Legge 210/92 Indennizzo Vaccinazioni e Trasfusioni
Legge 25 Febbraio 1992, n. 210 (in Gazzetta Ufficiale, 6 Marzo, n. 55).
INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI
ARTICOLO 1
1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di
una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione
permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato,
alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni
da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori
sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla
integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e
suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.
3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni
irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano
riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al
comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere
accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo
obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie
ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.
ARTICOLO 2
1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato
nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
2. . L'indennizzo di cui al comma 1, integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla
legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, ha decorrenza dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia
derivata la morte, spetta, in sostituzione dell'indennizzo di cui al comma 1, un assegno
una tantum nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti a carico, nel seguente
ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori,
fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi
esercita la potestà parentale.
ARTICOLO 3
1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, presentano
domanda al Ministro della sanità entro il termine perentorio di tre anni nel caso di
vaccinazioni o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in
cui, sulla base della documentazione di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto
conoscenza del danno.
2. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati
relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e l'entità delle
lesioni o dell'infermità da cui è derivata la menomazione permanente del soggetto.
3. Pe le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione
comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di
emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato,
nonchè la data dell'avvenuta infezione da HIV.
4. Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 2, comma 3, è allegata la documentazione
comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche
conseguenti alla vaccinazione e il decesso.
Per le infezioni da HIV alla domanda è allegata la documentazione comprovante la data di
effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione
dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonchè la data dell'avvenuto
decesso.
5. Il medico che effettua la vaccinazione di cui all'art. 1 compila una scheda informativa dalla
quale risultino gli eventuali effetti collaterali derivanti dalle vaccinazioni stesse.
6. Il medico che effettua trasfusioni o somministra emoderivati compila una scheda
informativa dei dati relativi alla trasfusione o alla somministrazione.
7. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già subito la
menomazione prevista dall'art. 1, il termine di cui al comma 1 del presente articolo decorre
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
ARTICOLO 4
1. Il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, la
somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività
di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte è espresso dalla
commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. La commissione medico-ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti e
formula il giudizio diagnostico sulle infermità e sulle lesioni riscontrate.
3. La commissione medico-ospedaliera esprime il proprio parere sul nesso causale tra le
infermità o le lesioni e la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati,
il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio.
4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la
tabella A annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
ARTICOLO 5
1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'art. 4, è ammesso ricorso al Ministro della
sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del
giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della Sanità, sentito l'ufficio
medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro
trenta giorni.
3. È facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un
anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del
termine previsto per la comunicazione.
ARTICOLO 6
1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare
domanda di revisione al Ministro della Sanità entro sei mesi dalla data di conoscenza
dell'evento.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli articoli 3 e 4. ticoli 3 e
4.
ARTICOLO 7
1. Ai fini della prevenzione delle complicanze causate da vaccinazioni,
le unità sanitarie locali predispongono e attuano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, progetti di informazione rivolti alla popolazione e in
particolare ai donatori e ai soggetti riceventi materiali biologici umani, alle persone da
vaccinare e alle persone a contatto.
2. I progetti di cui al comma 1 assicurano una corretta informazione sull'uso dei vaccini, sui
possibili rischi e complicanze, sui metodi di prevenzione e sono prioritariamente rivolti ai
genitori, alle scuole ed alle comunità in genere.
3. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, curano la raccolta dei dati conoscitivi sulle
complicanze da vaccino, anche al fine di adeguare a tali dati i progetti di informazione e i
metodi di prevenzione.
ARTICOLO 8
1. Gli indennizzi previsti dalla presente legge sono corrisposti dal Ministero della Sanità.
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19 miliardi per
l'anno 1992 e in lire 10 miliardi a decorrere dal 1993, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 4550 dello stato di previsione del Ministero della Sanità
per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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