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Decreto Legge 157 del 2021 - Contrasto Frodi Bonus 110 - sconto in fattura

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (bonus 110, bonus facciate, sconto in fattura, cessione del credito).

(GU n.269 del 11-11-2021)

 Vigente al: 12-11-2021

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure

urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19», ed in particolare, gli articoli 121 e 122, che prevedono

la possibilita' di optare, rispettivamente, per la cessione o per lo

sconto in luogo delle detrazioni fiscali previste per gli interventi

relativi al patrimonio edilizio finalizzati al suo recupero, al

miglioramento dell'efficienza energetica, all'adozione di misure

antisismiche, al restauro delle facciate nonche' relativi alla

installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici,

ovvero per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti da

provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

 Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre

disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e

rafforzare le misure che presidiano le predette modalita' di

fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta;

 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 10 novembre 2021;

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze;

 Emana

 il seguente decreto-legge:

 Art. 1

Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori

 edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto

 di conformita' e della congruita' dei prezzi

 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 119:

 1) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «Ai fini

dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo

121,» sono inserite le seguenti: «nonche' in caso di utilizzo della

detrazione nella dichiarazione dei redditi,» e dopo il secondo

periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di dichiarazione

presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,

ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza

fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione

nella dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il

predetto visto di conformita'.»;

 2) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: «comma 13,

lettera a)» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai valori massimi

stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro

della transizione ecologica»; al quarto periodo, le parole: «del

predetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti

decreti»;

 b) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, e' inserito il

seguente: «1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel

comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

 a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati

relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei

presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli

interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'

rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3

dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la

presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,

all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul

valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei

centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato

decreto legislativo n. 241 del 1997;

 b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese

sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.».

 2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal

comma 1, lettera a), n. 2), e' adottato entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto.

 Art. 2

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.

 Rafforzamento dei controlli preventivi

 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo

122, e' inserito il seguente:

 «Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di

cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). - 1.

L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio

della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, puo'

sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti

delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e

delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121

e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo

controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati

utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti

ceduti e riferiti:

 a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati indicati nelle

comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati

presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso

dell'Amministrazione finanziaria;

 b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai

soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono

correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe

tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

 c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti

indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente

comma.

 2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di

cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e

l'esito del controllo e' comunicato al soggetto che ha trasmesso la

comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero

decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione

di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti

dalle disposizioni di riferimento.

 3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,

l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei

termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le

quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

 4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni

comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono

all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i

presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto

legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi

previsti.

 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono

stabiliti criteri, modalita' e termini per l'attuazione, anche

progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».

 Art. 3

 Controlli dell'Agenzia delle entrate

 1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni

richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonche' alle

agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati,

introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma

restando l'applicabilita' delle specifiche disposizioni contenute

nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31

e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero

degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a

contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di

crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle

disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di

una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto

di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1,

commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

 3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente,

l'atto di recupero di cui al comma 2 e' notificato, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello

in cui e' avvenuta la violazione.

 4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo

atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole

norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli

interessi.

 5. Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, spettano

all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del

domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli

articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della

violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza e'

attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con

provvedimento del Direttore.

 6. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al

comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo

31 dicembre 1992, n. 546.

 Art. 4

 Clausola di invarianza finanziaria

 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

 Art. 5

 Entrata in vigore

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 Dato a Roma, addi' 11 novembre 2021

 MATTARELLA

 Draghi, Presidente del Consiglio

 dei ministri

 Franco, Ministro dell'economia e

 delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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