Legge Sovraindebitamento n. 3/2012

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonchè di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

testo in vigore dal: 29-2-2012

Capo I
MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 1
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108
1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei
mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore
dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole
del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non
abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio,
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di
intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del
codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice
delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non
puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma
2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita'
sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a
destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui
al comma 5»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle
indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico
ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle
indagini preliminari medesime»;
c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono
inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto
di usura ovvero dalla data»;
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere
concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche
tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli
articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o
patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei
soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero
proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo'
essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino
all'esito dei relativi procedimenti»;
e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in
relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si
conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto
dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere,
di proscioglimento o di assoluzione;
a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente
proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte
dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il
provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o
grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice
di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano
elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza
del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri
vantaggi usurari».
2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e
delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona
del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle
iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del
Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un
supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e
supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con
qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.
La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni
della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque
componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni
interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».
3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le
parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».
4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il
comma 6-bis e' aggiunto il seguente:
«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1,
e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione
anche in riferimento a piu' protesti, purche' compresi nello spazio
temporale di un triennio».


Art. 2
Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44
1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,
ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo
in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad
aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai
fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste,
ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche
ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni
mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto
forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione
e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo
parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione
che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di
cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica,
l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai
sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia
indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la
concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata
disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.
1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del
comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle
attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto
a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di
cui all'articolo 15. Il ricavato netto e' per la meta' acquisito dal
curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua
meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;
b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita'
economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e
incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche
dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite
appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o
il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi
locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti
locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico
dei propri bilanci»;
c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte
nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati
ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione
degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi.
Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario
del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed
antiusura, determina con proprio decreto i criteri per
l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;
d) all'articolo 20:
1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la
proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento
favorevole del procuratore della Repubblica competente per le
indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di
cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali
che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle
sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore
della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;
2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di
cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure
esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo
il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il
provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette
giorni dalla comunicazione del prefetto.
7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei
confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali,
non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di
inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1,
fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui
ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3
Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i
soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali
permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo
1996, n. 108».

Art. 4
Modifiche all'articolo 629 del codice penale
1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a
euro 4.000»;
b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».

Art. 5
Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163
1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono
inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».

Capo II
PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6
Finalita'
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento
non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali,
e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori
nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata
dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende
una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la
definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le
proprie obbligazioni.

Art. 7
Presupposti di ammissibilita'
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai
creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi
di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di
ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il
regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso,
compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati
ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo
quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le
scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se
suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per
l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione
dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1,
il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del
debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la
distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:
a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura
di composizione della crisi.

Art. 8
Contenuto dell'accordo
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e
la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano
sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve
essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il
conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
l'attuabilita' dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni
all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di
strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il
pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le
seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla
scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato
dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti
impignorabili.

Art. 9
Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del
luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
Art. 10
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli
articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza,
disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la
sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica
certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento
dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del
presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea
forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in
cui il proponente svolga attivita' d'impresa, alla pubblicazione
degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode
ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non
possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni
esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne'
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha
presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi
titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni
rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai
sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive
proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e
del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il
provvedimento.
Art. 11
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi,
dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come
eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario
che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il
70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti
dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di
regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo
che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.
Art. 12
Omologazione dell'accordo
1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della
crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi
espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo
11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni
successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono
sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine,
l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la
relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche'
un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di
cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione,
il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui
all'articolo 10, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di
risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori
estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,
ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore
risolve l'accordo.
Art. 13
Esecuzione dell'accordo
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni
sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il
giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi,
nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e
delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali
difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto
adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale
irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione
di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per
giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita'
dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento
alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo
svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del
pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione,
nonche' di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in
violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Art. 14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni
creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato
dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o
dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente
simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di
annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi
derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono
costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per
ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere
al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza,
entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo
adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile.
Art. 15
Organismi di composizione della crisi
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate
garanzie di indipendenza e professionalita' deputati, su istanza
della parte interessata, alla composizione delle crisi da
sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita'
di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate,
altresi', la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione,
la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' la
determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al
comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000,
n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti
ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice
domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai
componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o
indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attivita' degli organismi di cui al comma 1 devono essere
svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 16
Iscrizione nel registro
1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di
iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della
giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano
successivamente le eventuali variazioni.
Art. 17
Compiti dell'organismo di composizione della crisi
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa,
funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al
raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso,
finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e
collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la
modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei dati contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita' del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la
relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai
sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicita' della proposta e dell'accordo,
ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del
procedimento previsto dal presente capo.
Art. 18
Accesso alle banche dati pubbliche
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita' previsti dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo,
gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati
contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni
creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati
pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di
buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati
in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei
pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione
dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui al comma 1
possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della
procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua
conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data
comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
Art. 19
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con
la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo
ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero
dolosamente simula attivita' inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione
della crisi di cui al presente capo, produce documentazione
contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel
piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei
creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione
dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua
posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che
rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei
creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in
ordine alla veridicita' dei dati contenuti in tale proposta o nei
documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilita' del
piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e' punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000
euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente
dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai
creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto
del suo ufficio.
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Con uno o piu' decreti, il Ministro della giustizia stabilisce,
anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i
compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi
di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via
esclusiva dai medesimi.
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di
composizione della crisi possono essere anche svolti da un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni,
ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal
giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia
sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle
finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili
all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei
soggetti che ricorrono alla procedura.
3. Il professionista di cui al comma 2 e' equiparato, anche agli
effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della
crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione
annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
Capo III
ENTRATA IN VIGORE
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012

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