Decreto Legge 157 del 2021 - Contrasto Frodi Bonus 110 - sconto in fattura
Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (bonus 110, bonus facciate, sconto in fattura, cessione del credito).
(GU n.269 del 11-11-2021)
Vigente al: 12-11-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», ed in particolare, gli articoli 121 e 122, che prevedono
la possibilita' di optare, rispettivamente, per la cessione o per lo
sconto in luogo delle detrazioni fiscali previste per gli interventi
relativi al patrimonio edilizio finalizzati al suo recupero, al
miglioramento dell'efficienza energetica, all'adozione di misure
antisismiche, al restauro delle facciate nonche' relativi alla
installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici,
ovvero per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti da
provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre
disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e
rafforzare le misure che presidiano le predette modalita' di
fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori
edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto
di conformita' e della congruita' dei prezzi
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119:
1) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «Ai fini
dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo
121,» sono inserite le seguenti: «nonche' in caso di utilizzo della
detrazione nella dichiarazione dei redditi,» e dopo il secondo
periodo, e' aggiunto il seguente: «In caso di dichiarazione
presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate,
ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza
fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione
nella dichiarazione dei redditi, non e' tenuto a richiedere il
predetto visto di conformita'.»;
2) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: «comma 13,
lettera a)» sono inserite le seguenti: «, nonche' ai valori massimi
stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro
della transizione ecologica»; al quarto periodo, le parole: «del
predetto decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei predetti
decreti»;
b) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, e' inserito il
seguente: «1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel
comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:
a) il contribuente richiede il visto di conformita' dei dati
relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
dell'articolo 3 del regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei
centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997;
b) i tecnici abilitati asseverano la congruita' delle spese
sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis.».
2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal
comma 1, lettera a), n. 2), e' adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
Art. 2
Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
Rafforzamento dei controlli preventivi
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo
122, e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di
cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). - 1.
L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio
della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, puo'
sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti
delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e
delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121
e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo
controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati
utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti
ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati
presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai
soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono
correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe
tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti
indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente
comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di
cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e
l'esito del controllo e' comunicato al soggetto che ha trasmesso la
comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero
decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione
di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti
dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo,
l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei
termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le
quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni
comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono
all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i
presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto
legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi
previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti criteri, modalita' e termini per l'attuazione, anche
progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».
Art. 3
Controlli dell'Agenzia delle entrate
1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni
richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonche' alle
agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati,
introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma
restando l'applicabilita' delle specifiche disposizioni contenute
nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31
e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero
degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a
contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di
crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle
disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di
una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto
di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente,
l'atto di recupero di cui al comma 2 e' notificato, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
in cui e' avvenuta la violazione.
4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo
atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole
norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli
interessi.
5. Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, spettano
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del
domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli
articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della
violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza e'
attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con
provvedimento del Direttore.
6. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cartabia