi

sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267.

  3. Sono fatti salvi gli  effetti  delle  ordinanze  contingibili  e

urgenti  gia'  adottate  dal   Ministro   della   salute   ai   sensi

dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

  4. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il  mancato

rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e'

punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

  5.   Il   Prefetto,   informando   preventivamente   il    Ministro

dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle

Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i

competenti comandi territoriali.

  6. I termini del controllo preventivo della Corte dei conti, di cui

all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono

dimezzati. In ogni caso i provvedimenti  emanati  in  attuazione  del

presente articolo durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo

preventivo della Corte  dei  conti  sono  provvisoriamente  efficaci,

esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e

21-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

                            

  Art. 4 - Disposizioni finanziarie

  1. Per far fronte agli oneri derivanti  dallo  stato  di  emergenza

sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri  del  31

gennaio 2020, lo stanziamento previsto  dalla  medesima  delibera  e'

incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo

per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della

protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,

che a tal fine e' corrispondentemente incrementato.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad  euro  20  milioni  per

l'anno  2020,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera

b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124. Ai fini dell'immediata

attuazione  delle  disposizioni  recate  dal  presente  decreto,   il

Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

                              

Art. 5  Entrata in vigore

 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi'  23 febbraio 2020

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